A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999:

- Esoneri parziali - Ulteriori istruzioni per il versamento dei contributi esonerativi

- Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti - Non applicabilità' della disciplina dell'esonero parziale

B) LEGGE 297/82- INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2001.

 

 

A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999

Esoneri parziali ulteriori istruzioni per il versamento dei contribut esonerativi

L'articolo 5 della legge n° 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro, che per le speciali condizioni della loro attività lavorativa non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono chiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili istituito dall'articolo 14 della legge stessa, un contributo pari a £ 25.000 per ciascuna unità non assunta e per ciascun giorno lavorativo. Il Ministero del Lavoro, con decreto n.357 del 7 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 4 dicembre 2000, ha emanato l'apposito regolamento che disciplina la materia ed ha indicato le modalità e gli adempimenti cui attenersi al fine di fruire dell'istituto dell'esonero. La Giunta della Regione Lombardia, con delibera del 5 maggio 2000, ha dettato gli indirizzi operativi necessari per il versamento dei contributi esonerativi in parola (cfr. nota suppl.n°1 al Notiziario n°12/2000).

In data 22 febbraio 2001 con decreto n°3976 la Regione Lombardia ha stabilito ulteriori specificazioni concernenti i criteri e gli indirizzi applicativi in materia di pagamento, riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni in caso di omissione, di cui all'articolo 5 legge 68/99, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Nel rammentare che i versamenti in parola devono essere effettuati sul c/c.p. n° 54391206 intestato a REGIONE LOMBARDIA - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI indicando sul retro del bollettino la causale del versamento, si riepilogano, qui di seguito, i contenuti principali del decreto di cui si tratta.

Misura del contributo, decorrenza e termini di versamento

Misura

Il contributo esonerativo è pari a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo effettivamente lavorato e riferito a ciascuna unità non assunta in relazione all'esonero concesso.

Agli effetti del conteggio dei giorni lavorativi:

- in ciascuna settimana si considerano cinque giorni;

- non si computano le festività previste dalle disposizioni di legge e dal CCNL applicato (si intende in quanto coincidenti con i giorni in cui è preordinata l'attività lavorativa).

Decorrenza

Il contributo si calcola a partire dalla data di presentazione della domanda di parziale esonero al Servizio provinciale competente.

L'obbligo contributivo decorre, quindi, dal momento della presentazione dell'istanza.

Termini di versamento

Il contributo è dovuto per ciascuno degli anni di validità del provvedimento di esonero. E' versato ogni anno in due rate semestrali posticipate con scadenza rispettivamente:

- 16 luglio (per il semestre gennaio-giugno);

- 16 gennaio (per il semestre luglio-dicembre).

Limitatamente ai contributi esonerativi riferiti all'anno 2000 (per quelle aziende che abbiano presentato domanda ai sensi della legge n. 68/99 con decorrenza dall'anno 2000) il versamento deve essere effettuato in unica soluzione e senza alcuna maggiorazione, entro il 16 luglio 2001.

Nel caso in cui il datore di lavoro richieda la certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge n. 68/99, al fine di partecipare a gare pubbliche, d'intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, deve versare il contribuito esonerativo relativo al semestre in corso alla data di richiesta della certificazione di ottemperanza - in deroga alle decorrenze sopra evidenziate - contestualmente alla presentazione della domanda di certificazione.

Sanzioni amministrative: modalità di versamento

Gli importi delle sanzioni amministrative, previste dalla legge n.68/99, devono essere versati sul "Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili" di cui sopra: sul bollettino di conto corrente postale n. 54391206, anche in questo caso, deve essere indicata la causale del versamento.

Tale modalità vale non solo per il versamento della sanzione amministrativa prevista per il caso d'inadempimento alla diffida dell'Ispettorato a versare il contributo esonerativo, ma, altresì, per il versamento delle rimanenti sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/99 che dovranno, pertanto, affluire a detto Fondo sul conto corrente postale n. 54391206, avendo cura, come rilevato, di specificare sul retro del bollettino la causale.

Prospetto riepilogativo annuale

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i datori di lavoro che hanno versato contributi esonerativi sono tenuti a presentare al Servizio della Provincia competente (per la Provincia di Brescia, Ufficio di collocamento obbligatorio, in Brescia, Via Cefalonia n.50, 2° piano) un "prospetto riepilogativo annuale" in cui deve essere specificato, distintamente per i due semestri solari dell'anno precedente:

- il numero di giornate-uomo per le quali vige l'esonero;

- la data e l'importo di ciascun versamento effettuato.

Esoneri parziali concessi in vigenza della legge n. 482/1968

Si ricorda che secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D.P.R. 33/2000, fino al 2 giugno 2001, conservano validità le autorizzazioni agli esoneri parziali concesse ai sensi della legge n. 482/1968. I provvedimenti in parola non comportano, come noto, l'obbligo del versamento del contributo esonerativo.

Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti - Non applicabilità' della disciplina dell'esonero parziale.

La Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro, con nota del 3 aprile 2001, ha negato l'applicabilità dell'esonero parziale alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. Ad avviso del citato Dicastero, infatti, per tali imprese l'esonero parziale, che può essere concesso fino ad una percentuale massima del 60% della quota di riserva, comporterebbe un esonero totale dagli obblighi occupazionali, in contrasto con le finalità previste dalla legge 68/99: le imprese suddette infatti sono tenute, al verificarsi delle note condizioni, all'assunzione di n. 1 disabile.

 

B) LEGGE 297/82- INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2001

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di marzo 2001, è risultato pari a 114,4.

Pertanto dal rapporto tra l'indice di dicembre 2000 e quello di marzo 2001 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2001 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2000 è pari a:

 

1,010364