A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N.68/1999 - ART.17 CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N.79/2000

 

B) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2000

 

 

A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA ART. 17     LEGGE   N. 68/1999   CIRCOLARE    MINISTERO     DEL    LAVORO N. 79/2000

 

 

 

Si fa seguito a quanto comunicato con la precedente nota in materia (cfr. suppl. n. 2 al notiziario n. 6/2000) per informare che la Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 79/2000 del 9 novembre u.s., ha riconsiderato le precedenti indicazioni formulate con la circolare n. 41/2000 in merito alla validitā temporale della certificazione di ottemperanza rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999. Infatti secondo quanto previsto dalla circolare in commento il predetto Dicastero ha fornito istruzioni agli uffici competenti  significando che la validitā della certificazione in parola, in assenza di modifiche dell'assetto occupazionale che rilevino ai fini del collocamento obbligatorio, č di 6 mesi a decorrere dalla data del rilascio. L'assenza di modifiche all'assetto occupazionale deve comunque essere autocertificata dal legale rappresentante dell'impresa.

Pertanto, in occasione di ogni gara, i datori di lavoro possono esibire, ai fini della certificazione di ottemperanza, una attestazione dei competenti uffici di data antecedente (non oltre i sei mesi) a quella del bando di gara, a condizione che la stessa sia accompagnata da una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, della situazione certificata dalla attestazione dell'ufficio competente.  Qualora peraltro il bando di gara contenga sul tema indicazioni diverse, l'impresa č tenuta ad uniformarvisi, pena l'esclusione dalla gara stessa.                      

 

B) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2000

 

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di ottobre 2000 č risultato pari a 112,8.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di ottobre 2000 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31dicembre 1999 č pari a:

 

 

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