IRPeF - DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2001

 

Con decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è stata ridefinita la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto. Tale nuova disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2001. Si ritiene opportuno illustrare qui di seguito il nuovo  regime fiscale cui è soggetto il TFR.

Secondo quanto previsto, dall'art. 12 del decreto stesso, le nuove disposizioni si applicano alle quote di TFR maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per contro, le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2000 continuano ad essere tassate con le regole precedenti.

Quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R., nel testo sostituito dall'art. 11, d.lgs. n. 47/2000, per la tassazione delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001 occorre distinguere:

1) la quota capitale;

2) la rivalutazione.

1) Quota capitale

La quota capitale è assoggettata, a cura del sostituto d'imposta e all'atto della erogazione del TFR (per le anticipazioni si veda oltre), a tassazione separata. I criteri sono analoghi, ma non del tutto uguali, a quelli praticati nel precedente regime.

Continuano, in particolare, a valere i concetti di reddito di riferimento, aliquota media e imponibile fiscale, dove:

· il reddito di riferimento è dato dall'ammontare del TFR, maturato dal 1° gennaio 2001, al netto dell'importo delle relative rivalutazioni annuali tassate con un'imposta sostitutiva all'I.R.PE.F., e al lordo delle somme destinate alla previdenza complementare, diviso per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e, infine, moltiplicando il risultato così ottenuto per dodici;

· l'aliquota media, come in precedenza, è data dal rapporto fra l'imposta sul reddito di riferimento (calcolata applicando a tale reddito le aliquote progressive I.R.PE.F. vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR) e il reddito di riferimento stesso (in pratica, imposta sul reddito di riferimento diviso il reddito di riferimento)

· l'imponibile fiscale è dato dalle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001, al netto delle somme versate a forme pensionistiche complementari. Come detto più sopra non entra nel calcolo la rivalutazione. Sulla base imponibile maturata dal 1° gennaio 2001 non compete l'abbattimento di lire 600.000= per ogni anno o frazione di anno di anzianità.

L'imposta si ottiene moltiplicando l'imponibile fiscale, come sopra determinato, per l'aliquota media. Per completezza di informazione si sottolinea che la tassazione operata dal datore di lavoro non è a titolo definitivo, bensì a titolo di acconto. Compete, infatti, agli uffici finanziari riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Detrazione per i rapporti a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta, come sopra determinata, è diminuita di lire 120.000= per ciascun anno. Per i periodi inferiori all'anno, il predetto importo è rapportato a mese. La detrazione è riconosciuta dal sostituto d'imposta.

Detrazione per il periodo transitorio

Le cessazioni dei rapporti di lavoro, che intervengano nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'istituto del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fruiscono di una detrazione di imposta pari a lire 120.000= per ciascuno degli anni compresi nel predetto periodo: per i periodi inferiori all'anno, tale importo è rapportato a mese.

La detrazione in parola è riconosciuta dal sostituto mediante la diminuzione dell'imposta determinata sul TFR.

2) Rivalutazione

Le rivalutazioni annuali, di cui al comma 4, dell'art. 2120 c.c., con effetto dal 1° gennaio 2001, sono tassate distintamente dalle quote capitali del TFR.

Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni è applicata, infatti, un'imposta sostitutiva dell'I.R.PE.F., nella misura dell'11 per cento.

L'imposta è calcolata e versata dal sostituto sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno, a partire dal 2001. Il versamento avviene secondo il sistema dell'acconto e del saldo. In particolare:

- entro il 16 dicembre dell'anno di maturazione della rivalutazione, deve essere versato un acconto dell'imposta, commisurato al 90 per cento della rivalutazione maturata nell'anno precedente, che pertanto si assume come base di calcolo;

- entro il 16 febbraio dell'anno successivo, è versato il saldo dell'imposta, pari all'11 per cento della rivalutazione maturata nell'anno considerato, dedotto quanto versato in sede di acconto.

La prima applicazione dell'imposta sostitutiva avviene nell'anno 2001. Entro il 16 dicembre 2001 deve essere versato l'acconto, assumendo, quale base imponibile, il 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno 2000. Il saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2002, ed è pari all'11 per cento dell'ammontare delle rivalutazioni maturate nell'anno 2001, diminuito dell'importo versato in acconto.

L'imposta versata è contabilmente imputata a riduzione del fondo relativo al TFR.

Altre indennità e somme

Il nuovo comma 2 dell'art. 17 T.U.I.R. come riscritto dall'art. 11, decreto legislativo n. 47/2000, stabilisce che le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1, dell'art. 16 (quali, indennità di preavviso, incentivi all'esodo, integrazioni al TFR, etc.) sono assoggettate per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori eventualmente dovuti, con la stessa aliquota determinata sul TFR.

Anticipazioni e acconti

A far data dal 1° gennaio 2001 mutano le regole per la determinazione dell'aliquota sulle anticipazioni (somme erogate al lavoratore in costanza di rapporto) e sugli acconti (somme erogate a rapporto di lavoro definitivamente cessato) del TFR.

A questo riguardo si rammenta che nel pregresso regime per determinare l'aliquota applicabile all'anticipazione richiesta dal lavoratore si assumeva, per il calcolo del reddito di riferimento, l'importo erogato al lavoratore stesso a titolo di anticipazione.

Al contrario, a far data dal 1° gennaio 2001, per il calcolo del reddito di riferimento, e quindi dell'aliquota media, si assume l'intero TFR accantonato: questo importo deve essere aumentato delle anticipazioni eventualmente già erogate e deve essere diminuito dell'importo delle rivalutazioni annuali già assoggettate ad imposta sostitutiva (11%).

Al momento del pagamento dell'intero TFR, il sostituto deve provvedere alle operazioni di conguaglio tra quanto dovuto a titolo d'imposta sull'intero e quanto già trattenuto sull'anticipazione (per gli acconti questa regola trovava già applicazione anche nel pregresso regime).

Il Ministero dovrà opportunamente chiarire se questo nuovo regime valga semplicemente sulle anticipazioni e acconti corrisposti dal 1° gennaio 2001, come sembra deporre il tenore letterale dell'art. 12, comma 21, del decreto n. 47/2000, ovvero se sulla parte di anticipazione riferibile al TFR maturato al 31.12.2000 valgono le regole di cui al previgente regime.

Quote di TFR maturate al 31 dicembre 2000

Come già precisato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 47/2000, le nuove disposizioni non si applicano alle quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000, le quali, quindi, continuano ad essere tassate secondo le previgenti disposizioni. A questi effetti si rammenta principalmente l'abbattimento della base imponibile di lire 600.000= per ogni anno o frazione di anno di durata del rapporto fino al 31 dicembre 2000, nonchè il concorso delle rivalutazioni annuali maturate fino alla predetta data alla formazione della stesa base imponibile.

Per il TFR accantonato al 31 dicembre 2000 la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere definitivo.

Si formula peraltro ampia riserva in attesa delle istruzioni che il competente dicastero diramerà anche in riferimento alla modalità di determinazione dell'aliquota media in caso di erogazione di TFR maturato in parte in vigenza del "vecchio" regime ed in parte in vigenza delle nuove regole.