A)
CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2000 - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
B)
13^ MENSILITA'
A)
Conguaglio di fine anno
Come
è noto le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate
secondo quanto stabilito dall'art.23 del D.P.R. n.600/73 come sostituito
dall'art.7 lett.d) del D.Lvo n.314/97. Si ritiene opportuno richiamare
l'attenzione, qui di seguito, su alcuni aspetti inerenti le predette
operazioni.
1)
Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener
conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati,
percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il
12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente,
essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri
soggetti eroganti. E' il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che
nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme
erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, premio inizio attività in
edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i
dipendenti percettori di tali somme.
2)
Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le
operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del
risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle
somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando
il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell'anno
di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell'anno successivo.
3)
Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le
detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con
l'intervento del datore di lavoro stesso. E' il caso delle assicurazioni sulla
vita e contro gli infortuni extra-professionali, non obbligatorie per legge, i
cui premi sono stati versati alle compagnie di assicurazione dal datore di
lavoro e tassati in capo al dipendente. La detrazione in parola spetta al
dipendente nella misura del 19% del premio il cui importo deve essere preso in
considerazione sino alla cifra massima di £ 2.500.000= (la detrazione massima è
quindi pari a £ 475.000)
4)
Le aliquote da applicare alle fasce di reddito nonché le detrazioni di imposta
per lavoro dipendente per l'anno 2000 sono quelle riportate nella precedente
nota inviata (cfr. suppl.n.3 al Not. n.10/2000). E' appena il caso di ricordare
che con le operazioni di conguaglio si dovrà tenere conto dell'anticipata
restituzione IRPeF di £ 350.000 o nel
minore importo riconosciuto con la retribuzione del mese di novembre 2000.
5)
Per l'anno 2000 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate
dalla CAPE, le quote imponibili ai fini IRPeF del contributo dovuto alla stessa
(cfr. suppl.n. 2 al Not.1/2000) e cioè:
operai
0,35%
impiegati
iscritti 0,30%
Di
dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio
fiscale 2000, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio
2001.
Addizionale
Regionale all'IRPeF
Come
è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine
rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare
l'addizionale regionale all'IRPeF dovuta dal dipendente. Si ricorda che,
secondo quanto previsto dal D.Lvo 18/2/2000 n .56, con decorrenza dall'anno
2000 l'aliquota dell'addizionale in parola è stata elevata e fissata nello 0,9%
(cfr. nota suppl. n. 2 al Not. 3/2000).
L'importo
dell'addizionale regionale, determinato dal sostituto d'imposta all'atto delle
operazioni di conguaglio di fine anno, è trattenuto in un numero massimo di 11
rate, nei periodi di paga successivi a quello in cui sono state effettuate le
predette operazioni, e non oltre il periodo di paga relativamente al quale le
ritenute sono versate nel mese di dicembre (quindi non oltre il periodo di paga
di novembre, le cui ritenute sono versate entro il 16 dicembre). In caso di
cessazione del rapporto di lavoro, l'importo è trattenuto in unica soluzione
nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.
L'addizionale
regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale
alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea
generale, alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce.
Addizionale
Comunale all'IRPeF
La
ritenuta relativa all'Addizionale Comunale deve essere effettuata dal sostituto
di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni
che hanno già deliberato in materia, semprechè tale delibera sia stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Le modalità per le relative trattenute e
versamenti sono analoghe a quelle previste per l'Addizionale Regionale.
B)
13^ MENSILITA'
Si
ricorda che secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., entro il 20 dicembre
deve essere erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata
mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell'E.D.R.,
degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di
compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli
impiegati che al 31/12/2000 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di
servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata
ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la
frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento
contributivo
La
13^ mensilità è soggetta ai contributi INPS secondo le aliquote in vigore.
Ritenute
fiscali
L'importo
della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del
dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla
retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le
detrazioni di imposta.