INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Le nuove modalità per l'applicazione della tariffa dei premi INAIL prevedono per i primi due anni di attività e per il periodo successivo al primo biennio, una oscillazione del tasso aziendale correlata alla osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. (cfr. suppl. n. 8 al Notiziario n. 1/2001).

L'oscillazione opera secondo i seguenti criteri:

a) OSCILLAZIONE DEL TASSO NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ

Per il  primo biennio di attività è prevista a conferma del previgente sistema, una oscillazione in aumento o in riduzione in misura fissa del 15 per cento, in relazione all'effettiva situazione aziendale per quanto concerne l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Riduzione

Tale riduzione del tasso di tariffa nella misura fissa del 15% (disciplinata dall'art. 20), è concessa soltanto dietro presentazione, all'atto della denuncia dei lavori, di motivata istanza da parte del datore di lavoro. Tale domanda, corredata di tutti gli elementi, notizie e indicazioni definite dall'I.N.A.I.L., deve essere presentata a mezzo della compilazione di appositi questionari che, unitamente alle relative istruzioni, sono stati divulgati dall'Istituto con circolare della Direzione Generale Rischi del 12-2-2001.

Per poter fruire della riduzione per prevenzione è necessario che l'azienda sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La domanda deve essere presentata contestualmente alla denuncia dei lavori, alla Sede I.N.A.I.L. alla quale è presentata la denuncia stessa. In tal caso, se accolta, la riduzione decorre dalla data di inizio dei lavori. Può essere inoltrata anche in tempo successivo all'inizio dei lavori, ma comunque non oltre il primo biennio di attività. In tal caso deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. alla Sede I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente. Nel caso in parola la riduzione, se accolta, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione.

La riduzione, se accordata, resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il primo biennio di attività. Pertanto, entro tale periodo di vigenza, la domanda non deve essere riproposta.

Peraltro, è opportuno evidenziare che per le imprese per le quali il biennio risultava non scaduto alla data dl 1° gennaio 2000, continua ad essere valida la domanda  a suo tempo presentata in base alle "vecchie" Modalità Tariffarie e il beneficio resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui il biennio stesso si completa (art. 29, comma 2).

La dichiarazione resa dall'impresa con la compilazione del succitato questionario sarà verificata dall'INAIL: è quindi evidente che l'insussistenza delle condizioni dichiarate comporta l'annullamento della riduzione e l'applicazione delle sanzioni di legge.

Aumento

L'aumento del tasso medio nei primi 2 anni di attività (sempre nella misura fissa del 15%, ai sensi dell'art. 21), è applicato d'ufficio nel caso in cui da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia risulti la violazione di norme di prevenzione e igiene del lavoro.

b) OSCILLAZIONE DEL TASSO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ.

Per il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede due distinte oscillazioni, tra loro cumulabili:

- la prima, legata all'andamento infortunistico, per la quale vengono confermati i previgenti criteri di oscillazione, da praticarsi, in aumento o in riduzione, in misura variabile in relazione al tasso specifico della singola azienda e alla relativa dimensione, fino ad un massimo del 35% (art. 22).

- la seconda, di natura innovativa, operante solo in riduzione e in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in relazione alla dimensione aziendale - legata agli interventi già effettuati dall'azienda per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore (art. 24). In particolare il beneficio in parola:

· può essere concesso soltanto per i miglioramenti delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro attuati dalle aziende già in regola con le disposizioni in materia;

· è applicabile sulla base dei criteri di valutazione puntualmente indicati dallo stesso art. 24 delle Modalità (- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; - caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; - modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; - livello di informazione e formazione dei lavoratori; - stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione),

· è applicabile su apposita e documentata domanda;

· presuppone la regolarità del datore di lavoro negli adempimenti contributivi ed assicurativi;

Con la circolare del 12 febbraio 2001 citata, sono stati predisposti gli appositi moduli nonché dettate le istruzioni cui i datori di lavoro interessati devono attenersi al fine di inoltrare la richiesta di riduzione per prevenzione.

Anche questa riduzione è annullabile dall'INAIL qualora l'Istituto accerti mediante verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'Impresa.

Circa la predisposizione dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti necessari per fruire della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Termine presentazione domanda

Tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Per gli anni 2000 e 2001, a pena di inammissibilità, entro il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione inviata all'azienda, a mezzo mod. 20 SM da parte dell'I.N.A.I.L., dei tassi e degli elementi di calcolo relativi a tali stessi anni.

La domanda va presentata entro i termini predetti alla Sede I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente.

Pre-requisiti

L'impresa deve essere in regola:

- con gli adempimenti contributivi. In caso di pagamento in forma rateale, il requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze;

- con gli adempimenti assicurativi. Non lo è l'azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato.

- rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda; è comprovata dall'apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro nel modulo di domanda.

Requisiti

La domanda di riduzione dopo il primo biennio deve riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia.

La domanda deve essere formulata per ciascun anno e deve avere a riferimento gli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente a ciascun anno.

Provvedimento dell'I.N.A.I.L.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione dopo il primo biennio di attività deve essere comunicato dall'I.N.A.I.L. all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.

Se accolta, la riduzione ha effetto limitatamente all'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Per l'anno 2000 il criterio predetto non può operare, essendo ormai imminenti le operazioni di autoliquidazione, e pertanto, in caso di accoglimento della domanda, la regolazione del premio verrà ricalcolata e il credito che ne scaturirà potrà alternativamente essere rimborsato all'azienda entro 60 giorni, ovvero dalla stessa portato in compensazione.

Si pone in evidenza ancora quanto più sopra specificato in merito alle verifiche  dell'I.N.A.I.L..

Domande per gli anni 2000 e 2001

Come già sopra precisato, per gli anni 2000 e 2001 le domande di riduzione del tasso aziendale per prevenzione dopo il primo biennio di attività devono essere presentate, a pena d'inammissibilità, entro il sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, a cura dell'I.N.A.I.L., dei tassi applicabili per tali stessi anni.

Pertanto, le aziende che nel 1999 e/o nel 2000 hanno realizzato interventi migliorativi  in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, per fruire della particolare riduzione, devono presentare la domanda rispettivamente per l'anno 2000 e/o per l'anno 2001 in osservanza del predetto termine. Domande presentate oltre tale termine saranno considerate inammissibili.

La complessità della normativa ed il necessario puntuale esame dello stato degli adempimenti come sopra illustrati, rende opportuno che le Imprese eventualmente interessate propongano le istanze di riduzione dopo un preventivo contatto con gli Uffici del Collegio durante il quale si procederà ad una verifica della sussistenza dei requisiti.