A)
LEGGE N° 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ESONERI PARZIALI- DECRETO
MINISTRO DEL LAVORO 7 LUGLIO 2000, N° 357
B)
LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2000
A)
Legge n° 68/1999 - Collocamento obbligatorio - Esoneri parziali - Decreto
Ministro del lavoro 7 luglio 2000 n° 357
Come
è noto (cfr. nota suppl. n° 1 al Notiziario n° 2/2000) l'articolo 5 della legge
n° 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro, che per le speciali condizioni
della loro attività lavorativa non possono occupare l'intera percentuale di
disabili, possono chiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di
assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili, istituito dall'articolo 14 della legge stessa, un contributo pari a £ 25.000 per ciascuna unità non
assunta e per ciascun giorno lavorativo. Il Ministero del Lavoro, con decreto
n. 357 del 7 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4
dicembre 2000, ha emanato l'apposito regolamento che disciplina la materia
ed ha indicato le modalità e gli
adempimenti cui attenersi al fine di fruire dell'istituto dell'esonero.
Presupposti
per la concessione
L'autorizzazione
all'esonero parziale degli obblighi occupazionali può essere concessa in
presenza di taluni presupposti, riferiti in primo luogo, alle speciali
condizioni dell'attività svolta dall'azienda. Tale attività deve presentare
almeno una delle seguenti caratteristiche, tra loro alternative:
-
faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
-
pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni
ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
-
particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Oltre
alla ricorrenza di almeno una delle caratteristiche dell'attività produttiva
sopra indicate, al fine dell'ottenimento dell'esonero è, altresì, necessaria
l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le
capacità lavorative degli aventi diritto.
Il
Centro per l'impiego può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura
massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle
caratteristiche dell'attività produttiva. L'autorizzazione all'esonero parziale
è concessa a tempo determinato.
Modalità
per l'inoltro e la redazione della domanda
La
domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali deve essere
presentata, alternativamente:
-
al Centro per l'impiego - Ufficio collocamento obbligatorio territorialmente
competente in relazione alle unità interessate, qualora sia riferita ad unità
produttive ubicate in un'unica provincia:
-
al Centro per l'impiego territorialmente competente in relazione alla sede
legale dell'impresa, se riferita ad unità produttive ubicate in province
diverse.
In
quest'ultima ipotesi, il Centro per l'impiego che ha ricevuto la domanda
provvede, entro 15 giorni, all'inoltro della stessa agli uffici competenti in
relazione a ciascuna unità produttiva interessata, i quali rilasceranno
l'autorizzazione relativamente a tale unità.
La
domanda deve indicare la percentuale di esonero richiesta, deve essere
adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni dell'attività che
possono consentire l'esonero e deve evidenziare la difficoltà di effettuare l'inserimento
mirato di disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
In
particolare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, nella domanda devono essere
indicati:
-
gli elementi identificativi del datore di lavoro;
-
il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede
l'esonero;
-
le caratteristiche dell'attività svolta, con la descrizione delle lavorazioni
la cui natura sia tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale
disabile.
Poiché
l'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato ai sensi
dell'art. 2, comma 2 del decreto in commento, sembra più che opportuno indicare
nella domanda anche il periodo per il quale l'esonero stesso è richiesto.
Contributo
esonerativo
L'autorizzazione
all'esonero parziale comporta, a carico dell'azienda, l'obbligo di versamento
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili della Regione in cui è
situata l'unità produttiva per la quale è richiesto l'esonero, di un contributo
pari a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile
non occupato.
La
Giunta della Regione Lombardia, con delibera assunta il 5 maggio, ha dettato
gli indirizzi operativi necessari per il versamento dei contributi esonerativi
in parola.
In
particolare è previsto che:
1)
il contributo esonerativo di £ 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun
disabile non occupato è versato ogni anno in due rate semestrali
rispettivamente entro il 16 luglio ed il 16 gennaio. Il versamento deve essere
effettuato sul conto corrente postale n° 54391206 intestato a "Regione
Lombardia - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";
2)
entro il 31 gennaio di ogni anno, l'impresa è tenuta a presentare all'Ufficio del collocamento obbligatorio della
Provincia un prospetto riepilogativo annuale con indicato: il numero delle
unità non occupate per le quali è stato chiesto l'esonero, il numero dei giorni
lavorativi soggetti a contributo ed infine, relativamente a ciascun versamento
effettuato, la data, il codice banca e l'importo;
3)
l'obbligo del versamento decorre dalla data di presentazione della domanda di
autorizzazione all'esonero parziale.
Nel
caso in cui il datore di lavoro necessiti della certificazione di ottemperanza
di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, al fine di partecipare a bandi
pubblici, il contributo esonerativo deve essere versato contestualmente alla
presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale. In tal
caso, la certificazione di ottemperanza, che potrà essere rilasciata nelle more
dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, dovrà attestare la
presentazione della domanda di esonero, nonché l'avvenuto versamento del
contributo esonerativo.
Nel
caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, il Centro per
l'impiego, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, trasmette la
pratica alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione
territorialmente competente, cui spetta di calcolare e applicare le sanzioni
amministrative (maggiorazione dell'importo dovuto per il contributo esonerativo
dal 5 al 24%), in relazione alla gravità dell'infrazione.
Se
il datore di lavoro, nonostante l'irrogazione della sanzione amministrativa,
non provvede al pagamento del contributo esonerativo, decade dal provvedimento
di esonero parziale, con l'ulteriore conseguenza che non può presentare una
nuova domanda di esonero prima che siano decorsi 12 mesi dalla precedente
autorizzazione.
Precisazioni
concernenti il procedimento di autorizzazione
Una
volta presentata la domanda, e nelle more dell'emanazione del provvedimento di
autorizzazione, il Centro per l'impiego autorizza la sospensione parziale degli
obblighi occupazionali, nella misura percentuale pari a quella richiesta, e
comunque non superiore al 60% della quota di riserva.
Tale
misura provvisoria non comporta il venir meno delle sanzioni eventualmente già
applicate per la violazione dell'obbligo a carico dei datori di lavoro di
presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui
insorge l'obbligo, ex art. 9, comma 1, della legge n. 68/1999.
Qualora
in esito al procedimento, l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già
versati dall'azienda o da versare a titolo di contributo esonerativo sono
conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al
periodo in cui ha operato la sospensione parziale. Inoltre, l'azienda è tenuta
a presentare domanda di assunzione entro 60 giorni dalla notifica del
provvedimento di reiezione della domanda di esonero parziale.
Tuttavia,
se antecedentemente all'istanza di esonero, sia stata già accertata la
violazione da parte del datore di lavoro, degli obblighi occupazionali di cui
alla legge n. 68/1999, e siano state applicate le relative sanzioni
amministrative, la domanda di assunzione deve essere presentata immediatamente
dopo la notifica del provvedimento che respinge l'istanza di esonero (non
opera, in tal caso, il termine dei 60 giorni).
Infine,
l'art. 5, comma 4, del regolamento prescrive che il provvedimento che decide in
merito alla richiesta debba essere adeguatamente motivato ed adottato entro 120
giorni dalla presentazione della domanda.
Disciplina
transitoria
L'art.
13 del D.P.R. n. 333/2000, entrato in vigore il 3 dicembre 2000, dispone che le
autorizzazioni all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, concesse in
vigenza della legge n. 482/1968, conservano la loro validità fino a 6 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Dette autorizzazioni, pertanto,
cessano la loro efficacia il 2 giugno 2001, ovvero alla data della loro naturale
scadenza, se anteriore. Entro tale termine di validità i datori di lavoro
possono inoltrare domanda diretta a ridefinire i contenuti del provvedimento di
autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 68/1999 e dal
regolamento n. 357/2000 da ultimo intervenuto.
Al
riguardo il Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000, n. 41, ha
chiarito che i provvedimenti di esonero concessi in vigenza della legge n.
482/1968, essendo regolamentati dalla previgente normativa, non comportano il
versamento del contributo esonerativo.
B)
Legge 297/82 - Indice rivalutazione T.F.R. mese di novembre 2000
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di novembre 2000 è risultato pari a 113,3.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di novembre 2000 risulta
che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre
2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre
1999 è pari a:
1,033451