CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI - ART. 7, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

 

 

L'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, ha introdotto un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, effettuino nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time.

Il credito d'imposta è determinato nella misura di £. 800.000= mensili per ogni mese e per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel precitato periodo (1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003) a condizione che l'assunzione determini un  incremento del numero dei lavoratori mediamente occupati nell'arco temporale compreso tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000 con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso l'assunzione venga effettuata con contratto part-time, il credito d'imposta deve essere riproporzionato in relazione al numero di ore prestate rispetto a quelle previste dal CCNL.

Il Ministero delle Finanze, con circolare 3 gennaio 2001, n. 1 e con successivo comunicato stampa diramato a correzione di alcune indicazioni fornite con la predetta circolare, ha fornito i primi chiarimenti applicativi alla disposizione in esame. Si illustrano qui di seguito i contenuti alla norma alla luce anche delle citate istruzioni ministeriali.

Campo di applicazione e ambito territoriale

Dell'agevolazione possono beneficiare tutti i soggetti che rivestono la qualifica di "datore di lavoro".

La norma non pone limitazioni territoriali, e pertanto il beneficio può essere fruito dai datori di lavoro operanti in qualsiasi zona del territorio nazionale.

Condizioni richieste

Requisiti soggettivi dei nuovi assunti

Il bonus fiscale introdotto dalla norma in commento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, esclusivamente di lavoratori in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto i 25 anni di età, e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti la data di assunzione;

b) siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n° 104.

Altre condizioni riconducibili all'azienda

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto:

1) dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

2) delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui ai decreti legislativi n. 626/1994, n. 494/1996 e successive modifiche, nonché ai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia.

Incremento occupazionale e determinazione del credito d'imposta

Come più sopra precisato il credito di imposta compete per gli incrementi della base occupazionale determinatisi nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 rispetto alla media dei dipendenti occupati con contratto a tempo indeterminato nel periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000 e che si verificano con l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in possesso dei requisiti di cui si è sopra detto. Il Ministero con le istruzioni impartite illustra la procedura che deve essere seguita per verificare se compete il credito in parola nonché  la misura dello stesso. In particolare detta procedura deve essere così eseguita:

1) calcolare la media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo annuale 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000 assunto a riferimento dalla norma (ad esempio 150);

2) individuare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato occupati al termine di ciascun mese ricompreso nel periodo agevolato 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 (ad esempio nel mese di gennaio 2001, 158);

3) sottrarre il dato medio dal numero degli occupati a tempo indeterminato del mese preso in considerazione; nell'esempio, + 8;

4) una volta stabilita la differenza degli occupati, occorre stabilire per quanti lavoratori nuovi assunti spetta, nel mese considerato, il credito d'imposta. A tal fine occorre stabilire il numero effettivo dei lavoratori nuovi assunti a partire dal primo mese del periodo agevolato fino a quello preso in considerazione (nell'esempio: dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001). Possono verificarsi 3 ipotesi:

a) i nuovi assunti nel periodo sono pari alla differenza tra l'organico del mese considerato e il dato medio. In questo caso il credito d'imposta compete per l'intera differenza, poiché tutte le nuove assunzioni sono state effettuate nel periodo agevolato. (Nell'esempio: il credito d'imposta nel mese di gennaio 2001 è pari a 8 x 800.000 = L. 6.400.000);

b) i nuovi assunti nel periodo sono di numero superiore (nell'esempio, 10) rispetto alla differenza tra l'organico del mese considerato e l'organico medio. In questo caso il credito d'imposta compete nei limiti della sola differenza, nel rispetto del disposto del dato normativo di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 388/2000 (nell'esempio: 8 x 800.000 = L. 6.400.000);

c) i nuovi assunti nel periodo sono di numero inferiore (nell'esempio, 5) rispetto alla differenza tra l'organico del mese considerato e l'organico medio. In questo caso il credito d'imposta compete per i soli lavoratori effettivamente assunti dal 1° ottobre 2000 (nell'esempio, 5 x 800.000 = L. 4.000.000).

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7, l'incremento della base occupazionale nell'impresa che intende beneficiare del bonus deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali che si verifichino nelle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il comma 4, dell'art. 7 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997 e a far data dal 1° gennaio 2001.

Le istruzioni ministeriali, al riguardo precisano che:

- il credito d'imposta può essere usato esclusivamente in compensazione con gli importi a debito esposti in qualsiasi sezione del Mod. F24. Il credito non utilizzato in un determinato periodo d'imposta può essere riportato in un periodo d'imposta successivo;

- il credito maturato nel corso del periodo agevolato, intendendo per tale il mese (non l'anno agevolato), può essere usato in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei mesi successivi;

- il credito decorre dal mese di ottobre 2000, al verificarsi delle condizioni di incremento richieste dalla norma, e può essere usato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2001;

- il codice tributo da riportare nel mod. F24 è "6732" Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il codice deve essere esposto nella colonna "Importi a credito compensati", della sezione Erario del Mod. F24.

Come periodo di riferimento deve essere indicato, nella forma AAAA, l'anno in cui si effettua la compensazione.

Decadenza dal beneficio

L'art. 7, comma 2, stabilisce che il credito d'imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori assunti con contratti di lavoro con contenuto formativo (CFL e apprendistato) risulta inferiore o uguale al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Secondo quanto precisato dal Ministero ogni anno di applicazione dell'agevolazione inizia dal 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Il primo anno di applicazione va dunque dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001.

Si verifica la decadenza dal beneficio se il livello occupazionale alla fine di ciascun anno di applicazione (30 settembre) è pari o inferiore al livello occupazionale di riferimento dato dal numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000.

La decadenza impedisce di continuare a fruire - per le assunzioni già effettuate - del credito d'imposta per il rimanente periodo agevolato (cioè fino al 31.12.2003). Il credito maturato sino alla data di decadenza può comunque essere utilizzato senza limiti temporali o di ammontare.

 

Tuttavia, resta salva la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per eventuali nuove assunzioni effettuate in anni agevolati successivi a quello di decadenza, ove ricorra il presupposto dell'incremento su base mensile del livello occupazionale, determinato al lordo dei dipendenti a tempo indeterminato assunti nel periodo di decadenza. In altre parole, secondo il Ministero, se si verifica la decadenza, la stessa comporta la perdita del bonus per il restante residuo periodo agevolato fino al 31 dicembre 2003, ma ciò non impedisce al datore di lavoro di fruire dell'agevolazione per nuove assunzioni effettuate successivamente al verificarsi della decadenza, purchè le stesse integrino un incremento su base mensile del livello occupazionale.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione in parola è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi.

Revoca del credito

Ai  sensi del comma 7, dell'art. 7, le agevolazioni fruite sono revocate nel caso di definitivo accertamento di violazioni non formali, commesse nel periodo di fruizione delle agevolazioni stesse, per le quali siano irrogate sanzioni di importo superiore a cinque milioni, in relazione:

- alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente;

- alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Sono altresì revocate in casi di provvedimenti definitivi emessi per condotta antisindacale.

I termini per gli uffici per il recupero delle somme fruite, con l'applicazione delle relative sanzioni, decorre dalla data di definitivo accertamento delle suddette violazioni.

Il credito d'imposta, come precisato dal comma 4 dell'art. 7, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile I.R.A.P., e non rileva ai fini degli interessi passivi.