MODELLO
DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2001 - TERMINE CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2001
Sul
Supplemento Ordinario n. 207 alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290,
è stato pubblicato il decreto 23 novembre 2000, che ha approvato, con le
relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2001)
concernente l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2000, delle indennità di fine
rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate,
delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi
alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S. e all'I.N.P.D.A.I..
Termini
di consegna
La
certificazione deve essere rilasciata al dipendente entro il mese di febbraio
dell'anno successivo, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in
caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si rammenta che se la richiesta è
effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette a tassazione
ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione: (Circ. Minfinanze n.
326/E del 23 dicembre 1997, par. 8.3). Al dipendente devono essere consegnate,
unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche
mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni di cui all'allegato
1, che contengono, fra l'altro, l'informativa al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sulla tutela della
privacy.
Modalità
generali di compilazione
Lo
schema di certificazione CUD 2001 può essere utilizzato anche per certificare i
dati relativi agli anni successivi al 2000, fino all'approvazione di una nuova
certificazione. In tal caso, i riferimenti agli anni 2000 e 2001 contenuti
nella certificazione e nelle istruzioni devono intendersi riferiti agli anni
successivi.
Ai
sensi dell'art. 5 del decreto 23 novembre 2000, qualora il sostituto d'imposta
abbia già consegnato al sostituito la certificazione unica, a seguito di
richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2000, i dati indicati nello schema CUD 2001, e non presenti nella
certificazione CUD già consegnata, devono essere contenuti in una ulteriore
certificazione, anche non comprensiva dei dati già certificati, da consegnare
entro il 28 febbraio 2001.
Il
nuovo schema di certificazione non presenta rilevanti novità, rispetto a quanto
già richiesto per la compilazione della certificazione relativa ai redditi
corrisposti nel corso dell'anno 1999. Le principali modifiche sono evidenziate
di seguito.
Dati
fiscali
Ai
fini fiscali, la certificazione unica deve attestare, principalmente: i redditi
di lavoro dipendente; i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
distinguendo quelli che danno diritto alle detrazioni da quelli che non possono
fruire delle detrazioni; i compensi relativi agli anni precedenti soggetti a
tassazione separata; le ritenute d'acconto operate e le detrazioni d'imposta
riconosciute; le indennità di fine rapporto e altre indennità e somme soggette
a tassazione separata.
Nel
punto 4 deve essere indicato l'importo totale delle detrazioni per familiari a
carico, comprendendo per l'anno 2000 anche l'ulteriore detrazione, pari a lire
240.000=, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
Nel
punto 5, fra le detrazioni per lavoro dipendente, va indicata anche l'ulteriore
detrazione spettante ai soggetti il cui reddito complessivo è costituito
esclusivamente dal reddito, non superiore alla deduzione, prevista dall'art.
10, comma 3-bis del T.U.I.R., dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, dal reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, dal reddito di lavoro autonomo derivante da collaborazione coordinata e
continuativa e dal reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata
inferiore all'anno. Come noto, tale detrazione, per l'anno 2000, è pari a:
-
lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
-
lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma
non lire 9.300.000;
-
lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma
non lire 9.600.000.
La
"ulteriore detrazione" da indicare nel punto 6 è, invece, quella
spettante a coloro che possiedono esclusivamente trattamenti pensionistici ed
eventualmente il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.
Nei
punti 11 e 12 devono essere indicati, rispettivamente, gli importi
dell'addizionale regionale e comunale dovuta dal sostituito sul totale dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli
soggetti a tassazione separata.
Al
riguardo, si rammenta che le addizionali in parola sono determinate in
occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, e il relativo importo
deve essere trattenuto in un numero massimo di 11 rate nei periodi di paga
successivi a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio di
fine anno, e comunque non oltre il periodo di paga relativamente al quale le
ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo dell'addizionale deve
essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono
svolte le predette operazioni di conguaglio.
Per
quest'ultimo caso, le istruzioni ministeriali precisano che nelle
"annotazioni" deve essere specificato che l'importo dell'addizionale,
determinato all'atto del conguaglio di fine rapporto nel corso dell'anno 2000,
è stato interamente trattenuto.
Nei
punti 10 bis, 11 bis e 12 bis vanno indicati gli importi delle ritenute non
operate per effetto di particolari disposizioni emanate a seguito di eventi
eccezionali.
Per
quanto concerne gli oneri deducibili, le istruzioni ministeriali confermano che
fra gli stessi vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'art. 10 del
T.U.I.R., di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto su richiesta del
sostituito in sede di conguaglio. In tal caso, nelle "annotazioni",
dovrà essere specificato che in caso di presentazione della dichiarazione dei
redditi tali oneri, già esclusi dalla formazione del reddito, non devono essere
riportati.
Inoltre,
nelle "annotazioni" va indicato l'importo delle eventuali erogazioni
liberali in occasione di festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali
compensi in natura concessi nel corso del rapporto.
Qualora
il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di
tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti,
delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la
certificazione deve riportare, per i redditi indicati rispettivamente nei punti
1 e 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale delle
ritenute, al totale delle detrazioni dei diversi rapporti. Deve, inoltre,
essere compilata la sezione recante i "Dati relativi agli altri
conguagli" (punti da 51 a 53).
Quest'ultima
modalità di compilazione opera, a differenza di quanto previsto per la
certificazione CUD 2000, non solo quando siano stati conguagliati 2 redditi
(punti da 54 a 56) ma anche quando siano stati conguagliati 3 redditi (punti da
57 a 59).
Nel
caso in cui sia stato chiesto il conguaglio di più di 3 redditi, il sostituto
d'imposta può consegnare un'unica certificazione, inserendovi gli ulteriori
punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla
dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere
consegnate ulteriori certificazioni.
Dati
previdenziali ed assistenziali
Anche
la certificazione CUD 2001 deve essere compilata, ai fini contributivi,
indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta all'I.N.P.S. e all'I.N.P.D.A.I., nonché l'importo dei
contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o
dovuti agli istituti previdenziali.
La
certificazione non presenta notevoli variazioni rispetto alla precedente. A
fronte di dipendenti con qualifica di dirigente, il datore di lavoro deve
compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali,
uno contraddistinto dal "codice ente 1" (I.N.P.S.), e, uno dal
"codice ente 2" (I.N.P.D.A.I.).
Per
quanto concerne le novità, si segnala la soppressione della casella relativa
alla contribuzione "Tbc", nonché l'inserimento dei punti 71 e 72, nei
quali vanno indicate le informazioni concernenti il numero delle settimane per
l'accredito figurativo in occasione di talune assenze effettuate ai sensi della
nuova normativa in materia di congedi parentali, introdotta con la legge 8
marzo 2000, n. 53.
Si
tratta, in particolare, dei periodi di assenza per i quali la legge riconosce,
non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione,
ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta, la contribuzione
figurativa.
Le
assenze in parola sono quelle fruite a titolo di:
-
astensione facoltativa che si prolunghi oltre il periodo complessivo massimo
fra i genitori di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;
-
astensione facoltativa goduta fra il 3° e l'8° anno del bambino:
-
i permessi per allattamento ex art. 10 della legge n. 1204/1971, come
modificato dalla legge n. 53/2000;
-
permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, fruibili alternativamente, nei limiti
di 5 giorni l'anno, da ciascun genitore;
-
i permessi giornalieri previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992 a favore
dei genitori di minori con handicap ed agli handicappati maggiorenni .
Per
converso, le istruzioni precisano che le assenze per astensione obbligatoria, o
facoltativa nel limite del periodo massimo complessivo fra i genitori di 6 mesi
entro i 3 anni di vita del bambino, dovranno essere indicate nei precedenti
punti 69 e 70, concernenti le assenze per "Maternità L. 1204/1971".