A)
INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTO CASSA
ASSEGNI FAMILIARI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2001
B)
INPDAI - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER
L'ANNO 2001
C)
LEGGE 297/82 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 2001
A)
INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTO CASSA
ASSEGNI FAMILIARI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2001
L'articolo
120 della legge n. 388/2000 stabilisce, con decorrenza 1° febbraio 2001, una
riduzione nella misura di 0,8 punti percentuali dell'aliquota dei contributi
dovuti dai datori di lavoro per la cassa assegni familiari. Lo stesso articolo
prevede inoltre, per le aziende
artigiane per le quali l'aliquota contributiva in parola è inferiore a 0,8
punti percentuali, una ulteriore riduzione contributiva da applicarsi su altri
contributi sociali (e prioritariamente sulle aliquote per maternità e
disoccupazione) fermo restando che la riduzione in parola non può comunque
eccedere la predetta misura di 0,8 punti percentuali.
L'INPS
con circolare n. 52 del 6 marzo 2001 ha dettato le istruzioni operative che si
riportano di seguito:
Aziende
industriali: - esporre nei quadri "B-C" l'importo della contribuzione
totale dovuta in base alle aliquote previgenti senza effettuare alcuna
riduzione
-
indicare nel quadro "D" l'importo della riduzione (0.80%) utilizzando
il cod. "R600" preceduto dalla dicitura "Esonero Cuaf".
Per
quanto attiene i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro o
dalle liste di mobilità, le aziende industriali devono:
-
esporre con le consuete modalità, nel quadro "B-C", l'importo della
contribuzione dovuta in base all'aliquota vigente per il settore di
appartenenza al 31 gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
-
indicare nel quadro "D", gli esoneri contributivi ex art. 120 L.
388/2000 utilizzando le medesime modalità illustrate nei precedenti punti;
-
E' evidente quindi che il calcolo delle
riduzioni contributive e/o degli sgravi previsti dalle norme che
disciplinano le agevolazioni per le assunzioni in parola deve essere effettuato
sulle contribuzioni al netto degli esoneri di cui sopra (0,80%).
Aziende
artigiane: - compilazione dei quadri "B-C" con le aliquote proprie
del settore, senza riduzioni
-
nel quadro "D" le riduzioni per un totale di 0,80% sono così indicate
Esonero Cuaf R 600 : 0,43% (il
contributo si annulla)
Esonero maternità R601 : 0,37%
Regolarizzazioni
periodi pregressi.
Se
per il mese di febbraio 2001 non hanno effettuato l'esonero delle
contribuzioni, i datori di lavoro hanno la possibilità di farlo entro il terzo
mese successivo alla data della circolare del 6 marzo 2001, utilizzando i nuovi
codici: "R604 Arr. Esonero Cuaf"; "R605 Arr. esonero
maternità".
B)
INPDAI - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER
L'ANNO 2001
L'INPDAI
con propria nota informativa ha reso noti gli importi dei massimali di
retribuzione imponibile per l'anno 2001. Pertanto la contribuzione dovuta
all'INPDAI a far data dal 1° gennaio 2001 risulta essere:
Dirigenti
con anzianità contributiva all'INPDAI, o maturata precedentemente in altro
regime obbligatorio al 31.12.1995
a carico a carico
azienda dirigente
Contributo
I.V.S. fino a L. 68.048.000 annue
23,81% 8,89%
Contributo
I.V.S. oltre L. 68.048.000
e sino a L.
269.805.000 annue 23,81% 9,89%
Fondo
garanzia T.F.R. senza limite massimale
0,40%
Dirigenti
iscritti successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva
maturata in un precedente regime obbligatorio
Contributo
I.V.S. fino a L. 68.048.000 annue
23,81% 8,89%
Contributo
I.V.S. oltre L. 68.048.000
e sino a L.
148.014.000 annue 23,81% 9,89%
Fondo
garanzia T.F.R. senza limite massimale
0,40%
C)
LEGGE 297/82 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 2001
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di gennaio 2001 è risultato pari a 113,9.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 2000 e quello di gennaio 2001 risulta che
il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 2001
del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2000 è
pari a:
1,004557