A) C.C.N.L. 29/1/2000 - NUOVI MINIMI - DAL 1° GENNAIO 2001

B) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - NUOVI IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2001

C) I.R.PE.F. - ALIQUOTE - SCAGLIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2001

 

A) C.c.n.l. 29/1/2000 - Nuovi minimi

Si ricorda che (cfr. nota suppl. n° 4 al Notiziario n°1/2000), con decorrenza 1° gennaio 2001, deve essere riconosciuta la seconda parte degli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. in oggetto. Pertanto dalla precitata data i minimi di paga base e di stipendio vengono incrementati degli importi stabiliti con il c.c.n.l. in parola.

B) Elemento economico territoriale - Nuovi importi

Come è noto la particolare voce retributiva prevista dal contratto collettivo provinciale 15/4/1998 viene determinata, per il periodo di vigenza del contratto, anno per anno sulla base di valutazioni che le parti firmatarie effettuano ogni anno. In data 22 dicembre 2000 tra il Collegio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori si è proceduto a tali valutazioni e le risultanze hanno consentito la conferma dell'importo erogato per l'anno 2000 e la determinazione degli importi da riconoscere dal 1° gennaio 2001.

Per quanto attiene il tetto entro cui opera la "decontribuzione", si ricorda che   gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Territoriale, anche per l'anno 2001, sono soggetti al particolare regime contributivo (10%) nella misura massima pari al 3% della retribuzione annua. Si consigliano le imprese ad assoggettare alla citata particolare contribuzione del 10% l'intero importo orario erogato ai dipendenti operai. Diversamente per i dipendenti con qualifica di impiegato si consigliano le imprese di calcolare la quota mensile da sottoporre al contributo del 10% utilizzando la nota formula e cioè:

X=R+E

    34,33 

  

Resta salva naturalmente la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.

In allegato alla presente si inviano le tabelle delle retribuzioni e le tabelle per i trattamenti economici integrativi di malattia, infortunio e malattia professionale in vigore dal 1° gennaio 2001, tabelle determinate a seguito degli aumenti retributivi di cui si è più sopra detto. 

C) I.R.Pe.F. - Aliquote, scaglioni e detrazioni di imposta in vigore dal 1° gennaio 2001

L'art. 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) contiene disposizioni in materia di imposte sul redditi, relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni d'imposta. Di seguito sono illustrate le modifiche in tema di aliquote e detrazioni d'imposta, alla luce dei primi chiarimenti applicativi diramati dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2001.

Aliquote di imposta

L'art. 2, comma 1, lett. c), ridetermina le aliquote I.R.Pe.F. relative ai diversi scaglioni, per gli anni 2001, 2002 e 2003. Le aliquote di imposta e gli scaglioni di reddito che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2001 sono indicate qui di seguito:

 

                                                                Reddito                                                    Aliquota

                                    (scaglioni in migliaia di lire)

Fino a                      20.000                                                                                                     18%

Oltre                         20.000     fino a                       30.000                                     24%

Oltre                         30.000     fino a                       60.000                                     32%

Oltre                         60.000     fino a                135.000                                          39%

Oltre           135.000                                                                                                                 45%

 

Detrazioni d'imposta per familiari a carico

L'art. 2, comma 1, lett. d), con effetto dal 1° gennaio 2001, ha incrementato, ricorrendo specifici requisiti riferiti all'entità del reddito complessivo, l'importo delle detrazioni d'imposta per familiari a carico. In particolare la detrazione è così determinata:

Richiedente con reddito complessivo fino a

L. 100.000.000 annui

Per ogni figlio e affiliato a carico:

a) di età inferiore a 3 anni (1)

- primo figlio                                                                                              792.000 annue

- figli successivi al primo                                                           856.000 annue

b) di età pari e superiore a 3 anni (2)

- primo figlio                                                                                              552.000 annue

- figli successivi al primo                                                           616.000 annue

 

 

 

Per ogni altra persona a carico, art. 433 c.c., (2)     552.000 annue

(1) Se il reddito complessivo del richiedente è superiore a £. 100.000.000 annui la detrazione è determinata, (per i figli di età inferiore a 3 anni) in £. 756.000 annue

(2) Se il reddito complessivo del richiedente è superiore a 100.000.000 annui la detrazione (per i figli di età superiore a 3 anni e per le altre persone a carico) è determinata in £. 516.000 annue.

Resta invariata la misura del reddito complessivo cui è subordinata la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, che non deve essere superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, per ciascun familiare cui la detrazione si riferisce. Per le "altre persone" di cui all'art. 433 c.c., il diritto alla detrazione è subordinato oltre che al limite di reddito dianzi citato, anche alla circostanza della convivenza con il contribuente o del percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Il Ministero con la citata circolare n° 1/2001, nel ricordare che le detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto tra più contribuenti, precisa inoltre che ogni contribuente deve calcolare la parte di detrazione a lui spettante tenendo conto del proprio livello di reddito.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

L'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 388/2000 ha confermato, per l'anno 2001, la misura delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente fissata, già per l'anno 2000, dal decreto-legge n. 268/2000 e utilizzate in occasione delle operazioni di conguaglio 2000 (cfr. suppl. n° 3 al Not. 10/2000).

Detrazioni per il coniuge a carico

Le detrazioni per il coniuge a carico restano invariate nelle misure stabilite dal decreto legislativo 446/1997, misure che sono state utilizzate per i redditi conseguiti nell'anno 2000.

 

Si ricorda infine che il dipendente deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione attestante la decorrenza ed il diritto alle detrazioni di imposta per carichi di famiglia.