INAIL
- NUOVE TARIFFE DEI PREMI E RELATIVE MODALITA' DI APPLICAZIONE - DECRETO 12
DICEMBRE 2000
Sul
supplemento ordinario n° 15 alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001 n° 17 è
stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro
del Tesoro 12 dicembre 2000 concernente le nuove tariffe dei premi INAIL e
relative modalità di applicazione. Sul prossimo numero del Notiziario mensile
verranno pubblicate le modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi; qui
di seguito si fornisce una breve illustrazione del provvedimento in parola.
Inquadramento
del datore di lavoro
Ai
sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 38/2000 e dell'art. 2 delle
nuove modalità per l'applicazione delle Tariffe, i datori di lavoro sono
inquadrati secondo i criteri di classificazione dettati, ai fini previdenziali
ed assistenziali, dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive
modifiche ed integrazioni. Questo inquadramento assume la denominazione
convenzionale di "classificazione aziendale". A livello operativo,
l'inquadramento dei datori di lavoro già assicurati presso l'I.N.A.I.L. e che
abbiano posizioni accese anche presso l'I.N.P.S., è stato effettuato "incrociando"
le banche dati dei due Istituti. I datori di lavoro in parola sono stati
inquadrati ai fini I.N.A.I.L. secondo il settore economico attribuito
dall'I.N.P.S..
Per
quei datori di lavoro, residuali, per i quali non sia possibile l'inquadramento
automatico secondo le regole sopra illustrate, in assenza dei relativi dati
INPS, l'inquadramento in una delle quattro gestioni è stato disposto
direttamente dalle Sedi I.N.A.I.L. territorialmente competenti, avvalendosi
comunque dei criteri di classificazione che risultano dal manuale di
classificazione in uso presso l'I.N.P.S..
L'art.
3 delle nuove Modalità Tariffarie prevede, poi la possibilità di un
inquadramento provvisorio nelle gestioni separate al fine particolare di
consentire il pagamento anticipato dei premi dovuti. Questa possibilità
riguarda i datori di lavoro per i quali alla data d'inizio dell'attività
denunciata, non sia ancora stata disposta dall'I.N.P.S. la classificazione
aziendale.
In
questo caso la Sede I.N.A.I.L., interessata procede direttamente ed in via
provvisoria all'inquadramento in una delle quattro gestioni, salve le
rettifiche, con decorrenza dall'inizio dell'attività, nel caso in cui la
classificazione successivamente disposta dall'I.N.P.S. risulti diversa
dall'inquadramento provvisorio effettuato dall'I.N.A.I.L..
Classificazione
delle lavorazioni
La
struttura delle quattro tariffe non si differenzia sostanzialmente da quella
della precedente unica tariffa. Al pari di quest'ultima ciascuna delle quattro
tariffe contiene un elenco di lavorazioni suddiviso in dieci grandi gruppi, a
loro volta articolati, di norma, in gruppi, sottogruppi e voci.
Per
la formazione di ciascuna tariffa è stato preso a riferimento il triennio
1995/1997. Per ciascuna lavorazione è stato determinato il tasso di premio
medio nazionale, in relazione all'andamento infortunistico registrato nel
triennio di riferimento. Secondo quanto previsto dalla specifica normativa di
riferimento (art. 39, T.U. 1124/1965), anche in questa occasione i tassi medi
nazionali sono stati elaborati, per ciascuna voce di tariffa, tenendo conto del
parametro costituito dal rapporto tra l'andamento infortunistico (vale a dire
gli oneri sostenuti dall'I.N.A.I.L. per l'erogazione delle prestazioni) e la
situazione occupazionale (vale a dire le masse retributive) nelle singole
lavorazioni assicurate durante il triennio 1995/1997 assunto a riferimento.
Inoltre, per la concreta determinazione dei tassi medi nazionali è stato tenuto
conto della riduzione disposta dal decreto legislativo n. 38/2000, dal 160 al
130 per mille del limite massimo di determinazione dei tassi medi nonché della conferma del 50% quale limite
massimo di possibile riduzione dei tassi medi rispetto a quelli previgenti.
Per
il calcolo degli oneri, l'art. 9, conferma, in linea generale, i criteri
dell'art. 6 delle previgenti modalità. La nuova formulazione, tuttavia,
contiene alcune importanti novità.
In
primo luogo, infatti, essa fa esplicito riferimento agli oneri attribuibili
agli infortuni in itinere (ex art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000). In proposito è da
evidenziare che tali oneri non gravano più, come accadeva in passato, sulle
singole posizioni assicurative, ma sono inclusi tra i cosiddetti oneri "a
caricamento" e saranno ripartiti tra tutti i settori in funzione delle
retribuzioni. Ciò ad evitare che sui singoli bilanci di polizza e,
conseguentemente, sull'entità dei tassi applicati alle imprese vadano a gravare
integralmente gli oneri derivanti dall'indennizzo di eventi lesivi verificatisi
al di fuori dell'azienda e quindi al di
là delle possibilità di intervento previdenziale del datore di lavoro.
Inoltre,
la norma in esame precisa esplicitamente che dal computo degli oneri
complessivi devono essere esclusi gli importi effettivamente recuperati
dall'Istituto in via di surroga nei confronti di terzi responsabili dell'evento
indennizzato ovvero in via di regresso
nei confronti dello stesso datore di lavoro.
Infine,
è previsto che, nei casi di eventi lesivi che determinano la costituzione di
una rendita unificata per sommatoria di
una nuova inabilità permanente ad altra preesistente (ai sensi dell'art. 80 del
T.U.), sul bilancio della posizione assicurativa intestata all'azienda presso
cui il lavoratore interessato è in forza al momento della costituzione della
rendita unificata, graverà la sola quota parte di onere riferibile al grado di
inabilità contratto in conseguenza dell'ultimo evento lesivo.
Tasso
applicato
Ai
sensi dell'art. 18 delle nuove modalità tariffarie, il premio dovuto dal datore
di lavoro è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa
corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente
ridotto o aumentato secondo le specifiche regole stabilite nei successivi
articoli da 19 a 25.
Oscillazione
dei tassi
Gli
articoli da 19 a 25, ridefiniscono le metodiche di oscillazione dei tassi
aziendali, dando specifico ed autonomo risalto alle iniziative assunte dalle
aziende in tema di sicurezza e prevenzione. Più precisamente, per il primo
biennio di attività gli articoli da 19 a 21 prevedono, a conferma del
previgente sistema, una oscillazione in aumento o in riduzione in misura fissa
del 15 per cento, in relazione all'effettiva situazione aziendale per quanto
concerne l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. Per
ottenere la riduzione del 15% il datore, di lavoro, all'atto della
presentazione della denuncia dei lavori, deve inoltrare motivata istanza
corredata dalla documentazione che l'INAIL dovrà indicare.
Per
il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede due distinte
oscillazioni, tra loro cumulabili:
-
la prima, legata all'andamento infortunistico, per la quale vengono confermati
i previgenti criteri e percentuali di oscillazione, da praticarsi, in aumento o
in riduzione, in misura variabile in relazione al tasso specifico della singola
azienda e alla relativa dimensione, fino ad un massimo del 35% (art. 22);
-
la seconda, di natura innovativa, operante solo in riduzione e in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in
relazione alla dimensione aziendale - legata agli interventi già effettuati
dall'azienda per l'eliminazione delle fonti di rischio nonché per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n.626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore (art. 24).
Riguardo
alla riduzione per prevenzione, (5% - 10%) va evidenziato che la stessa:
·
è applicabile soltanto su apposita e documentata domanda;
·
presuppone la regolarità del datore di lavoro negli adempimenti contributivi ed
assicurativi;
·
è annullabile qualora risulti accertata la mancanza dei relativi requisiti. In
questo senso, lo stesso art. 24 prevede la possibilità di "verifiche
tecniche" da parte dell'Istituto.
Per
quanto attiene ai criteri tecnici per la presentazione delle domande (da
inoltrare alla Sede I.N.A.I.L. territorialmente competente), nonché per la
individuazione e la verifica delle condizioni necessarie per la concessione
della riduzione, è stato emanato, con delibera 27 luglio 2000 dell' I.N.A.I.L.,
apposito regolamento, approvato con decreto Minlavoro 15 settembre 2000. Si è
ora in attesa dell'emanazione del previsto bando. I termini per la
presentazione delle domande da parte delle imprese interessate sono fissati nei
30 giorni successivi alla scadenza del 45mo giorno dalla data di pubblicazione
del bando. Si fa riserva di fornire successivamente le necessarie notizie.
Contenzioso
amministrativo
L'INAIL
ha già notificato alle imprese:
1)
la nuova classificazione tariffaria, con effetto dal 1° gennaio 2000
2)
il tasso applicabile per gli anni 2000 e 2001
3)
la classificazione aziendale, con effetto dal 1° gennaio 2000.
Le
predette comunicazioni sono state fornite attraverso il Modello 20SM, nella sua
nuova versione, che ricomprende anche gli elementi presi in considerazione, ove
ricorrano i presupposti, per l'oscillazione del tasso medio previsto dagli
articoli 19, 20 e 21 delle nuove Modalità Tariffarie - nei primi due anni di
attività - e del successivo articolo 22, per il solo andamento infortunistico,
dopo i primi due anni di attività.
Ai
sensi dell'art. 26 delle nuove Modalità tariffarie, avverso i provvedimenti di
cui ai punti 1) e 2), il datore di lavoro eventualmente interessato può, a
propria scelta presentare:
-
Ricorso - per il tramite della Direzione Regionale territorialmente competente
- al Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L., nel termine di 30 giorni da
quello nel quale l'impresa interessata ha ricevuto la notifica del
provvedimento;
-
Opposizione alla Sede territoriale I.N.A.I.L. che ha adottato il provvedimento,
mediante raccomandata a.r., entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti
stessi. Se l'istanza di opposizione viene in tutto o in parte respinta l'impresa
può, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento in parola da parte della
sede INAIL proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,
ricorso da inoltrare per il tramite della Direzione Regionale territorialmente
competente. Se decorsi 120 giorni dalla presentazione della opposizione la sede
INAIL competente non ha dato alcun riscontro alla stessa, l'istanza si intende
respinta e pertanto, entro 30 giorni dalla scadenza dei 120 giorni, l'impresa
può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione INAIL con le modalità
suindicate.
Avverso
i provvedimenti di cui al punto 3) (classificazione aziendale), il datore di
lavoro eventualmente interessato, a pena di inammissibilità, deve presentare
opposizione alla Sede territoriale dell'INAIL indicando la diversa
classificazione INPS.
Sia
in sede di opposizione che in sede di ricorso l'impresa deve specificare i
motivi delle eccezioni sollevate al provvedimento dell'INAIL.