REDDITI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - A) NUOVA DISCIPLINA FISCALE DAL
1° GENNAIO 2001 - B) NUOVI CODICI INPS PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
A)
Nuova disciplina fiscale dal 1° gennaio 2001
Il
regime fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa è stato radicalmente innovato dall'art. 34 della legge 21
novembre 2000 n° 342 recante "Misure in materia fiscale".
A
decorrere dal periodo d'imposta 2001, sotto il profilo fiscale tali redditi
cessano di essere classificati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo,
e vengono annoverati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
con l'effetto dell'applicazione delle regole di determinazione e di tassazione
proprie del reddito di tale lavoro.
Nella
nuova definizione fiscale sono redditi assimilati "le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratori, sindaco o
revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alle collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività
svolte senza vicolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o
le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi
nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di
lavoro autonomo esercitate dal contribuente".
Il
ministro delle Finanze con la circolare n° 207/E ha diramato i primi
chiarimenti in ordine alle disposizioni in esame. Secondo tali indicazioni la
classificazione fiscale dei proventi derivanti dai rapporti di collaborazione
nella categoria dei redditi assimilati comporta che agli effetti della
determinazione del reddito trovino applicazione, per il rinvio disposto
dall'art. 48-bis T.U.I.R., le stesse regole dettate dall'art. 48 per il reddito
di lavoro dipendente.
Pertanto,
agli effetti dell'operatività dal 2001 le modalità di determinazione del
reddito da collaborazione sono identiche a quelle dei redditi da lavoro
dipendente. In particolare, con effetto dal 2001:
-
si tiene conto di tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di collaborazione. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta le somme ed i valori in parola corrisposti dal committente entro il
12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono;
-
è abrogato espressamente il primo periodo del comma 8 dell'art. 50 T.U.I.R.,
che riconosce, fino a 100 milioni, la deduzione forfetaria pari al 5% per spese
non documentabili (elevata dal 1999 al 6% in presenza di determinati redditi).
Opereranno, invece, tutte le esclusioni dalla formazione della base imponibile
riconosciute ai lavoratori dipendenti;
-
il valore dei compensi in natura sarà determinato con le regole dettate per i
lavoratori dipendenti;
-
competeranno le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro
dipendente previste dagli artt. 12 e 13 del T.U.I.R., nonché le detrazioni per
oneri di cui all'art. 13-bis T.U.I.R., se trattenuti dal datore di lavoro.
Circa le detrazioni per lavoro dipendente verranno riconosciute con il medesimo
criterio valido per i redditi da lavoro dipendente e quindi calcolate in
proporzione alla durata del rapporto di collaborazione;
-
troverà applicazione la disciplina delle trasferte fuori dal territorio
comunale in cui è fissata la sede di lavoro, dettata per i lavoratori
dipendenti dall'art. 48, comma 5 T.U.I.R.. Cessa con effetto dal 1° gennaio
2001 l'applicazione dell'art. 50, comma 8 T.U.I.R., che prevedeva l'esclusione
dalla base imponibile dei rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vitto
sostenuti dai collaboratori per prestazioni rese fuori dal loro comune di
residenza. L'adozione del regime delle trasferte proprio del lavoro dipendente
impedisce, dal 2001, la deduzione dal reddito dei rimborsi delle spese
sostenute dal collaboratore per il raggiungimento della sede di lavoro.
Anche
per il calcolo dell'imposta, stante il rinvio disposto dall'art. 24, D.P.R. n.
600/1973, valgono le regole stabilite per i lavoratori dipendenti dall'art. 23 del D.P.R. citato. In
particolare, all'atto del pagamento dei compensi, il committente dovrà operare,
sulla parte imponibile degli stessi, una ritenuta d'acconto applicando le
aliquote progressive per scaglioni di reddito indicate nell'art. 11 del
T.U.I.R., in luogo della ritenuta fissa del 20% a titolo di acconto,
attualmente prevista dall'art. 25, D.P.R. n. 600/1973. Su richiesta, dovrà
effettuare le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente.
Il
committente è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine
rapporto, e, in occasione dello stesso, a determinare l'importo delle
addizionali comunali, provinciali e regionali, che verranno poi trattenute in
forma rateale con le modalità previste per i dipendenti (in unica soluzione, se
cessa il rapporto di collaborazione). Se richiesto, dovrà provvedere al
conguaglio riassuntivo.
Entro
la fine del mese di febbraio, o entro 12 giorni, a richiesta del collaboratore,
in caso di cessazione del rapporto, il committente dovrà rilasciare il CUD.
Per
quanto attiene il trattamento fiscale da riservare alle indennità percepite per
la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
semprechè all'atto della stipula del contratto ne sia stata prevista
l'erogazione, l'art. 16 del T.U.I.R. le assoggetta a tassazione separata.
Sulla
parte imponibile di tale indennità è operata una ritenuta a titolo d'acconto
nella misura fissa del 20% (norma aggiunta dall'art. 34, comma 2, lett. a)
della nuova legge, al comma 1, dell'art. 24, D.P.R. n. 600/1973).
B)
Nuovi codici INPS per la compilazione del Mod. F24
La
Direzione Centrale delle Entrate contributive dell'I.N.P.S. ha reso noto i
nuovi codici da utilizzare per il versamento, tramite il Mod. F24, dei
contributi dovuti per i professionisti ed i collaboratori coordinati e
continuativi.
Per
quanto di interesse ai fini degli adempimenti delle imprese, in qualità di
committenti, si rammenta che l'aliquota complessiva dovuta all'I.N.P.S. per i
collaboratori coordinati e continuativi che non siano iscritti ad altra forma
di previdenza obbligatoria è pari, con effetto dal 1° gennaio 2000, al 13%.
L'aliquota
dovuta per i collaboratori iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente
ad altra forma di previdenza obbligatoria, pensionati o prosecutori volontari,
è, invece, fissata nella misura del 10%.
La
ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti e i collaboratori
coordinati e continuativi è stabilita nella misura, rispettivamente, di due
terzi e di un terzo dell'importo dovuto.
Con
la circolare da ultimo pervenuta, l'Istituto ha disposto che, per i pagamenti
della contribuzione in parola che saranno effettuati dal mese di gennaio 2001,
dovranno essere utilizzate, in luogo della causale "DPC", fino ad
oggi utilizzata, due distinte "causali contributo", a seconda della
categoria di appartenenza del collaboratore.
In
particolare, nel campo "causale contributo", del Mod. F24 dovranno
essere indicati i seguenti codici:
-
"C10" per i versamenti della contribuzione, nella misura del 10%,
relativa ai collaboratori coordinati e continuativi già iscritti ad altra forma
pensionistica obbligatoria;
-
"CXX", per i versamenti del contributo, pari al 13%, relativo ai
collaboratori privi di altra copertura previdenziale.