ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Come
è noto le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la
determinazione della quota di decontribuzione dell'Elemento Economico
Territoriale corrisposto nell'anno secondo la previsione del contratto
collettivo provinciale 15.4.1998.
Le
citate operazioni devono essere eseguite applicando, su base annua, la nota
formula: X= R+E
34
Si
ricorda peraltro che:
-
il regime della decontribuzione opera dal 1.1.2000 (cfr. suppl. n. 1 al Not.
1/2000) entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile corrisposta
nell'anno solare 2000 (a tale
fine viene indicato il valore 34 nella formula) ;
-
la retribuzione imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita
da tutte le voci retributive corrisposte nell'anno, dalla maggiorazione CAPE
(23,45% sino al 30 settembre 2000 e 18,5% dal 1°ottobre 2000), dalla quota
imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (1,544%) e, dal 1° ottobre
2000, dal 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. In sede di conguaglio
concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile dell'anno 2000
anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il
calcolo mensile.
-
il valore di E da riportare nella formula è pari all'importo dell'E.E.T.
corrisposto nel 2000 escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE e il
4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente nella R
-
il risultato della formula, cioè la lettera X, costituisce l'importo massimo
annuo de contribuibile dell' E.E.T.
Ricavato
il tetto massimo decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto tra
il tetto stesso e quanto è stato corrisposto nell'anno 2000 a titolo di E.E.T.
onde ottenere l'importo decontribuibile
annuo del medesimo titolo. Il valore dell'E.E.T., da confrontare con il citato
tetto, deve a questo fine essere maggiorato della relativa percentuale CAPE
(23,45% sino al 30 settembre 2000 e 18,5% dal 1° ottobre 2000) nonché, dal 1°
ottobre 2000, del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. Ottenuto
l'importo decontribuibile annuo, è quindi necessario verificare se la
decontribuzione attuata in corso d'anno sia inferiore o superiore a quella
spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative
operazioni di conguaglio contributivo mediante
i seguenti adempimenti da attuare con la denuncia mensile DM 10/2:
1)
l'importo annuo da decontribuire è superiore alla somma degli importi
decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno
l'ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo
del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno
dei righi in bianco del quadro "B" del mod. DM10/2 preceduto dalla
dizione "CONG. 10% DL 67/97" e dal codice "M931". Nessun
dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"giornate" e "retribuzioni".
Dovrà
essere rimborsata al lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta
in misura superiore nel corso dell'anno.
2)
l'importo annuo da decontribuire è inferiore alla somma degli importi
decontribuiti mensilmente: in questo
caso le aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si
riferisce la denuncia di conguaglio la quota dell' E.E.T. che non è stata
assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il
contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il
relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
modello di denuncia, preceduto dalla dizione "REC 10% DL67/97" e dal
codice "L931".
In
questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo
carico non trattenuta in corso d'anno.
Le
citate operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la
denuncia del mese di dicembre 2000, anche con quella del mese di gennaio 2001
(scadenza 16 febbraio 2001). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle
diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare sul modello di denuncia quanto di seguito
specificato:
a)
se nel corso del 2000 si è decontribuita una quota di EET inferiore a quella
spettante, l'importo che ha determinato la riduzione dell'imponibile
contributivo del mese di gennaio 2001 dovrà essere indicato nel quadro" B
"con il codice DOOO
b)
se nel corso del 2000 si è decontribuita una quota di EET superiore a quella
spettante, l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile contributivo
del mese di gennaio 2001 dovrà essere indicato nel quadro" B "con il
codice AOOO.