I.N.P.S. - 1° GENNAIO 2001

- MINIMALI DI CONTRIBUZIONE

- CONTRIBUZIONE APPRENDISTI

- LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'1% AI FINI PENSIONISTICI

- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO MASSIMALE

- CODICI STATISTICI DA INDICARE SUL MOD. DM10/2

 

MINIMALI DI CONTRIBUZIONE DALL'1-1-2001

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

dirigenti                                    £.             194.590

Impiegati                                  £.               70.333

Operai                                      £.               70.333

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di £. 10.550=.  

 

CONTRIBUZIONE APPRENDISTI

L'INPS ha comunicato che gli importi della contribuzione fissa settimanale dovuta per gli apprendisti dal 1° gennaio 2001 risultano essere:

apprendisti soggetti all'INAIL                                    £.             5.190       settimanali

apprendisti non soggetti all'INAIL                                             £.             5.010       settimanali

Per le imprese artigiane il contributo resta fissato nell'importo di £.  32 settimanali.

La quota a carico dell'apprendista è confermata anche per l'anno 2001 nella misura del 5,54%.      

 

ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% - LIMITE RETRIBUZIONE DALL'1-1-2001

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'INPS ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2001 in £. 68.048.000=. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di £. 5.671.000=  (rapportato a 12 mensilità).

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO MASSIMALE

L'INPS ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2001.

I trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 2001 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

1) RETRIBUZIONI FINO A L.  3.182.908=              (comprensive delle mensilità aggiuntive)

 

Importo mensile lordo                                                               Importo mensile al netto della

                                                                                                                contribuzione 5,54%

                1.471.235=                                                                                              1.389.729=

 

Importo mensile lordo                                                               Importo mensile

maggiorato del 20%                                                 al netto della

per eventi meteorologici                                           contribuzione 5,54%

                1.765.482=                                                                                              1.667.674=

 

2) RETRIBUZIONI SUPERIORI A L. 3.182.908= (comprensive delle mensilità

    aggiuntive)

 

Importo mensile lordo                                                               Importo mensile al netto della

                                                                                                                contribuzione 5,54%

                1.768.283=                                                                                              1.670.320=

 

Importo mensile lordo                                                               Importo mensile

maggiorato del 20%                                                 al netto della

per eventi meteorologici                                           contribuzione 5,54%

                2.121.940=                                                                                              2.004.384=

 

CODICI STATISTICI DA INDICARE SUL MOD. DM10/2

L'I.N.P.S., con la circolare n° 18/2001, ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle imprese a partire dalla denuncia Mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2001. Infatti le stesse dovranno fornire, oltre alle informazioni già richieste, anche il numero dei lavoratori in forza, determinato in base all'orario di lavoro dai medesimi prestato.

Pertanto i datori di lavoro, oltre ad indicare nel quadro "A" del Mod. DM 10/2 il numero complessivo delle unità lavorative occupate, dovranno, altresì, effettuare il calcolo dei lavoratori in forza sulla base dell'orario di lavoro svolto, utilizzando i criteri indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 61.

La norma da ultimo citata dispone che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà.

Il numero dei lavoratori in forza, così determinato, dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM 10/2, utilizzando la denominazione "Forza aziendale" seguita dal codice, di nuova istituzione, "FZ00".

Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle colonne "Numero giornate", "Retribuzioni" e "Somme a debito".

Per i contratti a tempo parziale di tipo verticale o misti si deve far riferimento al numero di ore di lavoro rapportate su base annua (anziché settimanale).

Superfluo rammentare che le aziende dovranno continuare ad indicare anche il numero dei lavoratori occupati (compresi quelli non retribuiti) distinti per sesso, con i codici "MA00" e "FE00".

Anche la nuova informazione richiesta ha finalità esclusivamente statistica, e, come accennato, deve essere fornita già in occasione della denuncia Mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2001, da presentare entro il 16 febbraio 2001.

Tuttavia, nel caso in cui i datori di lavoro, alla data del 25 gennaio (data di emanazione della circolare) abbiano già compilato il Mod. DM 10/2 di competenza del mese di gennaio, potranno indicare il nuovo dato relativo alla "forza aziendale" con la denuncia del mese di febbraio 2001, da presentare entro il 16 marzo p.v..

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Una particolare modalità di indicazione delle informazioni aventi finalità statistica riguarda i lavoratori extracomunitari.

Infatti, a decorrere dalla denuncia Mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2001, le aziende dovranno indicare, con il noto codice "X000", oltre al numero dei dipendenti extracomunitari occupati, anche le retribuzioni dei lavoratori in parola.

Nessun dato deve, invece, essere indicato nelle colonne "Numero giornate" e "Somme a debito".

Tale nuova indicazione operativa non comporta, comunque, modifiche in ordine alle modalità di assolvimento della contribuzione dovuta per i lavoratori extracomunitari.