CREDITO
D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI - ART. 7, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
L'art.
7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, ha introdotto
un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel periodo dal 1°
ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, effettuino nuove assunzioni con contratto a
tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time.
Il
credito d'imposta è determinato nella misura di £. 800.000= mensili per ogni
mese e per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel precitato periodo
(1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003) a condizione che l'assunzione determini
un incremento del numero dei lavoratori
mediamente occupati nell'arco temporale compreso tra il 1° ottobre 1999 ed il
30 settembre 2000 con contratto a tempo indeterminato.
Nel
caso l'assunzione venga effettuata con contratto part-time, il credito
d'imposta deve essere riproporzionato in relazione al numero di ore prestate
rispetto a quelle previste dal CCNL.
Il
Ministero delle Finanze, con circolare 3 gennaio 2001, n. 1 e con successivo
comunicato stampa diramato a correzione di alcune indicazioni fornite con la
predetta circolare, ha fornito i primi chiarimenti applicativi alla
disposizione in esame. Si illustrano qui di seguito i contenuti alla norma alla
luce anche delle citate istruzioni ministeriali.
Campo
di applicazione e ambito territoriale
Dell'agevolazione
possono beneficiare tutti i soggetti che rivestono la qualifica di "datore
di lavoro".
La
norma non pone limitazioni territoriali, e pertanto il beneficio può essere
fruito dai datori di lavoro operanti in qualsiasi zona del territorio
nazionale.
Condizioni
richieste
Requisiti
soggettivi dei nuovi assunti
Il
bonus fiscale introdotto dalla norma in commento riguarda le assunzioni a tempo
indeterminato, effettuate nel periodo 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003,
esclusivamente di lavoratori in possesso alternativamente di uno dei seguenti
requisiti:
a)
abbiano compiuto i 25 anni di età, e non abbiano svolto attività di lavoro
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti
la data di assunzione;
b)
siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n°
104.
Altre
condizioni riconducibili all'azienda
La
fruizione del beneficio è subordinata al rispetto:
1)
dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2)
delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui ai
decreti legislativi n. 626/1994, n. 494/1996 e successive modifiche, nonché ai
successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia.
Incremento
occupazionale e determinazione del credito d'imposta
Come
più sopra precisato il credito di imposta compete per gli incrementi della base
occupazionale determinatisi nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003
rispetto alla media dei dipendenti occupati con contratto a tempo indeterminato
nel periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000 e che si verificano con
l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in possesso dei requisiti di
cui si è sopra detto. Il Ministero con le istruzioni impartite illustra la
procedura che deve essere seguita per verificare se compete il credito in
parola nonché la misura dello stesso.
In particolare detta procedura deve essere così eseguita:
1)
calcolare la media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo annuale 1°
ottobre 1999 - 30 settembre 2000 assunto a riferimento dalla norma (ad esempio
150);
2)
individuare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato occupati al termine
di ciascun mese ricompreso nel periodo agevolato 1° ottobre 2000 - 31 dicembre
2003 (ad esempio nel mese di gennaio 2001, 158);
3)
sottrarre il dato medio dal numero degli occupati a tempo indeterminato del
mese preso in considerazione; nell'esempio, + 8;
4)
una volta stabilita la differenza degli occupati, occorre stabilire per quanti
lavoratori nuovi assunti spetta, nel mese considerato, il credito d'imposta. A
tal fine occorre stabilire il numero effettivo dei lavoratori nuovi assunti a
partire dal primo mese del periodo agevolato fino a quello preso in
considerazione (nell'esempio: dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001). Possono
verificarsi 3 ipotesi:
a)
i nuovi assunti nel periodo sono pari alla differenza tra l'organico del mese
considerato e il dato medio. In questo caso il credito d'imposta compete per
l'intera differenza, poiché tutte le nuove assunzioni sono state effettuate nel
periodo agevolato. (Nell'esempio: il credito d'imposta nel mese di gennaio 2001
è pari a 8 x 800.000 = L. 6.400.000);
b)
i nuovi assunti nel periodo sono di numero superiore (nell'esempio, 10)
rispetto alla differenza tra l'organico del mese considerato e l'organico
medio. In questo caso il credito d'imposta compete nei limiti della sola
differenza, nel rispetto del disposto del dato normativo di cui all'art. 7,
comma 2, legge n. 388/2000 (nell'esempio: 8 x 800.000 = L. 6.400.000);
c)
i nuovi assunti nel periodo sono di numero inferiore (nell'esempio, 5) rispetto
alla differenza tra l'organico del mese considerato e l'organico medio. In
questo caso il credito d'imposta compete per i soli lavoratori effettivamente
assunti dal 1° ottobre 2000 (nell'esempio, 5 x 800.000 = L. 4.000.000).
Ai
sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7, l'incremento della base
occupazionale nell'impresa che intende beneficiare del bonus deve essere
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali che si verifichino nelle
società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Modalità
di utilizzo del credito d'imposta
Il
comma 4, dell'art. 7 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997 e
a far data dal 1° gennaio 2001.
Le
istruzioni ministeriali, al riguardo precisano che:
-
il credito d'imposta può essere usato esclusivamente in compensazione con gli
importi a debito esposti in qualsiasi sezione del Mod. F24. Il credito non
utilizzato in un determinato periodo d'imposta può essere riportato in un
periodo d'imposta successivo;
-
il credito maturato nel corso del periodo agevolato, intendendo per tale il
mese (non l'anno agevolato), può essere usato in diminuzione dei versamenti da
effettuarsi nei mesi successivi;
-
il credito decorre dal mese di ottobre 2000, al verificarsi delle condizioni di
incremento richieste dalla norma, e può essere usato in compensazione a partire
dal 1° gennaio 2001;
-
il codice tributo da riportare nel mod. F24 è "6732" Credito
d'imposta per l'incremento dell'occupazione - Art. 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Il
codice deve essere esposto nella colonna "Importi a credito
compensati", della sezione Erario del Mod. F24.
Come
periodo di riferimento deve essere indicato, nella forma AAAA, l'anno in cui si
effettua la compensazione.
Decadenza
dal beneficio
L'art.
7, comma 2, stabilisce che il credito d'imposta decade se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compresi i lavoratori assunti con contratti di lavoro con
contenuto formativo (CFL e apprendistato) risulta inferiore o uguale al numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso
tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.
Secondo
quanto precisato dal Ministero ogni anno di applicazione dell'agevolazione
inizia dal 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Il primo
anno di applicazione va dunque dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001.
Si
verifica la decadenza dal beneficio se il livello occupazionale alla fine di
ciascun anno di applicazione (30 settembre) è pari o inferiore al livello
occupazionale di riferimento dato dal numero medio dei dipendenti occupati nel
periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000.
La
decadenza impedisce di continuare a fruire - per le assunzioni già effettuate -
del credito d'imposta per il rimanente periodo agevolato (cioè fino al
31.12.2003). Il credito maturato sino alla data di decadenza può comunque
essere utilizzato senza limiti temporali o di ammontare.
Tuttavia,
resta salva la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per eventuali nuove
assunzioni effettuate in anni agevolati successivi a quello di decadenza, ove
ricorra il presupposto dell'incremento su base mensile del livello
occupazionale, determinato al lordo dei dipendenti a tempo indeterminato
assunti nel periodo di decadenza. In altre parole, secondo il Ministero, se si
verifica la decadenza, la stessa comporta la perdita del bonus per il restante
residuo periodo agevolato fino al 31 dicembre 2003, ma ciò non impedisce al
datore di lavoro di fruire dell'agevolazione per nuove assunzioni effettuate
successivamente al verificarsi della decadenza, purchè le stesse integrino un
incremento su base mensile del livello occupazionale.
Cumulabilità
con altre agevolazioni
L'agevolazione
in parola è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi.
Revoca
del credito
Ai sensi del comma 7, dell'art. 7, le
agevolazioni fruite sono revocate nel caso di definitivo accertamento di
violazioni non formali, commesse nel periodo di fruizione delle agevolazioni
stesse, per le quali siano irrogate sanzioni di importo superiore a cinque
milioni, in relazione:
-
alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente;
-
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Sono
altresì revocate in casi di provvedimenti definitivi emessi per condotta
antisindacale.
I
termini per gli uffici per il recupero delle somme fruite, con l'applicazione
delle relative sanzioni, decorre dalla data di definitivo accertamento delle
suddette violazioni.
Il
credito d'imposta, come precisato dal comma 4 dell'art. 7, non concorre alla
formazione del reddito e della base imponibile I.R.A.P., e non rileva ai fini
degli interessi passivi.