PROTEZIONE
DEI GIOVANI SUL LAVORO - NUOVE DISPOSIZIONI - DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000 N° 262
La
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2000 ha pubblicato il testo del
Decreto Legislativo n. 262 del 18 agosto 2000 recante "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 in
materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128". Il provvedimento contiene
disposizioni integrative e correttive del D.lvo 345/99, i cui contenuti sono
stati illustrati con la nota suppl. n. 2 al Not. mensile n. 10/99 e nel Notiziario
2/2000 alla pagina 118. Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del
Notiziario mensile il testo del D.lvo in parola si evidenziano, qui di seguito,
i punti di più diretto interesse.
Limite
di esposizione al rumore
L'art.
3 del decreto legislativo in esame ha innalzato da 80 a 90 decibel il limite di
esposizione media giornaliera al rumore per gli adolescenti. Pertanto a seguito
di tale modifica il divieto di adibire i giovani a mansioni comportanti rischi
da rumore trova applicazione a partire dalla nuova soglia di 90 decibel in
luogo della previgente di 80.
Lavorazioni
che espongono ad una rumorosità superiore ad 80 decibel
Nel
caso di esposizione media giornaliera superiore ad 80 decibel ed entro il
precitato limite di 90 decibel, il provvedimento detta disposizioni cui i
datori di lavoro si devono attenere e precisamente:
-
il datore di lavoro, fermo l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore, è tenuto a fornire ai giovani i mezzi individuali
di protezione dell'udito, nonché un adeguata formazione sull'uso degli stessi;
-
il datore di lavoro deve imporre ai lavoratori l'utilizzo dei mezzi di
protezione forniti.
-
Il datore di lavoro deve attenersi ad apposite norme in materia di controllo
sanitario delle quali si riferisce nello specifico capitolo.
Controlli
sanitari
Viene
confermato che gli adolescenti, prima di essere ammessi al lavoro, devono
essere sottoposti a visita medica preventiva volta ad accertare la loro
idoneità a svolgere l'attività cui sono destinati. La verifica della precitata
idoneità dell'adolescente deve inoltre essere effettuata ad intervalli non
superiori all'anno. Per gli adolescenti adibiti ad attività soggette a
sorveglianza sanitaria la visita medica di idoneità è effettuata dal medico
competente, negli altri casi da un medico del Servizio Sanitario
Nazionale.
Norme
particolari sono state introdotte in merito ai controlli sanitari degli
adolescenti la cui esposizione media giornaliera al rumore è compresa tra gli
80 e 90 decibel, limite quest'ultimo oltre il quale come già precisato scatta
il divieto di adibire al lavoro i giovani. In particolare il controllo
sanitario avrà periodicità biennale se
l'esposizione personale al rumore è compresa tra 80 e 85 decibel, mentre avrà
cadenza annuale se l'esposizione personale al rumore è compresa tra 85 e 90
decibel.
Lavorazioni
di cui all'All.1 della legge 977/67 che possono essere svolte per motivi
didattici e di formazione professionale
Il
nuovo art.6 della legge 977/1967 come riformulato dal D.lvo 262/2000, prevede
che gli adolescenti possono essere adibiti alle attività vietate, indicate
nell'Allegato 1 (cfr. nota suppl. n. 2 al Not. n. 10/1999), per indispensabili
motivi didattici o di formazione, e soltanto per il tempo strettamente necessario
alla formazione stessa. La formazione, nei confronti dell'apprendista, può
essere svolta in aula, in laboratori formativi, oppure in ambienti di lavoro di
diretta pertinenza del datore di lavoro, purchè sotto la sorveglianza di
formatori competenti anche in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Viene infine previsto che la deroga a svolgere le attività vietate per i motivi
didattici o di formazione professionale dell'apprendista deve essere
preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro previo
parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Viene
infine precisato che il divieto di adibire i minori alle attività di cui al
citato All.1 non si riferisce all'attività nel suo complesso ma solo alle
specifiche fasi del processo produttivo e pertanto il divieto non opera in
riferimento alle ulteriori fasi del processo produttivo che non siano
specificatamente descritte nello stesso Allegato.
Entrata
in vigore
Il
decreto legislativo 262/2000 è in vigore dal 21 ottobre 2000.