INAIL
- AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2001 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro
il 23 marzo 2001 (cfr. suppl. n° 5 al Not. 1/2001) devono essere effettuate le
operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi
all'anno 2000 (regolazione del premio) ed all'anno 2001 (anticipo rata premio).
Si
riepilogano qui di seguito tali adempimenti:
DICHIARAZIONE
RETRIBUZIONI ANNO 2000
1)
Presentazione della dichiarazione anno 2000
La
dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 23 marzo
2001. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della
dichiarazione presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata
A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti nel giorno
sottoindicato e nelle fasce orarie precisate sarà possibile consegnare la
predetta dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del
Collegio e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.
Il
servizio in parola sarà svolto nella giornata di venerdì 23 marzo 2001 dalle
ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.
Per
le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto
informatico la consegna deve essere invece effettuata soltanto presso la sede
INAIL.
2)
Modalità di redazione della dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
2000 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM)
inviato alle imprese dall'INAIL.
Il
modulo differisce dalle precedenti versioni in quanto articolato in tanti fogli
e tante colonne per quanto sono le Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.)
di ciascun Datore di Lavoro.
Risultano
prestampati: l'anno di riferimento, la Sede INAIL che gestisce il rapporto con
il Datore di Lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e
il codice fiscale, i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste,
le voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e
la presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi.
Nell'ipotesi
di P.A.T. classificate a più voci, sono prestampate per ciascuna di esse
distinte colonne nelle quali dovranno essere indicati gli specifici dati
retributivi.
Altra
novità di rilievo, è costituita dalla sezione riportante il risultato
dell'autoliquidazione, nella quale dovranno essere riportati i risultati
complessivi dell'autoliquidazione effettuata su ciascuna P.A.T.. In questo modo
il versamento dei premi dovuti, anche a fronte di più P.A.T. dovrà essere
effettuato, in forma unificata, riportando nella sezione INAIL del mod. F24, il
totale dell'importo dovuto calcolato come specificato più oltre.
Retribuzione
per i dipendenti con qualifica di dirigente
Come
è noto per effetto della normativa introdotta dal D.Lvo 38/2000 (cfr. suppl. n°
4 al Not. 3/2000) per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare
riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge
per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2000 è fissato
nell'importo di £. 39.709.000= annue sino al 30 giugno 2000 e in £. 40.345.000=
annue dal 1° luglio 2000.
Per
quanto attiene agli adempimenti da porre in essere in occasione della prossima
autoliquidazione per il personale in parola si riepilogano qui di seguito i
casi che possono ricorrere:
1)
Dirigenti assicurati su posizione assicurativa per il rischio elettrico
Per
il solo uso di macchine da ufficio la classificazione è alla voce 0722 (già
voce 813 della vecchia tariffa). Pertanto agli effetti dell'autoliquidazione la
retribuzione del dirigente, nei limiti del massimale, va inclusa nell'ammontare
delle retribuzioni denunciate per tale posizione.
2)
Dirigenti addetti a mansioni di sovraintendenza nei cantieri già denunciati
nella posizione assicurativa della lavorazione principale
I
soggetti in parola restano inclusi nella posizione principale (operai). Agli effetti
della autoliquidazione la retribuzione del dirigente, nel limite del massimale
va inclusa nell'ammontare dei salari denunciati per tale posizione.
3)
Dirigenti, già denunciati nella posizione principale che per lo svolgimento
delle proprie mansioni fanno uso, in via non occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti, e/o per lo svolgimento delle proprie mansioni
effettuano accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in entrambi i casi,
l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.
Ai
suddetti soggetti è applicabile la classificazione alla nuova voce 0725.
Si
fa presente che tale nuova classificazione, anche nel caso in cui le imprese
avessero a suo tempo presentato istanza di riclassificazione, non è allo stato
ancora stata attribuita dalla Sede I.N.A.I.L..
Pertanto
agli effetti operativi si suggerisce di:
·
effettuare - al momento - l'autoliquidazione 2000-2001 con il tasso in vigore
notificato dall'I.N.A.I.L. per la posizione principale;
·
presentare o - qualora già presentata - riproporre una istanza di
riclassificazione per l'inserimento nella voce 0725, indicando le retribuzioni
- ovviamente entro i limiti del massimale - relative ai dirigenti in parola per
l'anno 2000. (per l'istanza di riclassificazione si rinvia al fac-simile allegato
alla nota suppl. n° 4 al 3/2000).
Questi
elementi consentiranno all'I.N.A.I.L. di procedere alla riclassificazione e,
nel contempo, di ricalcolare il premio
per regolazione 2000, evidenziando il credito dell'azienda per quanto versato
in eccedenza.
4)
Dirigenti, per i quali è stata presentata, nel corso dell'anno 2000, denuncia
di esercizio per una nuova posizione assicurativa, e che per lo svolgimento
delle proprie mansioni, fanno uso, in via occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti, e/o effettuano accessi in cantiere, opifici e simili,
compreso, in entrambi i casi, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.
Questi
soggetti sono classificabili alla nuova voce di tariffa 0725.
Se
la posizione assicurativa non è ancora stata istituita (ma è stato solo
rilasciato un numero di posizione provvisorio) le imprese si atterranno alle
seguenti modalità:
-
entro il prossimo 23 marzo, non effettueranno l'autoliquidazione, ma
attenderanno la comunicazione di avvenuta istituzione della posizione
definitiva;
-
invieranno all'I.N.A.I.L. una comunicazione - indicando il numero di posizione
assicurativa provvisoria - per segnalare le retribuzioni dell'anno 2000, sempre
nei limiti del massimale, onde consentire all'istituto la diretta liquidazione
del premio per tale anno.
Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o
di sovraintendenza
La
retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno
2000 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di
sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e
segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al
lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per l'anno 2000 nell'importo di £.
75.000=.
Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale
La
determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come
è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro
effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà
essere eseguita come segue:
1)
Calcolo della retribuzione tabellare
Tale
importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione
quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di
anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i
lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua
espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua
deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª
mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai.
2)
Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata
la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere
al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti
par-time per l'anno 2000 in £. 10.283=, al fine di individuare quello di maggior
importo.
3)
Retribuzione da denunciare
Determinato
l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere
moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto
par-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.
Riduzione
contributiva art. 29 legge 341/95
Come
è noto il beneficio contributivo in parola, spiega i propri effetti sino al 31
dicembre 2000.
Alla
data odierna non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga.
Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione si dovrà tenere conto
della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) solamente sulla
regolazione 2000.
Nella
sezione sconti del modello di denuncia delle retribuzioni dovranno essere
indicate nella parte relativa alla regolazione, l'importo delle retribuzioni
degli operai sulle quali è stato calcolato lo sconto in parola e nella casella
tipo il codice 01.
Ai
fini della fruizione della riduzione in parola deve essere presentata anche
all'INAIL l'apposita dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile. Si segnala che
la Cassa Edile di Brescia al fine di agevolare le imprese ad essa iscritte e
che hanno effettuato i versamenti ha provveduto a trasmettere tale
dichiarazione alla locale sede INAIL.
Per
quanto attiene l'anno 2001, in assenza del provvedimento legislativo di
proroga, non si calcolerà la citata riduzione contributiva sulla rata anticipo
2001 rinviando pertanto la fruizione del beneficio alla prossima
autoliquidazione 2001/2002.
Premio
silicosi
Le
imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi
calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio.
Addizionale
1% art. 181
Si
sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U.
dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.
Elemento
Economico Territoriale
Anche
ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo
dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo
provinciale 15 aprile 1998.
Si
sottolinea peraltro che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà.
Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo
1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 e assoggettato alla contribuzione INPS del
10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo
del premio INAIL.
Si
precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello
di denuncia 10 SM.
Collaborazioni
coordinate e continuative
Come
è noto (cfr. suppl. n° 4 al Not. 3/2000) l'obbligo assicurativo ricorre per i
soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società e altri enti con o senza personalità giuridica,
dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo assicurativo (in capo al
committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i
soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non
occasionale veicoli a motore.
Il
datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli
altri lavoratori
Il
premio assicurativo (ripartito 2/3 a carico committente e 1/3 a carico
collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto
del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. 38/2000. Detti valori limite sono
individuati nel minimale e massimale di rendita INAIL e risultano così
determinati.
Minimale
Periodo
dal 16.3.2000
al
30.6.2000 £.
21.382.000= annue
Periodo
dal 1.7.2000
al
31.12.2000 £.
21.724.000= annue
Massimale
Periodo
dal 16.3.2000
al
30.6.2000 £.
39.709.000= annue
Periodo
dal 1.7.2000
al
31.12.2000 £.40.345.000=
annue
Le
quote dei premi a carico del collaboratore, si ritiene siano anch'esse
deducibili ai fini della determinazione della base imponibile fiscale.
Il
tasso applicabile è quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel
ciclo produttivo, in caso contrario il tasso è riferito all'attività
effettivamente svolta dal collaboratore.
A
norma dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 la base imponibile per il calcolo dei
premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo
le norme fiscali) nel rispetto dei limiti annui minimo e massimo surriportati.
Detta retribuzione convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi
quanto sono i mesi o frazione di mese di durata del contratto di collaborazione
(non è quindi prevista la frazionabilità a giorni).
Si
rinvia al notiziario n° 6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite
dall'INAIL con la circolare n° 32/2000 in ordine alle operazioni di
determinazione della base imponibile e del relativo premio.
Autoliquidazione
premi 2000 - 2001
Entro
la surrichiamata data del 23 marzo 2001 le imprese dovranno provvedere alla
operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo per l'anno 2000 ed
all'anticipo per l'anno 2001.
Come
già detto, nel modello 10 SM è riportato il quadro relativo ai risultati della
autoliquidazione.
In
tale riquadro vanno indicati i dati complessivi risultanti dalle operazioni in
parola effettuate per ciascuna posizione assicurativa territoriale
dell'impresa. Ciò comporta la possibilità di provvedere a fronte di più
posizioni assicurative per la stessa azienda:
-
ad un unico versamento previe le eventuali compensazioni tra debiti e crediti
afferenti le stesse posizioni;
-
alla richiesta di un unico rimborso ;
-
alla compensazione, in caso di credito derivante da autoliquidazione, con
debiti verso altri Enti.
Si
sottolinea che il risultato della autoliquidazione da indicare nel mod. 10 SM
(premio per regolazione, premio per rata e premio dovuto) deve essere riportato
non tenendo conto di quanto anticipato (60%) alla scadenza del 16 febbraio
2001. Infatti l'importo dell'anticipo versato alla predetta scadenza dovrà
essere detratto dal premio dovuto all'atto del versamento mediante il mod. F24.
Si
ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la
determinazione dell'anticipo 2001 sono quelle effettivamente denunciate per
l'anno 2000 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il
termine del 23 marzo 2001 alla competente sede INAIL.
Pagamento
rateale sia del premio di saldo 2000 che di acconto 2001
Come
è noto, il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre
che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione.
Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze 23 marzo, 16
maggio, 16 agosto e 16 novembre.
Le
somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere
maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito
pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico
decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha
stabilito, un tasso d'interesse del 3,50%.
Il
conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato
secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento della IV rata.
Per
avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella SI posta
nel modello 10 SM.
Modalità
di compilazione del mod. F24.
Il
versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24
indicando nella sezione INAIL
·
nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il
datore di lavoro;
·
nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo
controcodice.
Tali
dati possono essere rilevati dalla lettera inviata a tutte le aziende
dall'Istituto o anche dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni
·
nel campo numero di riferimento: il numero 902001;
·
nel campo causale: la lettera P;
·
nel campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio
dovuto al netto dell'acconto del 60% versato il 16 febbraio 2001.
Importi
a credito compensati
In
caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo
stesso credito può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in
primo luogo eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo
potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.