A)
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999:
-
Esoneri parziali - Ulteriori istruzioni per il versamento dei contributi
esonerativi
-
Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti - Non applicabilità' della
disciplina dell'esonero parziale
B)
LEGGE 297/82- INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2001.
A)
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999
Esoneri
parziali ulteriori istruzioni per il versamento dei contribut esonerativi
L'articolo
5 della legge n° 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro, che per le speciali
condizioni della loro attività lavorativa non possono occupare l'intera
percentuale di disabili, possono chiedere di essere parzialmente esonerati
dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili istituito dall'articolo 14 della legge stessa, un contributo pari
a £ 25.000 per ciascuna unità non assunta e per ciascun giorno lavorativo. Il
Ministero del Lavoro, con decreto n.357 del 7 luglio 2000 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.283 del 4 dicembre 2000, ha emanato l'apposito regolamento
che disciplina la materia ed ha indicato le modalità e gli adempimenti cui
attenersi al fine di fruire dell'istituto dell'esonero. La Giunta della Regione
Lombardia, con delibera del 5 maggio 2000, ha dettato gli indirizzi operativi
necessari per il versamento dei contributi esonerativi in parola (cfr. nota
suppl.n°1 al Notiziario n°12/2000).
In
data 22 febbraio 2001 con decreto n°3976 la Regione Lombardia ha stabilito
ulteriori specificazioni concernenti i criteri e gli indirizzi applicativi in
materia di pagamento, riscossione e versamento dei contributi esonerativi e
delle sanzioni in caso di omissione, di cui all'articolo 5 legge 68/99, al
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Nel rammentare che i versamenti
in parola devono essere effettuati sul c/c.p. n° 54391206 intestato a REGIONE
LOMBARDIA - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI indicando sul retro
del bollettino la causale del versamento, si riepilogano, qui di seguito, i
contenuti principali del decreto di cui si tratta.
Misura
del contributo, decorrenza e termini di versamento
Misura
Il
contributo esonerativo è pari a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo
effettivamente lavorato e riferito a ciascuna unità non assunta in relazione
all'esonero concesso.
Agli
effetti del conteggio dei giorni lavorativi:
-
in ciascuna settimana si considerano cinque giorni;
-
non si computano le festività previste dalle disposizioni di legge e dal CCNL
applicato (si intende in quanto coincidenti con i giorni in cui è preordinata
l'attività lavorativa).
Decorrenza
Il
contributo si calcola a partire dalla data di presentazione della domanda di
parziale esonero al Servizio provinciale competente.
L'obbligo
contributivo decorre, quindi, dal momento della presentazione dell'istanza.
Termini
di versamento
Il
contributo è dovuto per ciascuno degli anni di validità del provvedimento di
esonero. E' versato ogni anno in due rate semestrali posticipate con scadenza
rispettivamente:
-
16 luglio (per il semestre gennaio-giugno);
-
16 gennaio (per il semestre luglio-dicembre).
Limitatamente
ai contributi esonerativi riferiti all'anno 2000 (per quelle aziende che
abbiano presentato domanda ai sensi della legge n. 68/99 con decorrenza
dall'anno 2000) il versamento deve essere effettuato in unica soluzione e senza
alcuna maggiorazione, entro il 16 luglio 2001.
Nel
caso in cui il datore di lavoro richieda la certificazione di ottemperanza di
cui all'articolo 17 della legge n. 68/99, al fine di partecipare a gare
pubbliche, d'intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, deve versare il contribuito esonerativo relativo al semestre
in corso alla data di richiesta della certificazione di ottemperanza - in
deroga alle decorrenze sopra evidenziate - contestualmente alla presentazione
della domanda di certificazione.
Sanzioni
amministrative: modalità di versamento
Gli
importi delle sanzioni amministrative, previste dalla legge n.68/99, devono
essere versati sul "Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili"
di cui sopra: sul bollettino di conto corrente postale n. 54391206, anche in
questo caso, deve essere indicata la causale del versamento.
Tale
modalità vale non solo per il versamento della sanzione amministrativa prevista
per il caso d'inadempimento alla diffida dell'Ispettorato a versare il
contributo esonerativo, ma, altresì, per il versamento delle rimanenti sanzioni
amministrative previste dalla legge n. 68/99 che dovranno, pertanto, affluire a
detto Fondo sul conto corrente postale n. 54391206, avendo cura, come rilevato,
di specificare sul retro del bollettino la causale.
Prospetto
riepilogativo annuale
Entro
il 31 gennaio di ogni anno, i datori di lavoro che hanno versato contributi
esonerativi sono tenuti a presentare al Servizio della Provincia competente
(per la Provincia di Brescia, Ufficio di collocamento obbligatorio, in Brescia,
Via Cefalonia n.50, 2° piano) un "prospetto riepilogativo annuale" in
cui deve essere specificato, distintamente per i due semestri solari dell'anno
precedente:
-
il numero di giornate-uomo per le quali vige l'esonero;
-
la data e l'importo di ciascun versamento effettuato.
Esoneri
parziali concessi in vigenza della legge n. 482/1968
Si
ricorda che secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D.P.R. 33/2000,
fino al 2 giugno 2001, conservano validità le autorizzazioni agli esoneri
parziali concesse ai sensi della legge n. 482/1968. I provvedimenti in parola
non comportano, come noto, l'obbligo del versamento del contributo esonerativo.
Imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti - Non applicabilità' della disciplina
dell'esonero parziale.
La
Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro, con nota del 3
aprile 2001, ha negato l'applicabilità dell'esonero parziale alle imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti. Ad avviso del citato Dicastero, infatti, per
tali imprese l'esonero parziale, che può essere concesso fino ad una
percentuale massima del 60% della quota di riserva, comporterebbe un esonero
totale dagli obblighi occupazionali, in contrasto con le finalità previste
dalla legge 68/99: le imprese suddette infatti sono tenute, al verificarsi
delle note condizioni, all'assunzione di n. 1 disabile.
B)
LEGGE 297/82- INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI MARZO 2001
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
ed impiegati per il mese di marzo 2001, è risultato pari a 114,4.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice di dicembre 2000 e quello di marzo 2001 risulta che
il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2001 del
trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2000 è pari
a:
1,010364