A)
I.R.Pe.F. - DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - D.LVO
47/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MINISTRO DELLE
FINANZE
B)
T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2001
A)
I.R.Pe.F. - DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - D.LVO
47/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MINISTRO DELLE
FINANZE
Con
il decreto legislativo 18 febbraio 2000 n° 47 è stato definito il riordino del
regime fiscale del trattamento di fine rapporto. Come è noto (cfr. suppl. n° 4
al Not. 1/2001) la nuova disciplina sulla tassazione si applica sulle quote di
T.F.R., comprese le relative anticipazioni, e sulle quote di altre indennità e
somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Tali
disposizioni sono state integrate e corrette, con effetto dal 1° gennaio 2001,
da un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 marzo
u.s., in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Sull'intero
complesso della riforma il Ministero delle Finanze ha recentemente diramato,
con la circolare n° 29/E del 20 marzo 2001, le attese istruzioni applicative
che sciolgono non pochi dei numerosi dubbi sorti nel periodo immediatamente
successivo all'operatività delle norme contenute nel decreto legislativo n.
47/2000.
Si
illustrano, qui di seguito, i punti di più diretto interesse per i sostituti di
imposta.
Modalità
di tassazione del T.F.R.
Secondo
i chiarimenti forniti dal Ministero la tassazione del T.F.R., costituito da
importi maturati sino al 31.12.2000 e da quote maturate successivamente a tale
data, dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
1)
Determinazione di un unico reddito di riferimento
A
tale fine deve essere sommato il T.F.R. maturato fino al 31 dicembre 2000,
comprensivo delle rivalutazioni maturate fino a tale data, delle eventuali
relative quote destinate al finanziamento delle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo n. 124/1993, e delle relative
anticipazioni già erogate, al T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla
data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle eventuali quote
destinate alle forme pensionistiche complementari, delle relative anticipazioni
erogate e al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva
maturate dal 1° gennaio 2001.
Tale
importo va diviso per il numero di anni e frazione di anno di maturazione del
T.F.R. e moltiplicato per 12.
2)
Determinazione di un'unica aliquota media
L'aliquota
media è unica e si ottiene dividendo l'imposta afferente il reddito di
riferimento, calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e relative
aliquote I.R.Pe.F. vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione
del T.F.R., per il reddito di riferimento stesso, e moltiplicando il risultato
per 100. Al riguardo è precisato che se il rapporto di lavoro cessa il 31
dicembre dell'anno A il diritto alla percezione sorge il 1° gennaio dell'anno B
e, pertanto, dovranno assumersi, per il calcolo dell'imposta, gli scaglioni di reddito
e le aliquote vigenti nell'anno B.
3)
Tassazione del T.F.R.
L'importo
dovuto a titolo di tassazione si ottiene applicando l'aliquota media, come
sopra determinata, alla base imponibile unica. Detta base è data dalla somma
della base imponibile del T.F.R. maturato fino al 31 dicembre 2000 (ridotta
dell'importo di lire 600.000 per ogni anno e, in proporzione, frazione di anno preso a base di
commisurazione) e della base imponibile del T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2001
(ridotta delle sole rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva).
Peraltro,
la tassazione relativamente alla quota capitale del T.F.R. e delle altre
indennità e somme maturate, dal 1° gennaio 2001, ha carattere provvisorio, in
quanto la nuova normativa prevede che l'imposta sarà successivamente
riliquidata dagli Uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di
tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla
percezione.
A
tal fine, la circolare precisa che, a decorrere dai redditi relativi all'anno 2001,
nelle certificazioni dei redditi da consegnare ai dipendenti, nonché nelle
dichiarazioni di Mod. 770 dovranno essere indicate separatamente le somme
maturate entro il 31 dicembre 2000 (per le quali la tassazione come sopra
determinata è a titolo definitivo) e le somme maturate dal 1° gennaio 2001.
Rivalutazioni
Con
effetto dal 1° gennaio 2001, le rivalutazioni annuali, di cui all'art. 2120,
comma 4, c.c. sono tassate distintamente dalle quote capitali T.F.R..
Sui
redditi derivanti dalle rivalutazioni si applica un'imposta sostitutiva
dell'I.R.Pe.F. nella misura dell'11%, che è imputata a riduzione del fondo per
il T.F.R..
L'imposta
è calcolata e versata dal sostituto d'imposta a partire dall'anno 2001.
In
particolare, entro il 16 dicembre di ciascun anno deve essere versato un
acconto dell'imposta sostitutiva pari al 90% delle rivalutazioni maturate
nell'anno solare precedente.
In
alternativa, il decreto correttivo approvato il 15 marzo u.s. consente di
calcolare l'acconto in via presuntiva, avendo riguardo al 90% delle
rivalutazioni che si stima maturino nello stesso anno per il quale l'acconto è
dovuto. Pertanto, il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, tra le
due modalità di calcolo dell'acconto quella che ritiene conveniente.
Il
saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'11% della rivalutazione effettivamente
maturata nell'anno considerato, dedotto quanto versato in sede di acconto, deve
essere corrisposto entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Il
Ministero delle Finanze ha chiarito che per il versamento delle somme in parola
deve essere utilizzato il Mod. F24.
Inoltre,
in occasione del versamento dell'imposta dell'11%, sia in acconto che in saldo,
può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della
legge n. 662/1996. Si tratta del noto credito d'imposta derivante dal
versamento, a titolo di acconto, delle imposte da trattenere ai lavoratori
dipendenti all'atto della corresponsione del trattamento di fine rapporto,
effettuato dalle imprese negli anni '97 e '98.
Il
credito d'imposta può essere utilizzato in occasione del versamento
dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R., senza alcun limite di
importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla
relativa normativa.
Detrazioni
d'imposta
In
sede di determinazione della ritenuta d'imposta sulla quota capitale del T.F.R.
maturata dal 1° gennaio 2001, devono essere riconosciute determinate detrazioni
d'imposta.
Detrazione
spettante per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva sino
a due anni.
In
particolare, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva
non superiore a 2 anni, l'imposta è diminuita di lire 120.000 per ciascun anno.
Per i periodi inferiori all'anno tale importo è rapportato a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro (es. part-time), la somma è
proporzionalmente ridotta.
Se
tali rapporti di lavoro sono iniziati prima del 2001, la detrazione di 120.000
lire compete solo per tale anno, mentre per i periodi precedenti spetta la
deduzione della base imponibile (pari a lire 600.000) prevista dall'art. 17
T.U.I.R., vecchio testo.
Il
Ministero precisa che la detrazione compete esclusivamente per i T.F.R.
liquidati a seguito di cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata effettiva non superiore a 2 anni, compresi i contratti di formazione e
lavoro.
La
stessa non spetta, invece, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, che
siano stati trasformati, senza liquidazione del T.F.R., in contratti a tempo
indeterminato.
Inoltre,
non rilevano gli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro ai
sensi dell'art. 2110 cod. civ. (malattia, maternità, ecc.), in quanto la
detrazione è comunque riconosciuta solo in relazione alla durata effettiva del
rapporto, senza tener conto dei periodi di sospensione.
Detrazione
spettante per rapporti di lavoro che cessano nel periodo 1.1.2001 - 31.12.2005.
I
rapporti di lavoro, che cessano nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2001 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fruiscono di una detrazione di importo
pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel predetto arco
temporale. Anche tale detrazione va ragguagliata in relazione ai periodi di
durata effettiva del rapporto, senza tener conto dei periodi di sospensione.
Per i periodi inferiori all'anno tale importo è rapportato a mese; inoltre, se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario
previsto dal C.C.N.L., la detrazione è proporzionalmente ridotta.
Tale
detrazione si cumula con quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo
determinato.
Entrambe
le detrazioni in parola non competono per le somme liquidate a titolo di
anticipazione.
Anticipazioni
e acconti
Dal
1° gennaio 2001, sulle anticipazioni e sugli acconti deve essere determinata
l'aliquota con gli stessi criteri previsti per il T.F.R., salvo conguaglio
all'atto della liquidazione definitiva.
In
caso di anticipazione, ai fini della determinazione dell'aliquota, occorre
prendere in considerazione, per individuare il reddito di riferimento,
l'ammontare del T.F.R. maturato (nel precedente regime si assumeva, invece, l'ammontare
dell'anticipazione richiesta), aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche complementari e delle anticipazioni eventualmente già erogate e
al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Sul
punto, il Ministero delle Finanze ha precisato che la tassazione separata delle
anticipazioni di T.F.R., che ha natura provvisoria, in quanto soggetta a
conguaglio in sede di corresponsione del T.F.R., potrà essere effettuata
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'art. 17, comma
1, del T.U.I.R., assumendo, ai fini del calcolo del reddito di riferimento,
l'importo del T.F.R. maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data
della richiesta dell'anticipazione, invece del trattamento di fine rapporto
maturato alla data della richiesta.
Ciò
al dichiarato fine di semplificare gli adempimenti del sostituto d'imposta.
Qualora
il sostituto d'imposta opti per tale soluzione, anche l'imposta relativa al
reddito di riferimento dovrà essere calcolata sulla base degli scaglioni e
delle aliquote vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente la data della
richiesta dell'anticipazione.
Il
Ministero, inoltre, ha precisato, sulla scorta delle modifiche introdotte dal
decreto correttivo, che per le anticipazioni di ammontare non superiore al
T.F.R. maturato al 31 dicembre 2000, al netto delle eventuali quote destinate
alle forme di previdenza di cui al decreto legislativo n. 124/1993, la base
imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto della deduzione
spettante per ogni anno e frazione di anno preso a base di commisurazione fino
a tale data (L. 600.000 annue).
Per
la parte di anticipazione eccedente il TFR maturato al 31 dicembre 2000, la
base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva ad esso riferibili (11%).
In
altri termini, anche al fine della tassazione delle anticipazioni occorre
determinare un unico reddito di riferimento, un'unica aliquota ed applicare la
stessa su un'unica base imponibile. Quest'ultima è costituita dalla somma delle
basi imponibili come più sopra determinate.
Altre
indennità e somme
L'art.
17, comma 2, nuovo testo, del T.U.I.R. prevede che le altre indennità e somme,
indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16 (indennità di preavviso,
incentivi all'esodo, integrazioni di T.F.R., ecc.) sono assoggettate per il
loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori eventualmente
dovuti, con la stessa aliquota determinata per il T.F.R..
Sul
punto, il Dicastero precisa che le aliquote I.R.Pe.F. applicabili sono sempre
quelle vigenti nel periodo in cui è maturato il diritto alla percezione del
trattamento di fine rapporto, a prescindere dalla circostanza che la percezione
delle suddette indennità avvenga successivamente alla percezione del T.F.R..
Relativamente
all'imposta dovuta sulle altre indennità e somme non competono detrazioni
d'imposta.
Riliquidazione
da parte degli uffici finanziari
Come
accennato, la tassazione della quota capitale del T.F.R. maturata dal 1°
gennaio 2001 ad opera del sostituto d'imposta non ha carattere definitivo, e al
riguardo, l'art. 17, comma 1, del T.U.I.R. prevede che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla
riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del
contribuente relativa ai 5 anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto
alla percezione.
A
tal fine gli Uffici finanziari devono procedere, entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta, a determinare la predetta aliquota media, effettuando il rapporto
tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del
contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti
d'imposta, di ciascuno dei 5 anni precedenti, e la somma dei redditi stessi.
In
esito alle operazioni di riliquidazione, gli Uffici dovranno procedere ad
iscrivere a ruolo o, viceversa, a rimborsare rispettivamente le maggiori o
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Secondo
le indicazioni ministeriali, le operazioni di riliquidazione si applicano al
T.F.R. e alle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) del
T.U.I.R., e in particolare:
-
al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data
della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative anticipazioni
già erogate;
-
alle altre indennità e somme connesse o meno alla cessazione del rapporto di
lavoro, ma commisurate alla durata del medesimo, maturate dal 1° gennaio 2001
fino alla data della cessazione del rapporto, comprensive delle relative
anticipazioni;
-
alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto (ad
esempio, incentivi all'esodo), che saranno riliquidate nella stessa proporzione
del T.F.R. da riliquidare.
Non
sono oggetto di riliquidazione le anticipazioni.
Infine,
il Ministero precisa, opportunamente, che gli Uffici finanziari procederanno,
comunque, a riliquidare i T.F.R. erogati dal 1° gennaio 2001 fino alla data di
emanazione della circolare 20 marzo 2001, n. 29, senza che sia necessario alcun
ulteriore adempimento del sostituto d'imposta. Gli stessi Uffici procederanno
direttamente a rimborsare le maggiori imposte applicate ovvero ad iscrivere a
ruolo le ulteriori imposte dovute, senza applicazione di sanzioni nei confronti
del sostituto.
B)
T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2001
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di febbraio 2001 è risultato pari a 114,3.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 2000 e quello di febbraio 2001 risulta
che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio
2001 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre
2000 è pari a:
1,008452