ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE - 31 GENNAIO 2001 - TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
L'art.
9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, dispone, che i datori di lavoro,
soggetti alle disposizioni della legge stessa sono tenuti ad inviare agli
uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori disabili. Il fac-simile del prospetto è stato inviato in allegato
alla nota suppl. n. 6 al Notiziario 2/2000.
Con
decreto 22 novembre 1999, il Ministero del Lavoro ha fissato il termine per
l'invio dei prospetti informativi al 31 gennaio di ciascun anno. Per l'anno in
corso, l'adempimento deve, pertanto, essere espletato entro mercoledì 31
gennaio 2001.
I
datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa Regione o di
Regioni diverse sono tenuti ad inviare i prospetti separatamente al Servizio
Provinciale competente per ciascuna sede e, complessivamente, al Servizio
Provinciale competente in relazione alla sede legale dell'impresa.
Per
la Provincia di Brescia, il prospetto può essere consegnato a mano, ovvero
trasmesso, preferibilmente tramite raccomandata A.R., alla
PROVINCIA
DI BRESCIA
Settore
Lavoro
CENTRO
PER L'IMPIEGO DI BRESCIA
Servizio
per il Collocamento Obbligatorio
Via
Cefalonia,50
25124
- BRESCIA
I
dati da indicare nel prospetto si riferiscono al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la denuncia: quindi, per il prossimo
adempimento, i dati sono quelli che risultano al 31 dicembre 2000, salvo quanto
precisato oltre per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Nel
caso di variazioni d'organico che si verifichino dopo il 31 dicembre e prima
dell'inoltro del prospetto informativo, si consiglia di segnalare le suddette variazioni,
al fine di evitare controlli ispettivi tesi a verificare il rispetto
dell'aliquota d'obbligo.
Si
rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 68/1999, l'invio
del prospetto vale come richiesta di avviamento nel caso in cui la quota di
riserva non risulti coperta.
Categorie
non computabili
L'articolo
4 della legge n. 68/1999 stabilisce che, ai fini del computo delle quote di
riserva di cui all'art. 3, stessa legge, sono da escludere dalla base di
calcolo dei lavoratori i disabili occupati, i dipendenti assunti con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i soci di cooperativa di
produzione e lavoro, nonché i dirigenti.
Il
Ministero del lavoro, con le circolari 24 novembre 1999, n. 77, 17 gennaio
2000, n. 4 e 26 giugno 2000, n. 41, ha, in aggiunta a quanto sopra, precisato
che dal computo in esame sono altresì esclusi i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, apprendistato e reinserimento, i lavoratori
assunti per attività da svolgersi all'estero (per la durata di tale attività),
nonché i soggetti di cui all'art. 18, comma 2 (orfani, vedove e profughi) nei
limiti della percentuale ivi prevista.
Lavoratori
part-time
I
dipendenti a tempo parziale devono essere calcolati proporzionalmente alla
quota di orario effettivamente svolto in relazione all'orario stabilito dal
vigente CCNL. In altre parole, il calcolo va effettuato sommando le ore di
tutti i contratti part-time in atto nell'azienda, e dividendo il risultato
ottenuto per il numero delle ore lavorative ordinarie praticate in azienda, in
base al contratto collettivo di lavoro (40 ore). Le frazioni superiori al 50%
vanno arrotondate all'unità.
Per
quanto concerne il computo dei lavoratori disabili assunti con contratto a
tempo parziale, il Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000, n. 41,
ha chiarito che va considerato singolarmente l'orario prestato da ciascun
disabile, rapportato al normale orario a tempo pieno praticato in azienda. Agli
effetti della copertura della quota di riserva, il lavoratore sarà computato
come unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario
ordinario, mentre sarà computato in proporzione all'orario svolto nel caso in
cui quest'ultimo sia inferiore o pari al 50% di quello ordinario.
Inoltre,
il D.P.R. n. 333/2000 ha precisato che i datori di lavoro, che occupano da 15 a
35 dipendenti, qualora assumano un lavoratore disabile con invalidità superiore
al 50% o ascrivibile alla quinta categoria (in base alla tabella allegata al
D.P.R. 13 giugno 1997, n. 246) con contratto a tempo parziale, hanno diritto a
computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di
lavoro svolto.
Lavoratori
divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni
Il
D.P.R. n. 333/2000 ha incluso fra i soggetti che possono essere esclusi dalla
base di computo anche i lavoratori di cui all'art. 4, comma 4 della legge,
divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o
malattia non professionali, e che abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa pari o superiore al 60%.
Tali
lavoratori, esclusi dalla base di computo, sono computabili nella percentuale
di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da
parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro, accertata in sede giudiziale. I lavoratori in parola sono ascrivibili
alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
Inoltre,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento in esame. i lavoratori divenuti
invalidi successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia
professionale (ex art. 1, comma 7 della legge) sono esclusi dalla base di
computo e computati nella percentuale d'obbligo, qualora abbiano acquisito un
grado di invalidità superiore al 33%, e l'inabilità non sia stata determinata
da violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro, accertata in sede giudiziale.
Aziende
che occupano da 15 a 35 dipendenti
Con
riferimento ai datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti,
l'art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999 stabilisce che l'obbligo di
assunzione scatti solo in caso di nuova assunzione.
Il
D.P.R. n. 333/2000 (art. 2, comma 2) precisa che tali datori di lavoro, ove
effettuino la nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in
servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi
successivi alla data in cui si effettua la predetta nuova assunzione. Qualora,
nel corso di tale periodo, il datore effettui una seconda nuova assunzione, lo
stesso sarà tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del
lavoratore disabile.
A
tal fine, non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,
per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal
servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione,
nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.
In
proposito si rammenta che con la citata circolare n. 41/2000, il Ministero del
lavoro ha, altresì, precisato che:
·
la sostituzione può avvenire per mansioni diverse da quelle svolte dal
lavoratore sostituito;
·
non si considerano nuove assunzioni quelle dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro
trasformazione a tempo indeterminato;
·
i contratti a termine non sono considerati nuove assunzioni se di durata
inferiore o pari a nove mesi;
·
le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dopo l'entrata in vigore
della legge, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro
e di reinserimento instaurati sotto il precedente regime normativo, non sono
considerate come nuove assunzioni;
·
l'obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui, in esito ad
una nuova assunzione cui fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo
assunto o la cessazione dal servizio di altro dipendente, venga immediatamente
ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un
congruo termine (che nella circolare in parola è stato individuato in 60 giorni
dalle predette cessazioni).
Fino
al momento in cui l'azienda non procede a "nuove assunzioni" non ha
neppure l'obbligo di presentare il prospetto annuale, mentre in caso di
"nuove assunzioni" il prospetto informativo deve essere inviato al
Centro per l'impiego competente:
·
se l'azienda effettua una sola nuova assunzione, entro dodici mesi dalla data
di tale assunzione;
·
se dopo la prima nuova assunzione, e precedentemente all'assunzione del
disabile, l'azienda effettua una seconda nuova assunzione, entro 60 giorni
dalla data di questa seconda nuova assunzione.
Sanzioni
Il
ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione
amministrativa di lire 1.000.000=, maggiorata di lire 50.000= per ogni giorno
di ulteriore ritardo.
Tale
sanzione non si applica ai datori di lavoro che, occupando da 15 a 35
dipendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999, non
effettuino nuove assunzioni.
Il
datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assunzione, è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una
somma pari a lire 100.000= al giorno per ciascun lavoratore disabile che non
risulta occupato nella medesima giornata, per cause imputabili al medesimo
datore di lavoro.