A) INPS -  RIDUZIONE CONTRIBUTO CASSA ASSEGNI FAMILIARI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2001

B) INPDAI - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L'ANNO 2001

C) LEGGE 297/82 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 2001

 

A) INPS -  RIDUZIONE CONTRIBUTO CASSA ASSEGNI FAMILIARI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2001

L'articolo 120 della legge n. 388/2000 stabilisce, con decorrenza 1° febbraio 2001, una riduzione nella misura di 0,8 punti percentuali dell'aliquota dei contributi dovuti dai datori di lavoro per la cassa assegni familiari. Lo stesso articolo prevede inoltre,  per le aziende artigiane per le quali l'aliquota contributiva in parola è inferiore a 0,8 punti percentuali, una ulteriore riduzione contributiva da applicarsi su altri contributi sociali (e prioritariamente sulle aliquote per maternità e disoccupazione) fermo restando che la riduzione in parola non può comunque eccedere la predetta misura di 0,8 punti percentuali.

L'INPS con circolare n. 52 del 6 marzo 2001 ha dettato le istruzioni operative che si riportano di seguito:

Aziende industriali: - esporre nei quadri "B-C" l'importo della contribuzione totale dovuta in base alle aliquote previgenti senza effettuare alcuna riduzione

- indicare nel quadro "D" l'importo della riduzione (0.80%) utilizzando il cod. "R600" preceduto dalla dicitura "Esonero Cuaf".

Per quanto attiene i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro o dalle liste di mobilità, le aziende industriali devono:

- esporre con le consuete modalità, nel quadro "B-C", l'importo della contribuzione dovuta in base all'aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31 gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;

- indicare nel quadro "D", gli esoneri contributivi ex art. 120 L. 388/2000 utilizzando le medesime modalità illustrate nei precedenti punti;

- E' evidente quindi che il calcolo delle  riduzioni contributive e/o degli sgravi previsti dalle norme che disciplinano le agevolazioni per le assunzioni in parola deve essere effettuato sulle contribuzioni al netto degli esoneri di cui sopra (0,80%).

Aziende artigiane: - compilazione dei quadri "B-C" con le aliquote proprie del settore, senza riduzioni

- nel quadro "D" le riduzioni per un totale di 0,80% sono così   indicate

                Esonero Cuaf R 600 : 0,43% (il contributo si annulla)

                Esonero maternità R601 : 0,37%

Regolarizzazioni periodi pregressi.

Se per il mese di febbraio 2001 non hanno effettuato l'esonero delle contribuzioni, i datori di lavoro hanno la possibilità di farlo entro il terzo mese successivo alla data della circolare del 6 marzo 2001, utilizzando i nuovi codici: "R604 Arr. Esonero Cuaf"; "R605 Arr. esonero maternità".

B) INPDAI - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L'ANNO 2001

L'INPDAI con propria nota informativa ha reso noti gli importi dei massimali di retribuzione imponibile per l'anno 2001. Pertanto la contribuzione dovuta all'INPDAI a far data dal 1° gennaio 2001 risulta essere:

Dirigenti con anzianità contributiva all'INPDAI, o maturata precedentemente in altro regime obbligatorio al 31.12.1995

                                                                                a carico         a carico

                                                                                azienda         dirigente    

Contributo I.V.S. fino a L. 68.048.000 annue            23,81%           8,89%      

Contributo I.V.S. oltre L. 68.048.000

                           e sino a L. 269.805.000 annue       23,81%           9,89%

Fondo garanzia T.F.R. senza limite massimale          0,40%                                   

Dirigenti iscritti successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva maturata in un precedente regime obbligatorio

Contributo I.V.S. fino a L. 68.048.000 annue            23,81%           8,89%      

Contributo I.V.S. oltre L. 68.048.000

                           e sino a L. 148.014.000 annue       23,81%           9,89%

Fondo garanzia T.F.R. senza limite massimale          0,40%  

    

C) LEGGE 297/82 - TFR - INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 2001

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di gennaio 2001 è risultato pari a 113,9.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 2000 e quello di gennaio 2001 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 2001 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2000 è pari a:

1,004557