A) LEGGE N° 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ESONERI PARZIALI- DECRETO MINISTRO DEL LAVORO 7 LUGLIO 2000, N° 357

B) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2000

 

 

A) Legge n° 68/1999 - Collocamento obbligatorio - Esoneri parziali - Decreto Ministro del lavoro 7 luglio 2000 n° 357

Come è noto (cfr. nota suppl. n° 1 al Notiziario n° 2/2000) l'articolo 5 della legge n° 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro, che per le speciali condizioni della loro attività lavorativa non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono chiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dall'articolo 14 della legge stessa, un contributo  pari a £ 25.000 per ciascuna unità non assunta e per ciascun giorno lavorativo. Il Ministero del Lavoro, con decreto n. 357 del 7 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000, ha emanato l'apposito regolamento che disciplina la materia ed  ha indicato le modalità e gli adempimenti cui attenersi al fine di fruire dell'istituto dell'esonero.

Presupposti per la concessione

L'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi occupazionali può essere concessa in presenza di taluni presupposti, riferiti in primo luogo, alle speciali condizioni dell'attività svolta dall'azienda. Tale attività deve presentare almeno una delle seguenti caratteristiche, tra loro alternative:

- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;

- pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;

- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Oltre alla ricorrenza di almeno una delle caratteristiche dell'attività produttiva sopra indicate, al fine dell'ottenimento dell'esonero è, altresì, necessaria l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

Il Centro per l'impiego può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività produttiva. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato.

Modalità per l'inoltro e la redazione della domanda

La domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali deve essere presentata, alternativamente:

- al Centro per l'impiego - Ufficio collocamento obbligatorio territorialmente competente in relazione alle unità interessate, qualora sia riferita ad unità produttive ubicate in un'unica provincia:

- al Centro per l'impiego territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa, se riferita ad unità produttive ubicate in province diverse.

In quest'ultima ipotesi, il Centro per l'impiego che ha ricevuto la domanda provvede, entro 15 giorni, all'inoltro della stessa agli uffici competenti in relazione a ciascuna unità produttiva interessata, i quali rilasceranno l'autorizzazione relativamente a tale unità.

La domanda deve indicare la percentuale di esonero richiesta, deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni dell'attività che possono consentire l'esonero e deve evidenziare la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato di disabili ai sensi della legge n. 68/1999.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, nella domanda devono essere indicati:

- gli elementi identificativi del datore di lavoro;

- il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;

- le caratteristiche dell'attività svolta, con la descrizione delle lavorazioni la cui natura sia tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile.

Poiché l'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto in commento, sembra più che opportuno indicare nella domanda anche il periodo per il quale l'esonero stesso è richiesto.

Contributo esonerativo

L'autorizzazione all'esonero parziale comporta, a carico dell'azienda, l'obbligo di versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili della Regione in cui è situata l'unità produttiva per la quale è richiesto l'esonero, di un contributo pari a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

La Giunta della Regione Lombardia, con delibera assunta il 5 maggio, ha dettato gli indirizzi operativi necessari per il versamento dei contributi esonerativi in parola.

In particolare è previsto che:

1) il contributo esonerativo di £ 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun disabile non occupato è versato ogni anno in due rate semestrali rispettivamente entro il 16 luglio ed il 16 gennaio. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n° 54391206 intestato a "Regione Lombardia - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";

2) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'impresa è tenuta  a presentare all'Ufficio del collocamento obbligatorio della Provincia un prospetto riepilogativo annuale con indicato: il numero delle unità non occupate per le quali è stato chiesto l'esonero, il numero dei giorni lavorativi soggetti a contributo ed infine, relativamente a ciascun versamento effettuato, la data, il codice banca e l'importo;

3) l'obbligo del versamento decorre dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

Nel caso in cui il datore di lavoro necessiti della certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, al fine di partecipare a bandi pubblici, il contributo esonerativo deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale. In tal caso, la certificazione di ottemperanza, che potrà essere rilasciata nelle more dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, dovrà attestare la presentazione della domanda di esonero, nonché l'avvenuto versamento del contributo esonerativo.

Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, il Centro per l'impiego, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, trasmette la pratica alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione territorialmente competente, cui spetta di calcolare e applicare le sanzioni amministrative (maggiorazione dell'importo dovuto per il contributo esonerativo dal 5 al 24%), in relazione alla gravità dell'infrazione.

Se il datore di lavoro, nonostante l'irrogazione della sanzione amministrativa, non provvede al pagamento del contributo esonerativo, decade dal provvedimento di esonero parziale, con l'ulteriore conseguenza che non può presentare una nuova domanda di esonero prima che siano decorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

Precisazioni concernenti il procedimento di autorizzazione

Una volta presentata la domanda, e nelle more dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, il Centro per l'impiego autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali, nella misura percentuale pari a quella richiesta, e comunque non superiore al 60% della quota di riserva.

Tale misura provvisoria non comporta il venir meno delle sanzioni eventualmente già applicate per la violazione dell'obbligo a carico dei datori di lavoro di presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo, ex art. 9, comma 1, della legge n. 68/1999.

Qualora in esito al procedimento, l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati dall'azienda o da versare a titolo di contributo esonerativo sono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo in cui ha operato la sospensione parziale. Inoltre, l'azienda è tenuta a presentare domanda di assunzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della domanda di esonero parziale.

Tuttavia, se antecedentemente all'istanza di esonero, sia stata già accertata la violazione da parte del datore di lavoro, degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, e siano state applicate le relative sanzioni amministrative, la domanda di assunzione deve essere presentata immediatamente dopo la notifica del provvedimento che respinge l'istanza di esonero (non opera, in tal caso, il termine dei 60 giorni).

Infine, l'art. 5, comma 4, del regolamento prescrive che il provvedimento che decide in merito alla richiesta debba essere adeguatamente motivato ed adottato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Disciplina transitoria

L'art. 13 del D.P.R. n. 333/2000, entrato in vigore il 3 dicembre 2000, dispone che le autorizzazioni all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, concesse in vigenza della legge n. 482/1968, conservano la loro validità fino a 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Dette autorizzazioni, pertanto, cessano la loro efficacia il 2 giugno 2001, ovvero alla data della loro naturale scadenza, se anteriore. Entro tale termine di validità i datori di lavoro possono inoltrare domanda diretta a ridefinire i contenuti del provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 68/1999 e dal regolamento n. 357/2000 da ultimo intervenuto.

Al riguardo il Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000, n. 41, ha chiarito che i provvedimenti di esonero concessi in vigenza della legge n. 482/1968, essendo regolamentati dalla previgente normativa, non comportano il versamento del contributo esonerativo.

 

B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. mese di novembre 2000

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di novembre 2000 è risultato pari a 113,3.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di novembre 2000 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari a:

 

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