A) INPS - CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALIQUOTA CIG PER IMPIEGATI E QUADRI - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2001

B) INPS - LEGGE 341/95 - MANCATA PROROGA

C) INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2001 - PROROGA DEL TERMINE DI ADEMPIMENTO

D) LEGGE 297/82 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE DICEMBRE 2000

 

 

A) INPS - Contribuzione ridotta aliquota CIG per impiegati e quadri - Dichiarazione di responsabilità per l'anno 2001

Come noto l'aliquota contributiva per la Cassa Integrazione Guadagni degli impiegati e quadri dell'edilizia è pari all'1,90% e 2,20% rispettivamente per le imprese fino ed oltre 50 dipendenti.

Allo scopo di consentire l'individuazione delle imprese che nel 2000 hanno occupato mediamente sino a 50 dipendenti e che quindi hanno diritto dal 1° gennaio 2001 all'applicazione dell'aliquota contributiva nella misura ridotta dell'1,90%, le imprese interessate devono presentare all'INPS una dichiarazione di responsabilità che può essere redatta secondo lo schema allegato.

Il limite numerico dei 50 dipendenti è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per i criteri di computo dei dipendenti ai fini del contributo ridotto dell'1,90% si rinvia alle istruzioni contenute a margine dell'allegato alla presente.

Per le imprese edili dell'artigianato, stante il limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della legge 443/1985, la contribuzione relativa agli impiegati ed ai quadri, sarà determinata automaticamente nella misura dell1,90% senza necessità di inviare alcuna dichiarazione.

B) INPS - Legge 341/95 - Mancata proroga

Al momento in cui si forma la presente nota non è stato emanato il provvedimento di proroga dell'art. 29 della legge 341/95 (riduzione 11,50%) che ha prodotto i propri effetti fino al 31-12-2000.

Si consigliano pertanto le aziende di non applicare la riduzione in parola sulle retribuzioni del mese di gennaio 2001: la riduzione potrà essere recuperata, dopo la pubblicazione del provvedimento di proroga, nei mesi successivi.

Si fa riserva di tempestive comunicazioni al riguardo.

C) INAIL - Autoliquidazione 2001 - Proroga del termine di adempimento

Il Consiglio di amministrazione dell'Inail, con la delibera n. 1 dell'11 gennaio u.s., ha disposto la proroga dal 16 febbraio al 16 marzo 2001 dell'autoliquidazione dei premi assicurativi.

Il differimento era stato richiesto dalla Confindustria e dall'ANCE in relazione al ritardo nella prevista pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle nuove Tariffe dei premi, nonché alla circostanza che tra la notifica degli elementi di calcolo del premio a cura dell'I.N.A.I.L. e l'effettuazione delle citate operazioni deve intercorrere, ai sensi di legge, un periodo di almeno 45 giorni.

La citata delibera ora dovrà essere ratificata dal Ministero del Lavoro. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla approvazione della nuova tariffa premi INAIL nonché alle operazioni di autoliquidazione premi 2001.

 

D) Legge 297/82 - TFR - Indice rivalutazione dicembre 2000

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di dicembre 2000 è risultato pari a 113,4.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 1999 e quello di dicembre 2000 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di dicembre 2000 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1999 è pari a:

 

1,035380