INAIL
- OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - ISTRUZIONI ISTITUTO
Le
nuove modalità per l'applicazione della tariffa dei premi INAIL prevedono per i
primi due anni di attività e per il periodo successivo al primo biennio, una
oscillazione del tasso aziendale correlata alla osservanza delle norme in
materia di sicurezza e igiene sul lavoro. (cfr. suppl. n. 8 al Notiziario n.
1/2001).
L'oscillazione
opera secondo i seguenti criteri:
a)
OSCILLAZIONE DEL TASSO NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ
Per
il primo biennio di attività è prevista
a conferma del previgente sistema, una oscillazione in aumento o in riduzione
in misura fissa del 15 per cento, in relazione all'effettiva situazione aziendale
per quanto concerne l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul
lavoro.
Riduzione
Tale
riduzione del tasso di tariffa nella misura fissa del 15% (disciplinata
dall'art. 20), è concessa soltanto dietro presentazione, all'atto della denuncia
dei lavori, di motivata istanza da parte del datore di lavoro. Tale domanda,
corredata di tutti gli elementi, notizie e indicazioni definite
dall'I.N.A.I.L., deve essere presentata a mezzo della compilazione di appositi
questionari che, unitamente alle relative istruzioni, sono stati divulgati
dall'Istituto con circolare della Direzione Generale Rischi del 12-2-2001.
Per
poter fruire della riduzione per prevenzione è necessario che l'azienda sia in
regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e
di igiene del lavoro.
La
domanda deve essere presentata contestualmente alla denuncia dei lavori, alla
Sede I.N.A.I.L. alla quale è presentata la denuncia stessa. In tal caso, se
accolta, la riduzione decorre dalla data di inizio dei lavori. Può essere
inoltrata anche in tempo successivo all'inizio dei lavori, ma comunque non
oltre il primo biennio di attività. In tal caso deve essere inviata a mezzo
raccomandata a.r. alla Sede I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l'azienda
richiedente. Nel caso in parola la riduzione, se accolta, decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di
prevenzione.
La
riduzione, se accordata, resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui
si completa il primo biennio di attività. Pertanto, entro tale periodo di
vigenza, la domanda non deve essere riproposta.
Peraltro,
è opportuno evidenziare che per le imprese per le quali il biennio risultava
non scaduto alla data dl 1° gennaio 2000, continua ad essere valida la
domanda a suo tempo presentata in base
alle "vecchie" Modalità Tariffarie e il beneficio resta in vigore
fino al 31 dicembre dell'anno in cui il biennio stesso si completa (art. 29,
comma 2).
La
dichiarazione resa dall'impresa con la compilazione del succitato questionario
sarà verificata dall'INAIL: è quindi evidente che l'insussistenza delle
condizioni dichiarate comporta l'annullamento della riduzione e l'applicazione
delle sanzioni di legge.
Aumento
L'aumento
del tasso medio nei primi 2 anni di attività (sempre nella misura fissa del
15%, ai sensi dell'art. 21), è applicato d'ufficio nel caso in cui da
provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia risulti la
violazione di norme di prevenzione e igiene del lavoro.
b)
OSCILLAZIONE DEL TASSO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ.
Per
il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede due distinte
oscillazioni, tra loro cumulabili:
-
la prima, legata all'andamento infortunistico, per la quale vengono confermati
i previgenti criteri di oscillazione, da praticarsi, in aumento o in riduzione,
in misura variabile in relazione al tasso specifico della singola azienda e
alla relativa dimensione, fino ad un massimo del 35% (art. 22).
-
la seconda, di natura innovativa, operante solo in riduzione e in misura fissa
- pari al 5% o al 10%, in relazione alla dimensione aziendale - legata agli
interventi già effettuati dall'azienda per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e
delle specifiche normative di settore (art. 24). In particolare il beneficio in
parola:
·
può essere concesso soltanto per i miglioramenti delle condizioni di sicurezza
ed igiene nei luoghi di lavoro attuati dalle aziende già in regola con le
disposizioni in materia;
·
è applicabile sulla base dei criteri di valutazione puntualmente indicati dallo
stesso art. 24 delle Modalità (- strutturazione del servizio prevenzione e
protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; -
caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; -
modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; - livello di informazione
e formazione dei lavoratori; - stato della programmazione delle misure di
prevenzione e protezione),
·
è applicabile su apposita e documentata domanda;
·
presuppone la regolarità del datore di lavoro negli adempimenti contributivi ed
assicurativi;
Con
la circolare del 12 febbraio 2001 citata, sono stati predisposti gli appositi
moduli nonché dettate le istruzioni cui i datori di lavoro interessati devono
attenersi al fine di inoltrare la richiesta di riduzione per prevenzione.
Anche
questa riduzione è annullabile dall'INAIL qualora l'Istituto accerti mediante
verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'Impresa.
Circa
la predisposizione dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti
necessari per fruire della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.
Termine
presentazione domanda
Tassativamente
entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
Per
gli anni 2000 e 2001, a pena di inammissibilità, entro il sessantesimo giorno
successivo alla comunicazione inviata all'azienda, a mezzo mod. 20 SM da parte
dell'I.N.A.I.L., dei tassi e degli elementi di calcolo relativi a tali stessi
anni.
La
domanda va presentata entro i termini predetti alla Sede I.N.A.I.L. nel cui
territorio è ubicata l'impresa richiedente.
Pre-requisiti
L'impresa
deve essere in regola:
-
con gli adempimenti contributivi. In caso di pagamento in forma rateale, il
requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze;
-
con gli adempimenti assicurativi. Non lo è l'azienda che omette o ritarda la
denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato.
-
rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro.
La
sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa
nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui
si riferisce la domanda; è comprovata dall'apposita dichiarazione resa dal
datore di lavoro nel modulo di domanda.
Requisiti
La
domanda di riduzione dopo il primo biennio deve riguardare interventi
migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in
materia.
La
domanda deve essere formulata per ciascun anno e deve avere a riferimento gli
interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente a ciascun anno.
Provvedimento
dell'I.N.A.I.L.
Il
provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per
prevenzione dopo il primo biennio di attività deve essere comunicato
dall'I.N.A.I.L. all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla
data della domanda.
Se
accolta, la riduzione ha effetto limitatamente all'anno in corso alla data di
presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio
dovuto per lo stesso anno.
Per
l'anno 2000 il criterio predetto non può operare, essendo ormai imminenti le
operazioni di autoliquidazione, e pertanto, in caso di accoglimento della
domanda, la regolazione del premio verrà ricalcolata e il credito che ne
scaturirà potrà alternativamente essere rimborsato all'azienda entro 60 giorni,
ovvero dalla stessa portato in compensazione.
Si
pone in evidenza ancora quanto più sopra specificato in merito alle
verifiche dell'I.N.A.I.L..
Domande
per gli anni 2000 e 2001
Come
già sopra precisato, per gli anni 2000 e 2001 le domande di riduzione del tasso
aziendale per prevenzione dopo il primo biennio di attività devono essere
presentate, a pena d'inammissibilità, entro il sessantesimo giorno successivo
al ricevimento della comunicazione, a cura dell'I.N.A.I.L., dei tassi
applicabili per tali stessi anni.
Pertanto,
le aziende che nel 1999 e/o nel 2000 hanno realizzato interventi
migliorativi in materia di sicurezza ed
igiene nei luoghi di lavoro, per fruire della particolare riduzione, devono
presentare la domanda rispettivamente per l'anno 2000 e/o per l'anno 2001 in
osservanza del predetto termine. Domande presentate oltre tale termine saranno
considerate inammissibili.
La
complessità della normativa ed il necessario puntuale esame dello stato degli
adempimenti come sopra illustrati, rende opportuno che le Imprese eventualmente
interessate propongano le istanze di riduzione dopo un preventivo contatto con
gli Uffici del Collegio durante il quale si procederà ad una verifica della sussistenza
dei requisiti.