(Legge
n. 343/00)
Sulla
G.U. n. 276 del 25/11/00 è stata pubblicata la legge n. 343/00 con la quale è stato
convertito con modificazioni il D.L. n. 265/00 recante "Misure urgenti per
il settore dell'autotrasporto e della pesca" (si veda in merito quanto
pubblicato sul Notiziario n.1/2001).
Con
tale provvedimento, a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre
2000, le accise sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attività di autotrasporto sono state ridotte di 100 lire al litro.
Possono
fruire del credito d'imposta derivante dalla riduzione del prezzo del gasolio:
q
le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto
proprio munite della licenza e iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di
cose in conto pro-prio;
q
le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per
conto terzi iscritte nell'albo.
Il
beneficio riguarda i consumi effettuati con veicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate. Per utilizzare il credito d'imposta le imprese
dovranno presentare ai competenti uffici un'apposita dichiarazione.
Le
istruzioni per ottenere il recupero della credito d'imposta sono state
impartite dal Mi-nistero delle finanze con la circolare prot. n. 7960.00/2000.
La
circolare precisa che per le imprese di autotrasporto lo schema di
dichiarazione da presentare agli Uffici Tecnici di Finanza - U.T.F.
territorialmente competenti (il cui fac-simile è disponibile presso gli uffici
del Collegio Costruttori) è quello già utilizzato per il recupero della
"carbon tax" previsto dalla legge n. 488/99 per l'anno 1999 (si veda
in merito il supplemento n. 2 al Notiziario 7/99 e quanto pubblicato sul
Notiziario n. 11/2000).
La
dichiarazione per ottenere il rimborso deve essere presentata agli U.T.F. entro
il termine del 31 marzo 2001.
Per
poter usufruire del credito d'imposta le imprese dovranno attendere sia il
rilascio dell'attestazione da parte dell'U.T.F. sia la pubblicazione in G.U.
del Decreto Ministe-riale previsto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 343/00 con
il quale dovrà essere stabilita definitivamente la variazione dell'importo da
portare in riduzione del prezzo del gasolio.
Si
fa pertanto riserva di fornire tempestive indicazioni circa la data di
pubblicazione sulla G.U. del decreto in parola.
Una
volta attestato il credito d'imposta e dopo la pubblicazione sulla G.U. del
decreto ministeriale, le imprese potranno procedere alla compensazione,
indicando nel modello F24 il codice tributo 6731 "Credito d'imposta
derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per
autotrazione - art.1, D.L. n.265/00". L'anno da indica-re è quello nel
quale si effettua la compensazione del credito.
Si
ricorda, invece, che per il credito d'imposta di cui alla L. 488/99, pari a
lire 33,24 per i consumi effettuati con veicoli di massa complessiva superiore
a 11,5 tonnellate (si veda in merito il supplemento n. 2 al Notiziario 7/99 e
quanto pubblicato sul Notiziario n. 11/2000), il termine entro il quale deve
essere presentata la domanda all'UTF è il 30 giugno 2001.
Il
codice tributo da indicare in tale circostanza nell'F24 è il 6730 "Credito
d'imposta a fa-vore gli esercenti l'attività di trasporto merci". Anche in
questo caso l'anno da indicare è quello nel quale si effettua la compensazione
del credito.