IRPeF
- DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2001
Con
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è stata ridefinita la disciplina
tributaria del trattamento di fine rapporto. Tale nuova disciplina trova
applicazione dal 1° gennaio 2001. Si ritiene opportuno illustrare qui di
seguito il nuovo regime fiscale cui è
soggetto il TFR.
Secondo
quanto previsto, dall'art. 12 del decreto stesso, le nuove disposizioni si
applicano alle quote di TFR maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per
contro, le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2000 continuano ad essere
tassate con le regole precedenti.
Quote
di TFR maturate dal 1° gennaio 2001
Ai
sensi dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R., nel testo sostituito dall'art. 11,
d.lgs. n. 47/2000, per la tassazione delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio
2001 occorre distinguere:
1)
la quota capitale;
2)
la rivalutazione.
1)
Quota capitale
La
quota capitale è assoggettata, a cura del sostituto d'imposta e all'atto della
erogazione del TFR (per le anticipazioni si veda oltre), a tassazione separata.
I criteri sono analoghi, ma non del tutto uguali, a quelli praticati nel precedente
regime.
Continuano,
in particolare, a valere i concetti di reddito di riferimento, aliquota media e
imponibile fiscale, dove:
·
il reddito di riferimento è dato dall'ammontare del TFR, maturato dal 1°
gennaio 2001, al netto dell'importo delle relative rivalutazioni annuali
tassate con un'imposta sostitutiva all'I.R.PE.F., e al lordo delle somme
destinate alla previdenza complementare, diviso per il numero di anni e
frazioni di anno preso a base di commisurazione e, infine, moltiplicando il
risultato così ottenuto per dodici;
·
l'aliquota media, come in precedenza, è data dal rapporto fra l'imposta sul
reddito di riferimento (calcolata applicando a tale reddito le aliquote
progressive I.R.PE.F. vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione
del TFR) e il reddito di riferimento stesso (in pratica, imposta sul reddito di
riferimento diviso il reddito di riferimento)
·
l'imponibile fiscale è dato dalle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001, al
netto delle somme versate a forme pensionistiche complementari. Come detto più
sopra non entra nel calcolo la rivalutazione. Sulla base imponibile maturata
dal 1° gennaio 2001 non compete l'abbattimento di lire 600.000= per ogni anno o
frazione di anno di anzianità.
L'imposta
si ottiene moltiplicando l'imponibile fiscale, come sopra determinato, per
l'aliquota media. Per completezza di informazione si sottolinea che la
tassazione operata dal datore di lavoro non è a titolo definitivo, bensì a
titolo di acconto. Compete, infatti, agli uffici finanziari riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Detrazione
per i rapporti a tempo determinato
Per
i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a
due anni, l'imposta, come sopra determinata, è diminuita di lire 120.000= per
ciascun anno. Per i periodi inferiori all'anno, il predetto importo è
rapportato a mese. La detrazione è riconosciuta dal sostituto d'imposta.
Detrazione
per il periodo transitorio
Le
cessazioni dei rapporti di lavoro, che intervengano nel periodo dal 1° gennaio
2001 e fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'istituto del
trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fruiscono
di una detrazione di imposta pari a lire 120.000= per ciascuno degli anni
compresi nel predetto periodo: per i periodi inferiori all'anno, tale importo è
rapportato a mese.
La
detrazione in parola è riconosciuta dal sostituto mediante la diminuzione
dell'imposta determinata sul TFR.
2)
Rivalutazione
Le
rivalutazioni annuali, di cui al comma 4, dell'art. 2120 c.c., con effetto dal
1° gennaio 2001, sono tassate distintamente dalle quote capitali del TFR.
Sui
redditi derivanti dalle rivalutazioni è applicata, infatti, un'imposta
sostitutiva dell'I.R.PE.F., nella misura dell'11 per cento.
L'imposta
è calcolata e versata dal sostituto sulle rivalutazioni maturate in ciascun
anno, a partire dal 2001. Il versamento avviene secondo il sistema dell'acconto
e del saldo. In particolare:
-
entro il 16 dicembre dell'anno di maturazione della rivalutazione, deve essere
versato un acconto dell'imposta, commisurato al 90 per cento della
rivalutazione maturata nell'anno precedente, che pertanto si assume come base di
calcolo;
-
entro il 16 febbraio dell'anno successivo, è versato il saldo dell'imposta,
pari all'11 per cento della rivalutazione maturata nell'anno considerato,
dedotto quanto versato in sede di acconto.
La
prima applicazione dell'imposta sostitutiva avviene nell'anno 2001. Entro il 16
dicembre 2001 deve essere versato l'acconto, assumendo, quale base imponibile,
il 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno 2000. Il saldo è dovuto
entro il 16 febbraio 2002, ed è pari all'11 per cento dell'ammontare delle
rivalutazioni maturate nell'anno 2001, diminuito dell'importo versato in
acconto.
L'imposta
versata è contabilmente imputata a riduzione del fondo relativo al TFR.
Altre
indennità e somme
Il
nuovo comma 2 dell'art. 17 T.U.I.R. come riscritto dall'art. 11, decreto
legislativo n. 47/2000, stabilisce che le altre indennità e somme indicate alla
lettera a) del comma 1, dell'art. 16 (quali, indennità di preavviso, incentivi
all'esodo, integrazioni al TFR, etc.) sono assoggettate per il loro ammontare
complessivo, al netto dei contributi obbligatori eventualmente dovuti, con la
stessa aliquota determinata sul TFR.
Anticipazioni
e acconti
A
far data dal 1° gennaio 2001 mutano le regole per la determinazione
dell'aliquota sulle anticipazioni (somme erogate al lavoratore in costanza di
rapporto) e sugli acconti (somme erogate a rapporto di lavoro definitivamente
cessato) del TFR.
A
questo riguardo si rammenta che nel pregresso regime per determinare l'aliquota
applicabile all'anticipazione richiesta dal lavoratore si assumeva, per il
calcolo del reddito di riferimento, l'importo erogato al lavoratore stesso a
titolo di anticipazione.
Al
contrario, a far data dal 1° gennaio 2001, per il calcolo del reddito di
riferimento, e quindi dell'aliquota media, si assume l'intero TFR accantonato:
questo importo deve essere aumentato delle anticipazioni eventualmente già
erogate e deve essere diminuito dell'importo delle rivalutazioni annuali già
assoggettate ad imposta sostitutiva (11%).
Al
momento del pagamento dell'intero TFR, il sostituto deve provvedere alle
operazioni di conguaglio tra quanto dovuto a titolo d'imposta sull'intero e
quanto già trattenuto sull'anticipazione (per gli acconti questa regola trovava
già applicazione anche nel pregresso regime).
Il
Ministero dovrà opportunamente chiarire se questo nuovo regime valga
semplicemente sulle anticipazioni e acconti corrisposti dal 1° gennaio 2001,
come sembra deporre il tenore letterale dell'art. 12, comma 21, del decreto n.
47/2000, ovvero se sulla parte di anticipazione riferibile al TFR maturato al
31.12.2000 valgono le regole di cui al previgente regime.
Quote
di TFR maturate al 31 dicembre 2000
Come
già precisato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 47/2000, le nuove
disposizioni non si applicano alle quote di TFR maturate fino al 31 dicembre
2000, le quali, quindi, continuano ad essere tassate secondo le previgenti
disposizioni. A questi effetti si rammenta principalmente l'abbattimento della
base imponibile di lire 600.000= per ogni anno o frazione di anno di durata del
rapporto fino al 31 dicembre 2000, nonchè il concorso delle rivalutazioni
annuali maturate fino alla predetta data alla formazione della stesa base
imponibile.
Per
il TFR accantonato al 31 dicembre 2000 la tassazione del sostituto d'imposta ha
carattere definitivo.
Si
formula peraltro ampia riserva in attesa delle istruzioni che il competente
dicastero diramerà anche in riferimento alla modalità di determinazione
dell'aliquota media in caso di erogazione di TFR maturato in parte in vigenza
del "vecchio" regime ed in parte in vigenza delle nuove regole.