INPS - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - BENEFICI CONTRIBUTIVI - INDICAZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO

 

Come noto la Commissione Europea ha dichiarato illegittimo il regime degli sgravi contributivi previsti dalla legislazione italiana per la stipula dei contratti di formazione lavoro. La Commissione, inoltre, ha individuato i criteri che rendono compatibili con l'ordinamento comunitario, le agevolazioni contributive concesse dalla normativa italiana ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani con tale tipo di contratto.

Il Ministero del Lavoro, con circolare 15 febbraio 2000 e successiva lettera circolare 22 giugno 2000 aveva diramato le disposizioni applicative della decisione europea (cfr. suppl. n.1 al notiziario n.4/2000 e notiziario n.8-9/2000).

L'Inps con la circolare n.85/2001, oltre a confermare le note indicazioni ministeriali, ha dettato le modalità operative cui devono attenersi i datori di lavoro per l'assolvimento degli obblighi contributivi al fine di beneficiare degli sgravi recependo i criteri enunciati dalla Commissione Europea.Tali criteri, come precisato dall'Istituto, comportano che, qualora la legislazione nazionale stabilisca un beneficio superiore al 25%, lo sgravio contributivo si divida in due parti. La prima, fino la 25%, è sempre legittima se sono verificati i requisiti posti dalla legislazione italiana. La seconda, ossia quella parte che eccede il 25%, compete solo in presenza dei requisiti enunciati dalla Commissione. Pertanto l'agevolazione contributiva piena (che spetta, come noto, ai contratti stipulati da imprese artigiane e da imprese operanti nel Mezzogiorno) compete solo quando, essendo previsto dalla legislazione italiana un beneficio contributivo superiore al 25%, i contratti di cui si parla sono stipulati con:

1) giovani e laureati solo se di età rispettivamente inferiore a 25 anni e inferiore a 30 anni;

2) disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino al limite di 32 anni non compiuti;

3) a prescindere dai requisiti indicati nei punti 1) e 2) , sono ammessi ai contratti pienamente agevolati i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del CFL realizzi un incremento netto di occupazione.

Ai fini dell'incremento del numero dei dipendenti occorre far riferimento alla media degli occupati nei 6 mesi precedenti la trasformazione del contratto.

Va sottolineato che tutti i criteri illustrati sono alternativi: ciascuno di essi, anche isolatamente, è sufficiente a legittimare la riduzione contributiva.

Nel riepilogare qui di seguito i contenuti della circolare Inps in parola, si sottolinea che le imprese interessate, dovranno attenersi alle disposizioni dettate dall'Istituto a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di "giugno 2001", che, come noto, deve essere presentata entro il 16 luglio 2001.

 

Imprese industriali ubicate nel centro - nord.

L'Inps precisa che lo sgravio contributivo nella misura del 25% è sempre legittimo a prescindere dall'esistenza o meno, dei requisiti introdotti dalla decisione comunitaria, purché, ovviamente, siano rispettate le condizioni fissate dalla normativa nazionale. Pertanto i datori di lavoro in parola, aventi titolo, in base alla normativa vigente, esclusivamente alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad operare secondo le usuali modalità fino ad ora seguite.

 

Imprese artigiane ovunque ubicate e imprese operanti nel Mezzogiorno.

Si tratta dei datori di lavoro cui, secondo la normativa nazionale, spetterebbe un beneficio contributivo superiore al 25%. Peraltro, per tali datori di lavoro, si possono presentare diverse fattispecie.

a) Contratti di formazione e lavoro stipulati nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 1) - età - e 2) - disoccupazione di lunga durata - fissati dalla Commissione Europea.

I datori di lavoro in epigrafe, tenuti al versamento della contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "53" e codici "S140" e "S150", secondo le consuete modalità.

b) Contratti di formazione e lavoro stipulati nel rispetto del requisito di cui al punto 3) fissato dalla Commissione Europea: incremento netto di occupazione in seguito a trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro in oggetto, durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, verseranno i contributi nella misura agevolata generalizzata del 25%, attenendosi alle modalità più avanti specificate ed indicate al successivo punto c).

Avvenuta la trasformazione del contratto, i datori di lavoro indicheranno i lavoratori precedentemente in CFL secondo le consuete modalità (rigo 10 per il personale con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di impiegato).

Per quanto attiene il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante, le aziende opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare dell'importo come sopra calcolato e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L990";

- indicheranno, nella denuncia con la quale viene operato il conguaglio, il numero dei dipendenti interessati alle operazioni di recupero e lo riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "CT00"; nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili cui si riferisce il conguaglio.

Stante la finalità statistica dell'indicazione, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "somme a debito".

Le suddette operazioni di conguaglio dovranno essere, ovviamente, correlate alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'intero periodo di CFL.

I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti, recupereranno l'importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della quota di contribuzione a loro carico.

Si sottolinea infine che i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere alla competente Sede dell'Istituto copia della comunicazione inviata ai competenti Uffici del lavoro, comprovante l'avvenuta trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, corredata da apposita dichiarazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di autocertificazioni, attestante la realizzazione, a seguito della trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

c) Contratti di formazione e lavoro stipulati senza l'osservanza dei requisiti indicati dalla Commissione Europea.

Si tratta dei contratti stipulati da datori di lavoro cui, secondo la normativa nazionale, spetterebbe un beneficio contributivo superiore al 25%, ma posti in essere senza l'osservanza dei requisiti indicati dalla Commissione Europea. In questo caso il beneficio contributivo spetta nella sola del misura del 25%. Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, i datori di lavoro in oggetto si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" "65" che assume il nuovo significato di "lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio generalizzato del 25%";

- determineranno l'importo del beneficio pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L525" preceduto dalla dicitura "RID.GEN.25% CFL".

d) La regola del "de minimis".

Al di fuori e prescindendo dai requisiti dettati dalla Commissione Europea, l'INPS, richiamando quanto affermato dal Ministero del Lavoro, ribadisce che è possibile usufruire di benefici contributivi superiori al 25%, previsti dalla sola legislazione italiana, quando i benefici stessi nel corso di tre anni non superano l'importo massimo di 100.000 Euro. Infatti nel limite di tale importo la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. Al fine del raggiungimento dell'importo massimo si deve tener conto degli aiuti nazionali, regionali o locali percepiti nel periodo cui si riferisce la richiesta di agevolazione.

I datori di lavoro che, per i lavoratori assunti con CFL, intendono usufruire della riduzione contributiva spettante secondo la regola "de minimis" dovranno:

- darne comunicazione alla competente sede dell'Istituto;

- presentare, altresì, apposita dichiarazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di autocertificazioni. Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio computato dal primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di fruizione dell'agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro ovunque operanti che, relativamente ai lavoratori assunti con CFL, accedono al beneficio contributivo "pienamente agevolato" secondo la regola "de minimis", per il versamento dei contributi nella diversa misura loro spettante, si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "69" avente il significato di "lavoratori assunti con CFL secondo la regola "de minimis";

- determineranno l'importo del beneficio loro spettante e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei seguenti codici di nuova istituzione:

 

Codice quadro "D"  Significato

L.900       "Rid. Contr. Totale" per i lavoratori relativamente ai quali il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti

L.950       "Rid. Contr. 50%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico