A)
C.C.N.L. 29/1/2000 - NUOVI MINIMI - DAL 1° GENNAIO 2001
B)
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - NUOVI IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2001
C)
I.R.PE.F. - ALIQUOTE - SCAGLIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA IN VIGORE DAL 1°
GENNAIO 2001
A)
C.c.n.l. 29/1/2000 - Nuovi minimi
Si
ricorda che (cfr. nota suppl. n° 4 al Notiziario n°1/2000), con decorrenza 1°
gennaio 2001, deve essere riconosciuta la seconda parte degli aumenti
retributivi previsti dal c.c.n.l. in oggetto. Pertanto dalla precitata data i
minimi di paga base e di stipendio vengono incrementati degli importi stabiliti
con il c.c.n.l. in parola.
B)
Elemento economico territoriale - Nuovi importi
Come
è noto la particolare voce retributiva prevista dal contratto collettivo
provinciale 15/4/1998 viene determinata, per il periodo di vigenza del
contratto, anno per anno sulla base di valutazioni che le parti firmatarie
effettuano ogni anno. In data 22 dicembre 2000 tra il Collegio e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori si è proceduto a tali valutazioni e le
risultanze hanno consentito la conferma dell'importo erogato per l'anno 2000 e
la determinazione degli importi da riconoscere dal 1° gennaio 2001.
Per
quanto attiene il tetto entro cui opera la "decontribuzione", si
ricorda che gli importi erogati a
titolo di Elemento Economico Territoriale, anche per l'anno 2001, sono soggetti
al particolare regime contributivo (10%) nella misura massima pari al 3% della
retribuzione annua. Si consigliano le imprese ad assoggettare alla citata
particolare contribuzione del 10% l'intero importo orario erogato ai dipendenti
operai. Diversamente per i dipendenti con qualifica di impiegato si consigliano
le imprese di calcolare la quota mensile da sottoporre al contributo del 10%
utilizzando la nota formula e cioè:
X=R+E
34,33
Resta
salva naturalmente la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno
essere effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di
lavoro se in corso d'anno.
In
allegato alla presente si inviano le tabelle delle retribuzioni e le tabelle
per i trattamenti economici integrativi di malattia, infortunio e malattia
professionale in vigore dal 1° gennaio 2001, tabelle determinate a seguito
degli aumenti retributivi di cui si è più sopra detto.
C)
I.R.Pe.F. - Aliquote, scaglioni e detrazioni di imposta in vigore dal 1°
gennaio 2001
L'art.
2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) contiene
disposizioni in materia di imposte sul redditi, relative alla riduzione delle
aliquote e alla disciplina delle detrazioni d'imposta. Di seguito sono
illustrate le modifiche in tema di aliquote e detrazioni d'imposta, alla luce
dei primi chiarimenti applicativi diramati dal Ministero delle Finanze, con
circolare n. 1 del 3 gennaio 2001.
Aliquote
di imposta
L'art.
2, comma 1, lett. c), ridetermina le aliquote I.R.Pe.F. relative ai diversi
scaglioni, per gli anni 2001, 2002 e 2003. Le aliquote di imposta e gli
scaglioni di reddito che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2001
sono indicate qui di seguito:
Reddito Aliquota
(scaglioni in migliaia di lire)
Fino
a 20.000 18%
Oltre 20.000 fino a 30.000 24%
Oltre
30.000 fino a 60.000 32%
Oltre 60.000 fino a 135.000 39%
Oltre 135.000 45%
Detrazioni
d'imposta per familiari a carico
L'art.
2, comma 1, lett. d), con effetto dal 1° gennaio 2001, ha incrementato,
ricorrendo specifici requisiti riferiti all'entità del reddito complessivo,
l'importo delle detrazioni d'imposta per familiari a carico. In particolare la
detrazione è così determinata:
Richiedente
con reddito complessivo fino a
L.
100.000.000 annui
Per
ogni figlio e affiliato a carico:
a)
di età inferiore a 3 anni (1)
-
primo figlio 792.000
annue
-
figli successivi al primo 856.000
annue
b)
di età pari e superiore a 3 anni (2)
-
primo figlio 552.000
annue
-
figli successivi al primo 616.000
annue
Per
ogni altra persona a carico, art. 433 c.c., (2) 552.000
annue
(1)
Se il reddito complessivo del richiedente è superiore a £. 100.000.000 annui la
detrazione è determinata, (per i figli di età inferiore a 3 anni) in £. 756.000
annue
(2)
Se il reddito complessivo del richiedente è superiore a 100.000.000 annui la
detrazione (per i figli di età superiore a 3 anni e per le altre persone a
carico) è determinata in £. 516.000 annue.
Resta
invariata la misura del reddito complessivo cui è subordinata la spettanza
delle detrazioni per carichi di famiglia, che non deve essere superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, per ciascun familiare cui la
detrazione si riferisce. Per le "altre persone" di cui all'art. 433
c.c., il diritto alla detrazione è subordinato oltre che al limite di reddito
dianzi citato, anche alla circostanza della convivenza con il contribuente o
del percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria.
Il
Ministero con la citata circolare n° 1/2001, nel ricordare che le detrazioni
possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto tra
più contribuenti, precisa inoltre che ogni contribuente deve calcolare la parte
di detrazione a lui spettante tenendo conto del proprio livello di reddito.
Detrazioni
per redditi di lavoro dipendente
L'art.
2, comma 1, lett. e), della legge n. 388/2000 ha confermato, per l'anno 2001,
la misura delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente fissata, già per
l'anno 2000, dal decreto-legge n. 268/2000 e utilizzate in occasione delle operazioni
di conguaglio 2000 (cfr. suppl. n° 3 al Not. 10/2000).
Detrazioni
per il coniuge a carico
Le
detrazioni per il coniuge a carico restano invariate nelle misure stabilite dal
decreto legislativo 446/1997, misure che sono state utilizzate per i redditi
conseguiti nell'anno 2000.
Si
ricorda infine che il dipendente deve rilasciare al datore di lavoro apposita
dichiarazione attestante la decorrenza ed il diritto alle detrazioni di imposta
per carichi di famiglia.