I.N.P.S.
- 1° GENNAIO 2001
-
MINIMALI DI CONTRIBUZIONE
-
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI
-
LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'1% AI FINI
PENSIONISTICI
-
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO MASSIMALE
-
CODICI STATISTICI DA INDICARE SUL MOD. DM10/2
MINIMALI
DI CONTRIBUZIONE DALL'1-1-2001
I
limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:
dirigenti £. 194.590
Impiegati £.
70.333
Operai
£.
70.333
Il
minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo
parziale è di £. 10.550=.
CONTRIBUZIONE
APPRENDISTI
L'INPS
ha comunicato che gli importi della contribuzione fissa settimanale dovuta per
gli apprendisti dal 1° gennaio 2001 risultano essere:
apprendisti
soggetti all'INAIL £. 5.190 settimanali
apprendisti
non soggetti all'INAIL £. 5.010 settimanali
Per
le imprese artigiane il contributo resta fissato nell'importo di £. 32 settimanali.
La
quota a carico dell'apprendista è confermata anche per l'anno 2001 nella misura
del 5,54%.
ALIQUOTA
AGGIUNTIVA 1% - LIMITE RETRIBUZIONE DALL'1-1-2001
Come
è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1%
posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'INPS ha comunicato
che tale limite è fissato per l'anno 2001 in £. 68.048.000=. Pertanto per
l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere
applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e
corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di £.
5.671.000= (rapportato a 12 mensilità).
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO MASSIMALE
L'INPS
ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio
2001.
I
trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 2001 non possono superare
i limiti mensili di seguito indicati.
1)
RETRIBUZIONI FINO A L. 3.182.908= (comprensive delle mensilità
aggiuntive)
Importo
mensile lordo Importo
mensile al netto della
contribuzione
5,54%
1.471.235= 1.389.729=
Importo
mensile lordo Importo
mensile
maggiorato
del 20% al
netto della
per
eventi meteorologici contribuzione
5,54%
1.765.482= 1.667.674=
2)
RETRIBUZIONI SUPERIORI A L. 3.182.908= (comprensive delle mensilità
aggiuntive)
Importo
mensile lordo Importo
mensile al netto della
contribuzione
5,54%
1.768.283= 1.670.320=
Importo
mensile lordo Importo
mensile
maggiorato
del 20% al
netto della
per
eventi meteorologici contribuzione
5,54%
2.121.940= 2.004.384=
CODICI
STATISTICI DA INDICARE SUL MOD. DM10/2
L'I.N.P.S.,
con la circolare n° 18/2001, ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle
imprese a partire dalla denuncia Mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2001. Infatti
le stesse dovranno fornire, oltre alle informazioni già richieste, anche il
numero dei lavoratori in forza, determinato in base all'orario di lavoro dai
medesimi prestato.
Pertanto
i datori di lavoro, oltre ad indicare nel quadro "A" del Mod. DM 10/2
il numero complessivo delle unità lavorative occupate, dovranno, altresì,
effettuare il calcolo dei lavoratori in forza sulla base dell'orario di lavoro
svolto, utilizzando i criteri indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 20
febbraio 2000, n. 61.
La
norma da ultimo citata dispone che i lavoratori a tempo parziale sono computati
nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di
orario superiore alla metà.
Il
numero dei lavoratori in forza, così determinato, dovrà essere indicato in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM 10/2, utilizzando la
denominazione "Forza aziendale" seguita dal codice, di nuova
istituzione, "FZ00".
Nessun
dato deve, invece, essere riportato nelle colonne "Numero giornate",
"Retribuzioni" e "Somme a debito".
Per
i contratti a tempo parziale di tipo verticale o misti si deve far riferimento
al numero di ore di lavoro rapportate su base annua (anziché settimanale).
Superfluo
rammentare che le aziende dovranno continuare ad indicare anche il numero dei
lavoratori occupati (compresi quelli non retribuiti) distinti per sesso, con i
codici "MA00" e "FE00".
Anche
la nuova informazione richiesta ha finalità esclusivamente statistica, e, come
accennato, deve essere fornita già in occasione della denuncia Mod. DM 10/2 del
mese di gennaio 2001, da presentare entro il 16 febbraio 2001.
Tuttavia,
nel caso in cui i datori di lavoro, alla data del 25 gennaio (data di
emanazione della circolare) abbiano già compilato il Mod. DM 10/2 di competenza
del mese di gennaio, potranno indicare il nuovo dato relativo alla "forza
aziendale" con la denuncia del mese di febbraio 2001, da presentare entro
il 16 marzo p.v..
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
Una
particolare modalità di indicazione delle informazioni aventi finalità
statistica riguarda i lavoratori extracomunitari.
Infatti,
a decorrere dalla denuncia Mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2001, le aziende
dovranno indicare, con il noto codice "X000", oltre al numero dei
dipendenti extracomunitari occupati, anche le retribuzioni dei lavoratori in
parola.
Nessun
dato deve, invece, essere indicato nelle colonne "Numero giornate" e
"Somme a debito".
Tale
nuova indicazione operativa non comporta, comunque, modifiche in ordine alle
modalità di assolvimento della contribuzione dovuta per i lavoratori
extracomunitari.