INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2000/2001 -  VERSAMENTO RATA DI ACCONTO AL 20 FEBBRAIO 2001 - PROROGA DEL TERMINE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE  AL 23 MARZO 2001-

 

 

Il Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2001 ha approvato una delibera del Presidente dell'INAIL con la quale sono state apportate notevoli modifiche alla precedente deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso in merito al differimento del termine per le operazioni di autoconguaglio premi 2000/2001.

In particolare con il citato provvedimento viene stabilito:

a) il versamento da parte delle imprese, a titolo di acconto, entro il 20 febbraio 2001 di una somma pari al 60% di quanto dovuto il 16 marzo 2000 in occasione della autoliquidazione 1999/2000 ,

b) il differimento al 23 marzo 2001 del termine per l'autoliquidazione dei premi assicurativi 2000/2001

La Direzione Generale dell'INAIL, con nota inviata in data 9 febbraio 2001, ha impartito le istruzioni operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi al fine di determinare e versare l'acconto del 60% entro la citata scadenza del 20 febbraio p.v..

MODALITA' DI DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'ACCONTO

L'obbligo di corrispondere, entro il 20 febbraio 2001, l'acconto nella suindicata misura del 60%, compete, in via generale, alle aziende che dovranno effettuare alla scadenza dell'autoliquidazione 2000/2001 il pagamento del premio a titolo di regolazione 2000 e rata anticipata 2001.

L'acconto dovrà essere corrisposto per le sole posizioni assicurative sulle quali è stata effettuata la precedente autoliquidazione. Nel caso l'impresa per la prossima autoliquidazione intendesse fruire del pagamento rateale l'acconto del 60% dovrà essere così calcolato:

- sull'importo della prima delle 4 rate versate il 16 marzo 2000, se per l'autoliquidazione 1999/2000 si è usufruito del pagamento rateale;

- sull'intero ammontare del premio dovuto ridotto ad ¼ nel caso per l'autoliquidazione 1999/2000 il versamento sia stato effettuato, sempre entro il 16 marzo 2000, in un'unica soluzione.

Qualora l'acconto determinato dovesse risultare (per effetto di cessazione della posizione assicurativa, riduzione delle retribuzioni presunte o analoghi motivi) superiore all'importo dovuto alla scadenza effettiva del 23 marzo (autoliquidazione 2000/2001) lo stesso andrà proporzionalmente ridotto.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 indicando nella sezione INAIL:

· nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

· nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

Tali dati possono essere rilevati dalla lettera inviata a tutte le aziende dall'Istituto o anche dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni qualora il datore di lavoro ne fosse già in possesso;

· nel campo numero di riferimento: il numero 902001;

· nel campo causale: la lettera P;

· nel campo importi a debito versati: la somma degli acconti determinati per ciascuna delle posizioni assicurative dell'azienda già indicate nella suddetta lettera, tenuto conto, comunque, delle eventuali variazioni successivamente intervenute.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

Per effetto dello slittamento dei termini, così come evidenziato al punto b), entro il 23 marzo 2001 i datori di lavoro dovranno provvedere:

· all'invio della dichiarazione delle retribuzioni;

· alla determinazione dei premi dovuti a titolo di regolazione 2000 e rata anticipata 2001 sulla base dei tassi e degli altri elementi notificati dall'Istituto;

· al versamento dell'eventuale differenza tra l'importo complessivo determinato e l'acconto versato entro il 20 febbraio.

Sono prorogati, altresì, alla suddetta data anche i termini per la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e/o per il pagamento in forma rateale.