REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - A) NUOVA DISCIPLINA FISCALE DAL 1° GENNAIO 2001 - B) NUOVI CODICI INPS PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

 

 

A) Nuova disciplina fiscale dal 1° gennaio 2001

Il regime fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato radicalmente innovato dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000 n° 342 recante "Misure in materia fiscale".

A decorrere dal periodo d'imposta 2001, sotto il profilo fiscale tali redditi cessano di essere classificati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, e vengono annoverati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con l'effetto dell'applicazione delle regole di determinazione e di tassazione proprie del reddito di tale lavoro.

Nella nuova definizione fiscale sono redditi assimilati "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratori, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alle collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vicolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente".

Il ministro delle Finanze con la circolare n° 207/E ha diramato i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni in esame. Secondo tali indicazioni la classificazione fiscale dei proventi derivanti dai rapporti di collaborazione nella categoria dei redditi assimilati comporta che agli effetti della determinazione del reddito trovino applicazione, per il rinvio disposto dall'art. 48-bis T.U.I.R., le stesse regole dettate dall'art. 48 per il reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, agli effetti dell'operatività dal 2001 le modalità di determinazione del reddito da collaborazione sono identiche a quelle dei redditi da lavoro dipendente. In particolare, con effetto dal 2001:

- si tiene conto di tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di collaborazione. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta le somme ed i valori in parola corrisposti dal committente entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono;

- è abrogato espressamente il primo periodo del comma 8 dell'art. 50 T.U.I.R., che riconosce, fino a 100 milioni, la deduzione forfetaria pari al 5% per spese non documentabili (elevata dal 1999 al 6% in presenza di determinati redditi). Opereranno, invece, tutte le esclusioni dalla formazione della base imponibile riconosciute ai lavoratori dipendenti;

- il valore dei compensi in natura sarà determinato con le regole dettate per i lavoratori dipendenti;

- competeranno le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente previste dagli artt. 12 e 13 del T.U.I.R., nonché le detrazioni per oneri di cui all'art. 13-bis T.U.I.R., se trattenuti dal datore di lavoro. Circa le detrazioni per lavoro dipendente verranno riconosciute con il medesimo criterio valido per i redditi da lavoro dipendente e quindi calcolate in proporzione alla durata del rapporto di collaborazione;

- troverà applicazione la disciplina delle trasferte fuori dal territorio comunale in cui è fissata la sede di lavoro, dettata per i lavoratori dipendenti dall'art. 48, comma 5 T.U.I.R.. Cessa con effetto dal 1° gennaio 2001 l'applicazione dell'art. 50, comma 8 T.U.I.R., che prevedeva l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vitto sostenuti dai collaboratori per prestazioni rese fuori dal loro comune di residenza. L'adozione del regime delle trasferte proprio del lavoro dipendente impedisce, dal 2001, la deduzione dal reddito dei rimborsi delle spese sostenute dal collaboratore per il raggiungimento della sede di lavoro.

Anche per il calcolo dell'imposta, stante il rinvio disposto dall'art. 24, D.P.R. n. 600/1973, valgono le regole stabilite per i lavoratori dipendenti  dall'art. 23 del D.P.R. citato. In particolare, all'atto del pagamento dei compensi, il committente dovrà operare, sulla parte imponibile degli stessi, una ritenuta d'acconto applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito indicate nell'art. 11 del T.U.I.R., in luogo della ritenuta fissa del 20% a titolo di acconto, attualmente prevista dall'art. 25, D.P.R. n. 600/1973. Su richiesta, dovrà effettuare le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente.

Il committente è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, e, in occasione dello stesso, a determinare l'importo delle addizionali comunali, provinciali e regionali, che verranno poi trattenute in forma rateale con le modalità previste per i dipendenti (in unica soluzione, se cessa il rapporto di collaborazione). Se richiesto, dovrà provvedere al conguaglio riassuntivo.

Entro la fine del mese di febbraio, o entro 12 giorni, a richiesta del collaboratore, in caso di cessazione del rapporto, il committente dovrà rilasciare il CUD.

Per quanto attiene il trattamento fiscale da riservare alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, semprechè all'atto della stipula del contratto ne sia stata prevista l'erogazione, l'art. 16 del T.U.I.R. le assoggetta a tassazione separata.

Sulla parte imponibile di tale indennità è operata una ritenuta a titolo d'acconto nella misura fissa del 20% (norma aggiunta dall'art. 34, comma 2, lett. a) della nuova legge, al comma 1, dell'art. 24, D.P.R. n. 600/1973).

B) Nuovi codici INPS per la compilazione del Mod. F24

La Direzione Centrale delle Entrate contributive dell'I.N.P.S. ha reso noto i nuovi codici da utilizzare per il versamento, tramite il Mod. F24, dei contributi dovuti per i professionisti ed i collaboratori coordinati e continuativi.

Per quanto di interesse ai fini degli adempimenti delle imprese, in qualità di committenti, si rammenta che l'aliquota complessiva dovuta all'I.N.P.S. per i collaboratori coordinati e continuativi che non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari, con effetto dal 1° gennaio 2000, al 13%.

L'aliquota dovuta per i collaboratori iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pensionati o prosecutori volontari, è, invece, fissata nella misura del 10%.

La ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti e i collaboratori coordinati e continuativi è stabilita nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Con la circolare da ultimo pervenuta, l'Istituto ha disposto che, per i pagamenti della contribuzione in parola che saranno effettuati dal mese di gennaio 2001, dovranno essere utilizzate, in luogo della causale "DPC", fino ad oggi utilizzata, due distinte "causali contributo", a seconda della categoria di appartenenza del collaboratore.

In particolare, nel campo "causale contributo", del Mod. F24 dovranno essere indicati i seguenti codici:

- "C10" per i versamenti della contribuzione, nella misura del 10%, relativa ai collaboratori coordinati e continuativi già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;

- "CXX", per i versamenti del contributo, pari al 13%, relativo ai collaboratori privi di altra copertura previdenziale.