A) CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2000 - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF      

B) 13^ MENSILITA'

 

 

A) Conguaglio di fine anno

Come è noto le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall'art.23 del D.P.R. n.600/73 come sostituito dall'art.7 lett.d) del D.Lvo n.314/97. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, qui di seguito, su alcuni aspetti inerenti le predette operazioni.  

1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E' il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

2) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell'anno successivo.

3) Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con l'intervento del datore di lavoro stesso. E' il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al dipendente. La detrazione in parola spetta al dipendente nella misura del 19% del premio il cui importo deve essere preso in considerazione sino alla cifra massima di £ 2.500.000= (la detrazione massima è quindi pari a £ 475.000)

4) Le aliquote da applicare alle fasce di reddito nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l'anno 2000 sono quelle riportate nella precedente nota inviata (cfr. suppl.n.3 al Not. n.10/2000). E' appena il caso di ricordare che con le operazioni di conguaglio si dovrà tenere conto dell'anticipata restituzione IRPeF  di £ 350.000 o nel minore importo riconosciuto con la retribuzione del mese di novembre 2000.

5) Per l'anno 2000 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini IRPeF del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl.n. 2 al Not.1/2000) e cioè:

operai 0,35%

impiegati iscritti 0,30%

Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2000, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2001.  

Addizionale Regionale all'IRPeF

Come è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l'addizionale regionale all'IRPeF dovuta dal dipendente. Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.Lvo 18/2/2000 n .56, con decorrenza dall'anno 2000 l'aliquota dell'addizionale in parola è stata elevata e fissata nello 0,9% (cfr. nota suppl. n. 2 al Not. 3/2000).

L'importo dell'addizionale regionale, determinato dal sostituto d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno, è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, nei periodi di paga successivi a quello in cui sono state effettuate le predette operazioni, e non oltre il periodo di paga relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre (quindi non oltre il periodo di paga di novembre, le cui ritenute sono versate entro il 16 dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.

L'addizionale regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea generale, alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce.

Addizionale Comunale all'IRPeF

La ritenuta relativa all'Addizionale Comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno già deliberato in materia, semprechè tale delibera sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Le modalità per le relative trattenute e versamenti sono analoghe a quelle previste per l'Addizionale Regionale.

  

B) 13^ MENSILITA'

Si ricorda che secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., entro il 20 dicembre deve essere erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell'E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.

Agli impiegati che al 31/12/2000 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.

Trattamento contributivo

La 13^ mensilità è soggetta ai contributi INPS secondo le aliquote in vigore.

Ritenute fiscali

L'importo della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.