INAIL - NUOVE TARIFFE DEI PREMI E RELATIVE MODALITA' DI APPLICAZIONE - DECRETO 12 DICEMBRE 2000

 

 

Sul supplemento ordinario n° 15 alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001 n° 17 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro 12 dicembre 2000 concernente le nuove tariffe dei premi INAIL e relative modalità di applicazione. Sul prossimo numero del Notiziario mensile verranno pubblicate le modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi; qui di seguito si fornisce una breve illustrazione del provvedimento in parola.

Inquadramento del datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 38/2000 e dell'art. 2 delle nuove modalità per l'applicazione delle Tariffe, i datori di lavoro sono inquadrati secondo i criteri di classificazione dettati, ai fini previdenziali ed assistenziali, dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Questo inquadramento assume la denominazione convenzionale di "classificazione aziendale". A livello operativo, l'inquadramento dei datori di lavoro già assicurati presso l'I.N.A.I.L. e che abbiano posizioni accese anche presso l'I.N.P.S., è stato effettuato "incrociando" le banche dati dei due Istituti. I datori di lavoro in parola sono stati inquadrati ai fini I.N.A.I.L. secondo il settore economico attribuito dall'I.N.P.S..

Per quei datori di lavoro, residuali, per i quali non sia possibile l'inquadramento automatico secondo le regole sopra illustrate, in assenza dei relativi dati INPS, l'inquadramento in una delle quattro gestioni è stato disposto direttamente dalle Sedi I.N.A.I.L. territorialmente competenti, avvalendosi comunque dei criteri di classificazione che risultano dal manuale di classificazione in uso presso l'I.N.P.S..

L'art. 3 delle nuove Modalità Tariffarie prevede, poi la possibilità di un inquadramento provvisorio nelle gestioni separate al fine particolare di consentire il pagamento anticipato dei premi dovuti. Questa possibilità riguarda i datori di lavoro per i quali alla data d'inizio dell'attività denunciata, non sia ancora stata disposta dall'I.N.P.S. la classificazione aziendale.

In questo caso la Sede I.N.A.I.L., interessata procede direttamente ed in via provvisoria all'inquadramento in una delle quattro gestioni, salve le rettifiche, con decorrenza dall'inizio dell'attività, nel caso in cui la classificazione successivamente disposta dall'I.N.P.S. risulti diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato dall'I.N.A.I.L..

Classificazione delle lavorazioni

La struttura delle quattro tariffe non si differenzia sostanzialmente da quella della precedente unica tariffa. Al pari di quest'ultima ciascuna delle quattro tariffe contiene un elenco di lavorazioni suddiviso in dieci grandi gruppi, a loro volta articolati, di norma, in gruppi, sottogruppi e voci.

Per la formazione di ciascuna tariffa è stato preso a riferimento il triennio 1995/1997. Per ciascuna lavorazione è stato determinato il tasso di premio medio nazionale, in relazione all'andamento infortunistico registrato nel triennio di riferimento. Secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento (art. 39, T.U. 1124/1965), anche in questa occasione i tassi medi nazionali sono stati elaborati, per ciascuna voce di tariffa, tenendo conto del parametro costituito dal rapporto tra l'andamento infortunistico (vale a dire gli oneri sostenuti dall'I.N.A.I.L. per l'erogazione delle prestazioni) e la situazione occupazionale (vale a dire le masse retributive) nelle singole lavorazioni assicurate durante il triennio 1995/1997 assunto a riferimento. Inoltre, per la concreta determinazione dei tassi medi nazionali è stato tenuto conto della riduzione disposta dal decreto legislativo n. 38/2000, dal 160 al 130 per mille del limite massimo di determinazione dei tassi medi  nonché della conferma del 50% quale limite massimo di possibile riduzione dei tassi medi rispetto a quelli previgenti.

Per il calcolo degli oneri, l'art. 9, conferma, in linea generale, i criteri dell'art. 6 delle previgenti modalità. La nuova formulazione, tuttavia, contiene alcune importanti novità.

In primo luogo, infatti, essa fa esplicito riferimento agli oneri attribuibili agli infortuni in itinere (ex art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000). In proposito è da evidenziare che tali oneri non gravano più, come accadeva in passato, sulle singole posizioni assicurative, ma sono inclusi tra i cosiddetti oneri "a caricamento" e saranno ripartiti tra tutti i settori in funzione delle retribuzioni. Ciò ad evitare che sui singoli bilanci di polizza e, conseguentemente, sull'entità dei tassi applicati alle imprese vadano a gravare integralmente gli oneri derivanti dall'indennizzo di eventi lesivi verificatisi al di fuori dell'azienda  e quindi al di là delle possibilità di intervento previdenziale del datore di lavoro.

Inoltre, la norma in esame precisa esplicitamente che dal computo degli oneri complessivi devono essere esclusi gli importi effettivamente recuperati dall'Istituto in via di surroga nei confronti di terzi responsabili dell'evento indennizzato ovvero in via di regresso  nei confronti dello stesso datore di lavoro.

Infine, è previsto che, nei casi di eventi lesivi che determinano la costituzione di una rendita unificata  per sommatoria di una nuova inabilità permanente ad altra preesistente (ai sensi dell'art. 80 del T.U.), sul bilancio della posizione assicurativa intestata all'azienda presso cui il lavoratore interessato è in forza al momento della costituzione della rendita unificata, graverà la sola quota parte di onere riferibile al grado di inabilità contratto in conseguenza dell'ultimo evento lesivo.

Tasso applicato

Ai sensi dell'art. 18 delle nuove modalità tariffarie, il premio dovuto dal datore di lavoro è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto o aumentato secondo le specifiche regole stabilite nei successivi articoli da 19 a 25.

Oscillazione dei tassi

Gli articoli da 19 a 25, ridefiniscono le metodiche di oscillazione dei tassi aziendali, dando specifico ed autonomo risalto alle iniziative assunte dalle aziende in tema di sicurezza e prevenzione. Più precisamente, per il primo biennio di attività gli articoli da 19 a 21 prevedono, a conferma del previgente sistema, una oscillazione in aumento o in riduzione in misura fissa del 15 per cento, in relazione all'effettiva situazione aziendale per quanto concerne l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. Per ottenere la riduzione del 15% il datore, di lavoro, all'atto della presentazione della denuncia dei lavori, deve inoltrare motivata istanza corredata dalla documentazione che l'INAIL dovrà indicare.

Per il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede due distinte oscillazioni, tra loro cumulabili:

- la prima, legata all'andamento infortunistico, per la quale vengono confermati i previgenti criteri e percentuali di oscillazione, da praticarsi, in aumento o in riduzione, in misura variabile in relazione al tasso specifico della singola azienda e alla relativa dimensione, fino ad un massimo del 35% (art. 22);

- la seconda, di natura innovativa, operante solo in riduzione  e in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in relazione alla dimensione aziendale - legata agli interventi già effettuati dall'azienda per l'eliminazione delle fonti di rischio nonché per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore (art. 24).

Riguardo alla riduzione per prevenzione, (5% - 10%) va evidenziato che la stessa:

· è applicabile soltanto su apposita e documentata domanda;

· presuppone la regolarità del datore di lavoro negli adempimenti contributivi ed assicurativi;

· è annullabile qualora risulti accertata la mancanza dei relativi requisiti. In questo senso, lo stesso art. 24 prevede la possibilità di "verifiche tecniche" da parte dell'Istituto.

Per quanto attiene ai criteri tecnici per la presentazione delle domande (da inoltrare alla Sede I.N.A.I.L. territorialmente competente), nonché per la individuazione e la verifica delle condizioni necessarie per la concessione della riduzione, è stato emanato, con delibera 27 luglio 2000 dell' I.N.A.I.L., apposito regolamento, approvato con decreto Minlavoro 15 settembre 2000. Si è ora in attesa dell'emanazione del previsto bando. I termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate sono fissati nei 30 giorni successivi alla scadenza del 45mo giorno dalla data di pubblicazione del bando. Si fa riserva di fornire successivamente le necessarie notizie.

Contenzioso amministrativo

L'INAIL ha già notificato alle imprese:

1) la nuova classificazione tariffaria, con effetto dal 1° gennaio 2000

2) il tasso applicabile per gli anni 2000 e 2001

3) la classificazione aziendale, con effetto dal 1° gennaio 2000.

Le predette comunicazioni sono state fornite attraverso il Modello 20SM, nella sua nuova versione, che ricomprende anche gli elementi presi in considerazione, ove ricorrano i presupposti, per l'oscillazione del tasso medio previsto dagli articoli 19, 20 e 21 delle nuove Modalità Tariffarie - nei primi due anni di attività - e del successivo articolo 22, per il solo andamento infortunistico, dopo i primi due anni di attività.

Ai sensi dell'art. 26 delle nuove Modalità tariffarie, avverso i provvedimenti di cui ai punti 1) e 2), il datore di lavoro eventualmente interessato può, a propria scelta presentare:

- Ricorso - per il tramite della Direzione Regionale territorialmente competente - al Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L., nel termine di 30 giorni da quello nel quale l'impresa interessata ha ricevuto la notifica del provvedimento;

- Opposizione alla Sede territoriale I.N.A.I.L. che ha adottato il provvedimento, mediante raccomandata a.r., entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi. Se l'istanza di opposizione viene in tutto o in parte respinta l'impresa può, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento in parola da parte della sede INAIL proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ricorso da inoltrare per il tramite della Direzione Regionale territorialmente competente. Se decorsi 120 giorni dalla presentazione della opposizione la sede INAIL competente non ha dato alcun riscontro alla stessa, l'istanza si intende respinta e pertanto, entro 30 giorni dalla scadenza dei 120 giorni, l'impresa può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione INAIL con le modalità suindicate.

Avverso i provvedimenti di cui al punto 3) (classificazione aziendale), il datore di lavoro eventualmente interessato, a pena di inammissibilità, deve presentare opposizione alla Sede territoriale dell'INAIL indicando la diversa classificazione INPS.

Sia in sede di opposizione che in sede di ricorso l'impresa deve specificare i motivi delle eccezioni sollevate al provvedimento dell'INAIL.