INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2001 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

 

Entro il 23 marzo 2001 (cfr. suppl. n° 5 al Not. 1/2001) devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 2000 (regolazione del premio) ed all'anno 2001 (anticipo rata premio).

Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2000

1) Presentazione della dichiarazione anno 2000

La dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 23 marzo 2001. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della dichiarazione presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti nel giorno sottoindicato e nelle fasce orarie precisate sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.

Il servizio in parola sarà svolto nella giornata di venerdì 23 marzo 2001 dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto informatico la consegna deve essere invece effettuata soltanto presso la sede INAIL.

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2000 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM) inviato alle imprese dall'INAIL.

Il modulo differisce dalle precedenti versioni in quanto articolato in tanti fogli e tante colonne per quanto sono le Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) di ciascun Datore di Lavoro.

Risultano prestampati: l'anno di riferimento, la Sede INAIL che gestisce il rapporto con il Datore di Lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e il codice fiscale, i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste, le voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e la presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi.

Nell'ipotesi di P.A.T. classificate a più voci, sono prestampate per ciascuna di esse distinte colonne nelle quali dovranno essere indicati gli specifici dati retributivi.

Altra novità di rilievo, è costituita dalla sezione riportante il risultato dell'autoliquidazione, nella quale dovranno essere riportati i risultati complessivi dell'autoliquidazione effettuata su ciascuna P.A.T.. In questo modo il versamento dei premi dovuti, anche a fronte di più P.A.T. dovrà essere effettuato, in forma unificata, riportando nella sezione INAIL del mod. F24, il totale dell'importo dovuto calcolato come specificato più oltre.

Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Come è noto per effetto della normativa introdotta dal D.Lvo 38/2000 (cfr. suppl. n° 4 al Not. 3/2000) per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2000 è fissato nell'importo di £. 39.709.000= annue sino al 30 giugno 2000 e in £. 40.345.000= annue dal 1° luglio 2000.

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere in occasione della prossima autoliquidazione per il personale in parola si riepilogano qui di seguito i casi che possono ricorrere:

1) Dirigenti assicurati su posizione assicurativa per il rischio elettrico

Per il solo uso di macchine da ufficio la classificazione è alla voce 0722 (già voce 813 della vecchia tariffa). Pertanto agli effetti dell'autoliquidazione la retribuzione del dirigente, nei limiti del massimale, va inclusa nell'ammontare delle retribuzioni denunciate per tale posizione.

2) Dirigenti addetti a mansioni di sovraintendenza nei cantieri già denunciati nella posizione assicurativa della lavorazione principale

I soggetti in parola restano inclusi nella posizione principale (operai). Agli effetti della autoliquidazione la retribuzione del dirigente, nel limite del massimale va inclusa nell'ammontare dei salari denunciati per tale posizione.

3) Dirigenti, già denunciati nella posizione principale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fanno uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti, e/o per lo svolgimento delle proprie mansioni effettuano accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in entrambi i casi, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.

Ai suddetti soggetti è applicabile la classificazione alla nuova voce 0725.

Si fa presente che tale nuova classificazione, anche nel caso in cui le imprese avessero a suo tempo presentato istanza di riclassificazione, non è allo stato ancora stata attribuita dalla Sede I.N.A.I.L..

Pertanto agli effetti operativi si suggerisce di:

· effettuare - al momento - l'autoliquidazione 2000-2001 con il tasso in vigore notificato dall'I.N.A.I.L. per la posizione principale;

· presentare o - qualora già presentata - riproporre una istanza di riclassificazione per l'inserimento nella voce 0725, indicando le retribuzioni - ovviamente entro i limiti del massimale - relative ai dirigenti in parola per l'anno 2000. (per l'istanza di riclassificazione si rinvia al fac-simile allegato alla nota suppl. n° 4 al 3/2000).

Questi elementi consentiranno all'I.N.A.I.L. di procedere alla riclassificazione e, nel contempo, di ricalcolare  il premio per regolazione 2000, evidenziando il credito dell'azienda per quanto versato in eccedenza.

4) Dirigenti, per i quali è stata presentata, nel corso dell'anno 2000, denuncia di esercizio per una nuova posizione assicurativa, e che per lo svolgimento delle proprie mansioni, fanno uso, in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti, e/o effettuano accessi in cantiere, opifici e simili, compreso, in entrambi i casi, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.

Questi soggetti sono classificabili alla nuova voce di tariffa 0725.

Se la posizione assicurativa non è ancora stata istituita (ma è stato solo rilasciato un numero di posizione provvisorio) le imprese si atterranno alle seguenti modalità:

- entro il prossimo 23 marzo, non effettueranno l'autoliquidazione, ma attenderanno la comunicazione di avvenuta istituzione della posizione definitiva;

- invieranno all'I.N.A.I.L. una comunicazione - indicando il numero di posizione assicurativa provvisoria - per segnalare le retribuzioni dell'anno 2000, sempre nei limiti del massimale, onde consentire all'istituto la diretta liquidazione del premio per tale anno.

Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2000 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per l'anno 2000 nell'importo di £. 75.000=.

Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

1) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai.

2) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti par-time per l'anno 2000 in £. 10.283=, al fine di individuare quello di maggior importo.

3) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto par-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

Come è noto il beneficio contributivo in parola, spiega i propri effetti sino al 31 dicembre 2000.

Alla data odierna non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga. Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) solamente sulla regolazione 2000.

Nella sezione sconti del modello di denuncia delle retribuzioni dovranno essere indicate nella parte relativa alla regolazione, l'importo delle retribuzioni degli operai sulle quali è stato calcolato lo sconto in parola e nella casella tipo il codice 01.

Ai fini della fruizione della riduzione in parola deve essere presentata anche all'INAIL l'apposita dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile. Si segnala che la Cassa Edile di Brescia al fine di agevolare le imprese ad essa iscritte e che hanno effettuato i versamenti ha provveduto a trasmettere tale dichiarazione alla locale sede INAIL.

Per quanto attiene l'anno 2001, in assenza del provvedimento legislativo di proroga, non si calcolerà la citata riduzione contributiva sulla rata anticipo 2001 rinviando pertanto la fruizione del beneficio alla prossima autoliquidazione 2001/2002.

Premio silicosi

Le imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio.

Addizionale 1% art. 181

Si sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U. dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.

Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo provinciale 15 aprile 1998.

Si sottolinea peraltro che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio INAIL.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia 10 SM.

Collaborazioni coordinate e continuative

Come è noto (cfr. suppl. n° 4 al Not. 3/2000) l'obbligo assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore.

Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori

Il premio assicurativo (ripartito 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. 38/2000. Detti valori limite sono individuati nel minimale e massimale di rendita INAIL e risultano così determinati.

                Minimale

Periodo dal 16.3.2000                                                                            

al 30.6.2000                                                                                                            £. 21.382.000= annue

 

Periodo dal 1.7.2000                                                                              

al 31.12.2000                                                                                          £. 21.724.000= annue

                Massimale

Periodo dal 16.3.2000

al 30.6.2000                                                                                                            £. 39.709.000= annue

 

Periodo dal 1.7.2000

al 31.12.2000                                                                                          £.40.345.000= annue

Le quote dei premi a carico del collaboratore, si ritiene siano anch'esse deducibili ai fini della determinazione della base imponibile fiscale.

Il tasso applicabile è quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario il tasso è riferito all'attività effettivamente svolta dal collaboratore.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 la base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo le norme fiscali) nel rispetto dei limiti annui minimo e massimo surriportati. Detta retribuzione convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi quanto sono i mesi o frazione di mese di durata del contratto di collaborazione (non è quindi prevista la frazionabilità a giorni).

Si rinvia al notiziario n° 6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite dall'INAIL con la circolare n° 32/2000 in ordine alle operazioni di determinazione della base imponibile e del relativo premio.

Autoliquidazione premi 2000 - 2001

Entro la surrichiamata data del 23 marzo 2001 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo per l'anno 2000 ed all'anticipo per l'anno 2001.

Come già detto, nel modello 10 SM è riportato il quadro relativo ai risultati della autoliquidazione.

In tale riquadro vanno indicati i dati complessivi risultanti dalle operazioni in parola effettuate per ciascuna posizione assicurativa territoriale dell'impresa. Ciò comporta la possibilità di provvedere a fronte di più posizioni assicurative per la stessa azienda:

- ad un unico versamento previe le eventuali compensazioni tra debiti e crediti afferenti le stesse posizioni;

- alla richiesta di un unico rimborso ;

- alla compensazione, in caso di credito derivante da autoliquidazione, con debiti verso altri Enti.

Si sottolinea che il risultato della autoliquidazione da indicare nel mod. 10 SM (premio per regolazione, premio per rata e premio dovuto) deve essere riportato non tenendo conto di quanto anticipato (60%) alla scadenza del 16 febbraio 2001. Infatti l'importo dell'anticipo versato alla predetta scadenza dovrà essere detratto dal premio dovuto all'atto del versamento mediante il mod. F24.

Si ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2001 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2000 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 23 marzo 2001 alla competente sede INAIL.

Pagamento rateale sia del premio di saldo 2000 che di acconto 2001

Come è noto, il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze 23 marzo, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha stabilito, un tasso d'interesse del 3,50%.

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento della IV rata.

Per avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella SI posta nel modello 10 SM.

Modalità di compilazione del mod. F24.

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione INAIL

· nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

· nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

Tali dati possono essere rilevati dalla lettera inviata a tutte le aziende dall'Istituto o anche dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni

· nel campo numero di riferimento: il numero 902001;

· nel campo causale: la lettera P;

· nel campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell'acconto del 60% versato il 16 febbraio 2001.

Importi a credito compensati

In caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.