A) I.R.Pe.F. - DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - D.LVO 47/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MINISTRO DELLE FINANZE

B) T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2001

 

 

A) I.R.Pe.F. - DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - D.LVO 47/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Con il decreto legislativo 18 febbraio 2000 n° 47 è stato definito il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto. Come è noto (cfr. suppl. n° 4 al Not. 1/2001) la nuova disciplina sulla tassazione si applica sulle quote di T.F.R., comprese le relative anticipazioni, e sulle quote di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Tali disposizioni sono state integrate e corrette, con effetto dal 1° gennaio 2001, da un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 marzo u.s., in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sull'intero complesso della riforma il Ministero delle Finanze ha recentemente diramato, con la circolare n° 29/E del 20 marzo 2001, le attese istruzioni applicative che sciolgono non pochi dei numerosi dubbi sorti nel periodo immediatamente successivo all'operatività delle norme contenute nel decreto legislativo n. 47/2000.

Si illustrano, qui di seguito, i punti di più diretto interesse per i sostituti di imposta.

Modalità di tassazione del T.F.R.

Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero la tassazione del T.F.R., costituito da importi maturati sino al 31.12.2000 e da quote maturate successivamente a tale data, dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1) Determinazione di un unico reddito di riferimento

A tale fine deve essere sommato il T.F.R. maturato fino al 31 dicembre 2000, comprensivo delle rivalutazioni maturate fino a tale data, delle eventuali relative quote destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124/1993, e delle relative anticipazioni già erogate, al T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle eventuali quote destinate alle forme pensionistiche complementari, delle relative anticipazioni erogate e al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva maturate dal 1° gennaio 2001.

Tale importo va diviso per il numero di anni e frazione di anno di maturazione del T.F.R. e moltiplicato per 12.

2) Determinazione di un'unica aliquota media

L'aliquota media è unica e si ottiene dividendo l'imposta afferente il reddito di riferimento, calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e relative aliquote I.R.Pe.F. vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del T.F.R., per il reddito di riferimento stesso, e moltiplicando il risultato per 100. Al riguardo è precisato che se il rapporto di lavoro cessa il 31 dicembre dell'anno A il diritto alla percezione sorge il 1° gennaio dell'anno B e, pertanto, dovranno assumersi, per il calcolo dell'imposta, gli scaglioni di reddito e le aliquote vigenti nell'anno B.

3) Tassazione del T.F.R.

L'importo dovuto a titolo di tassazione si ottiene applicando l'aliquota media, come sopra determinata, alla base imponibile unica. Detta base è data dalla somma della base imponibile del T.F.R. maturato fino al 31 dicembre 2000 (ridotta dell'importo di lire 600.000 per ogni anno e, in proporzione,  frazione di anno preso a base di commisurazione) e della base imponibile del T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2001 (ridotta delle sole rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva).

Peraltro, la tassazione relativamente alla quota capitale del T.F.R. e delle altre indennità e somme maturate, dal 1° gennaio 2001, ha carattere provvisorio, in quanto la nuova normativa prevede che l'imposta sarà successivamente riliquidata dagli Uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

A tal fine, la circolare precisa che, a decorrere dai redditi relativi all'anno 2001, nelle certificazioni dei redditi da consegnare ai dipendenti, nonché nelle dichiarazioni di Mod. 770 dovranno essere indicate separatamente le somme maturate entro il 31 dicembre 2000 (per le quali la tassazione come sopra determinata è a titolo definitivo) e le somme maturate dal 1° gennaio 2001.

Rivalutazioni

Con effetto dal 1° gennaio 2001, le rivalutazioni annuali, di cui all'art. 2120, comma 4, c.c. sono tassate distintamente dalle quote capitali T.F.R..

Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni si applica un'imposta sostitutiva dell'I.R.Pe.F. nella misura dell'11%, che è imputata a riduzione del fondo per il T.F.R..

L'imposta è calcolata e versata dal sostituto d'imposta a partire dall'anno 2001.

In particolare, entro il 16 dicembre di ciascun anno deve essere versato un acconto dell'imposta sostitutiva pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente.

In alternativa, il decreto correttivo approvato il 15 marzo u.s. consente di calcolare l'acconto in via presuntiva, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che si stima maturino nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Pertanto, il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, tra le due modalità di calcolo dell'acconto quella che ritiene conveniente.

Il saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'11% della rivalutazione effettivamente maturata nell'anno considerato, dedotto quanto versato in sede di acconto, deve essere corrisposto entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Il Ministero delle Finanze ha chiarito che per il versamento delle somme in parola deve essere utilizzato il Mod. F24.

Inoltre, in occasione del versamento dell'imposta dell'11%, sia in acconto che in saldo, può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996. Si tratta del noto credito d'imposta derivante dal versamento, a titolo di acconto, delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione del trattamento di fine rapporto, effettuato dalle imprese negli anni '97 e '98.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in occasione del versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R., senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla relativa normativa.

Detrazioni d'imposta

In sede di determinazione della ritenuta d'imposta sulla quota capitale del T.F.R. maturata dal 1° gennaio 2001, devono essere riconosciute determinate detrazioni d'imposta.

Detrazione spettante per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva sino a due anni.

In particolare, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a 2 anni, l'imposta è diminuita di lire 120.000 per ciascun anno. Per i periodi inferiori all'anno tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (es. part-time), la somma è proporzionalmente ridotta.

Se tali rapporti di lavoro sono iniziati prima del 2001, la detrazione di 120.000 lire compete solo per tale anno, mentre per i periodi precedenti spetta la deduzione della base imponibile (pari a lire 600.000) prevista dall'art. 17 T.U.I.R., vecchio testo.

Il Ministero precisa che la detrazione compete esclusivamente per i T.F.R. liquidati a seguito di cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, compresi i contratti di formazione e lavoro.

La stessa non spetta, invece, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, che siano stati trasformati, senza liquidazione del T.F.R., in contratti a tempo indeterminato.

Inoltre, non rilevano gli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. (malattia, maternità, ecc.), in quanto la detrazione è comunque riconosciuta solo in relazione alla durata effettiva del rapporto, senza tener conto dei periodi di sospensione.

Detrazione spettante per rapporti di lavoro che cessano nel periodo 1.1.2001 - 31.12.2005.

I rapporti di lavoro, che cessano nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fruiscono di una detrazione di importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel predetto arco temporale. Anche tale detrazione va ragguagliata in relazione ai periodi di durata effettiva del rapporto, senza tener conto dei periodi di sospensione. Per i periodi inferiori all'anno tale importo è rapportato a mese; inoltre, se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dal C.C.N.L., la detrazione è proporzionalmente ridotta.

Tale detrazione si cumula con quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Entrambe le detrazioni in parola non competono per le somme liquidate a titolo di anticipazione.

Anticipazioni e acconti

Dal 1° gennaio 2001, sulle anticipazioni e sugli acconti deve essere determinata l'aliquota con gli stessi criteri previsti per il T.F.R., salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.

In caso di anticipazione, ai fini della determinazione dell'aliquota, occorre prendere in considerazione, per individuare il reddito di riferimento, l'ammontare del T.F.R. maturato (nel precedente regime si assumeva, invece, l'ammontare dell'anticipazione richiesta), aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari e delle anticipazioni eventualmente già erogate e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Sul punto, il Ministero delle Finanze ha precisato che la tassazione separata delle anticipazioni di T.F.R., che ha natura provvisoria, in quanto soggetta a conguaglio in sede di corresponsione del T.F.R., potrà essere effettuata mediante l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del T.U.I.R., assumendo, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, l'importo del T.F.R. maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della richiesta dell'anticipazione, invece del trattamento di fine rapporto maturato alla data della richiesta.

Ciò al dichiarato fine di semplificare gli adempimenti del sostituto d'imposta.

Qualora il sostituto d'imposta opti per tale soluzione, anche l'imposta relativa al reddito di riferimento dovrà essere calcolata sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente la data della richiesta dell'anticipazione.

Il Ministero, inoltre, ha precisato, sulla scorta delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, che per le anticipazioni di ammontare non superiore al T.F.R. maturato al 31 dicembre 2000, al netto delle eventuali quote destinate alle forme di previdenza di cui al decreto legislativo n. 124/1993, la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto della deduzione spettante per ogni anno e frazione di anno preso a base di commisurazione fino a tale data (L. 600.000 annue).

Per la parte di anticipazione eccedente il TFR maturato al 31 dicembre 2000, la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva ad esso riferibili (11%).

In altri termini, anche al fine della tassazione delle anticipazioni occorre determinare un unico reddito di riferimento, un'unica aliquota ed applicare la stessa su un'unica base imponibile. Quest'ultima è costituita dalla somma delle basi imponibili come più sopra determinate.

Altre indennità e somme

L'art. 17, comma 2, nuovo testo, del T.U.I.R. prevede che le altre indennità e somme, indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16 (indennità di preavviso, incentivi all'esodo, integrazioni di T.F.R., ecc.) sono assoggettate per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori eventualmente dovuti, con la stessa aliquota determinata per il T.F.R..

Sul punto, il Dicastero precisa che le aliquote I.R.Pe.F. applicabili sono sempre quelle vigenti nel periodo in cui è maturato il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, a prescindere dalla circostanza che la percezione delle suddette indennità avvenga successivamente alla percezione del T.F.R..

Relativamente all'imposta dovuta sulle altre indennità e somme non competono detrazioni d'imposta.

Riliquidazione da parte degli uffici finanziari

Come accennato, la tassazione della quota capitale del T.F.R. maturata dal 1° gennaio 2001 ad opera del sostituto d'imposta non ha carattere definitivo, e al riguardo, l'art. 17, comma 1, del T.U.I.R. prevede  che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai 5 anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione.

A tal fine gli Uffici finanziari devono procedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, a determinare la predetta aliquota media, effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei 5 anni precedenti, e la somma dei redditi stessi.

In esito alle operazioni di riliquidazione, gli Uffici dovranno procedere ad iscrivere a ruolo o, viceversa, a rimborsare rispettivamente le maggiori o minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Secondo le indicazioni ministeriali, le operazioni di riliquidazione si applicano al T.F.R. e alle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) del T.U.I.R., e in particolare:

- al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative anticipazioni già erogate;

- alle altre indennità e somme connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del medesimo, maturate dal 1° gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto, comprensive delle relative anticipazioni;

- alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto (ad esempio, incentivi all'esodo), che saranno riliquidate nella stessa proporzione del T.F.R. da riliquidare.

Non sono oggetto di riliquidazione le anticipazioni.

Infine, il Ministero precisa, opportunamente, che gli Uffici finanziari procederanno, comunque, a riliquidare i T.F.R. erogati dal 1° gennaio 2001 fino alla data di emanazione della circolare 20 marzo 2001, n. 29, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento del sostituto d'imposta. Gli stessi Uffici procederanno direttamente a rimborsare le maggiori imposte applicate ovvero ad iscrivere a ruolo le ulteriori imposte dovute, senza applicazione di sanzioni nei confronti del sostituto.

 

B) T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2001

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di febbraio 2001 è risultato pari a 114,3.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 2000 e quello di febbraio 2001 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2001 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2000 è pari a:

 

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