INPS
- CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - BENEFICI CONTRIBUTIVI - INDICAZIONI
OPERATIVE DELL'ISTITUTO
Come
noto la Commissione Europea ha dichiarato illegittimo il regime degli sgravi
contributivi previsti dalla legislazione italiana per la stipula dei contratti
di formazione lavoro. La Commissione, inoltre, ha individuato i criteri che
rendono compatibili con l'ordinamento comunitario, le agevolazioni contributive
concesse dalla normativa italiana ai datori di lavoro per l'assunzione di
giovani con tale tipo di contratto.
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 15 febbraio 2000 e successiva lettera
circolare 22 giugno 2000 aveva diramato le disposizioni applicative della
decisione europea (cfr. suppl. n.1 al notiziario n.4/2000 e notiziario
n.8-9/2000).
L'Inps
con la circolare n.85/2001, oltre a confermare le note indicazioni
ministeriali, ha dettato le modalità operative cui devono attenersi i datori di
lavoro per l'assolvimento degli obblighi contributivi al fine di beneficiare
degli sgravi recependo i criteri enunciati dalla Commissione Europea.Tali
criteri, come precisato dall'Istituto, comportano che, qualora la legislazione
nazionale stabilisca un beneficio superiore al 25%, lo sgravio contributivo si
divida in due parti. La prima, fino la 25%, è sempre legittima se sono
verificati i requisiti posti dalla legislazione italiana. La seconda, ossia
quella parte che eccede il 25%, compete solo in presenza dei requisiti
enunciati dalla Commissione. Pertanto l'agevolazione contributiva piena (che
spetta, come noto, ai contratti stipulati da imprese artigiane e da imprese
operanti nel Mezzogiorno) compete solo quando, essendo previsto dalla
legislazione italiana un beneficio contributivo superiore al 25%, i contratti
di cui si parla sono stipulati con:
1)
giovani e laureati solo se di età rispettivamente inferiore a 25 anni e
inferiore a 30 anni;
2)
disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino al limite di
32 anni non compiuti;
3)
a prescindere dai requisiti indicati nei punti 1) e 2) , sono ammessi ai
contratti pienamente agevolati i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso
in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del CFL realizzi un
incremento netto di occupazione.
Ai
fini dell'incremento del numero dei dipendenti occorre far riferimento alla
media degli occupati nei 6 mesi precedenti la trasformazione del contratto.
Va
sottolineato che tutti i criteri illustrati sono alternativi: ciascuno di essi,
anche isolatamente, è sufficiente a legittimare la riduzione contributiva.
Nel
riepilogare qui di seguito i contenuti della circolare Inps in parola, si
sottolinea che le imprese interessate, dovranno attenersi alle disposizioni
dettate dall'Istituto a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di
"giugno 2001", che, come noto, deve essere presentata entro il 16
luglio 2001.
Imprese
industriali ubicate nel centro - nord.
L'Inps
precisa che lo sgravio contributivo nella misura del 25% è sempre legittimo a
prescindere dall'esistenza o meno, dei requisiti introdotti dalla decisione
comunitaria, purché, ovviamente, siano rispettate le condizioni fissate dalla
normativa nazionale. Pertanto i datori di lavoro in parola, aventi titolo, in
base alla normativa vigente, esclusivamente alla riduzione del 25% dei
contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad
operare secondo le usuali modalità fino ad ora seguite.
Imprese
artigiane ovunque ubicate e imprese operanti nel Mezzogiorno.
Si
tratta dei datori di lavoro cui, secondo la normativa nazionale, spetterebbe un
beneficio contributivo superiore al 25%. Peraltro, per tali datori di lavoro,
si possono presentare diverse fattispecie.
a)
Contratti di formazione e lavoro stipulati nel rispetto dei requisiti di cui ai
punti 1) - età - e 2) - disoccupazione di lunga durata - fissati dalla
Commissione Europea.
I
datori di lavoro in epigrafe, tenuti al versamento della contribuzione in
misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare il previsto
codice tipo contribuzione "53" e codici "S140" e
"S150", secondo le consuete modalità.
b)
Contratti di formazione e lavoro stipulati nel rispetto del requisito di cui al
punto 3) fissato dalla Commissione Europea: incremento netto di occupazione in
seguito a trasformazione a tempo indeterminato.
I
datori di lavoro in oggetto, durante lo svolgimento del contratto di formazione
e lavoro, verseranno i contributi nella misura agevolata generalizzata del 25%,
attenendosi alle modalità più avanti specificate ed indicate al successivo
punto c).
Avvenuta
la trasformazione del contratto, i datori di lavoro indicheranno i lavoratori
precedentemente in CFL secondo le consuete modalità (rigo 10 per il personale
con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di impiegato).
Per
quanto attiene il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla
differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento
del CFL e quella spettante, le aziende opereranno come segue:
-
determineranno l'ammontare dell'importo come sopra calcolato e lo esporranno in
uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando
il codice di nuova istituzione "L990";
-
indicheranno, nella denuncia con la quale viene operato il conguaglio, il
numero dei dipendenti interessati alle operazioni di recupero e lo riporteranno
in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo
precedere dal codice di nuova istituzione "CT00"; nell'apposita
casella dovrà, altresì, essere indicato l'ammontare delle retribuzioni
imponibili cui si riferisce il conguaglio.
Stante
la finalità statistica dell'indicazione, nessun dato dovrà essere riportato
nelle caselle "numero giornate" e "somme a debito".
Le
suddette operazioni di conguaglio dovranno essere, ovviamente, correlate alle
retribuzioni corrisposte nel corso dell'intero periodo di CFL.
I
datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella misura prevista
per gli apprendisti, recupereranno l'importo della riduzione contributiva
spettante per i mesi pregressi al netto della quota di contribuzione a loro
carico.
Si
sottolinea infine che i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere alla
competente Sede dell'Istituto copia della comunicazione inviata ai competenti
Uffici del lavoro, comprovante l'avvenuta trasformazione del CFL in contratto a
tempo indeterminato, corredata da apposita dichiarazione, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di autocertificazioni, attestante la
realizzazione, a seguito della trasformazione del CFL in contratto a tempo
indeterminato, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli
occupati nei sei mesi precedenti.
c)
Contratti di formazione e lavoro stipulati senza l'osservanza dei requisiti
indicati dalla Commissione Europea.
Si
tratta dei contratti stipulati da datori di lavoro cui, secondo la normativa
nazionale, spetterebbe un beneficio contributivo superiore al 25%, ma posti in
essere senza l'osservanza dei requisiti indicati dalla Commissione Europea. In
questo caso il beneficio contributivo spetta nella sola del misura del 25%. Ai
fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, i datori di
lavoro in oggetto si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per
i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere
dal codice "tipo contribuzione" "65" che assume il nuovo
significato di "lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il
beneficio generalizzato del 25%";
-
determineranno l'importo del beneficio pari al 25% dei contributi a carico del
datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione
"L525" preceduto dalla dicitura "RID.GEN.25% CFL".
d)
La regola del "de minimis".
Al
di fuori e prescindendo dai requisiti dettati dalla Commissione Europea,
l'INPS, richiamando quanto affermato dal Ministero del Lavoro, ribadisce che è
possibile usufruire di benefici contributivi superiori al 25%, previsti dalla
sola legislazione italiana, quando i benefici stessi nel corso di tre anni non
superano l'importo massimo di 100.000 Euro. Infatti nel limite di tale importo
la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a
falsare la concorrenza. Al fine del raggiungimento dell'importo massimo si deve
tener conto degli aiuti nazionali, regionali o locali percepiti nel periodo cui
si riferisce la richiesta di agevolazione.
I
datori di lavoro che, per i lavoratori assunti con CFL, intendono usufruire
della riduzione contributiva spettante secondo la regola "de minimis"
dovranno:
-
darne comunicazione alla competente sede dell'Istituto;
-
presentare, altresì, apposita dichiarazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di autocertificazioni. Tale dichiarazione
dovrà attestare che nel triennio computato dal primo aiuto "de
minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di
fruizione dell'agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti
nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de
minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.
Ai
fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di
lavoro ovunque operanti che, relativamente ai lavoratori assunti con CFL,
accedono al beneficio contributivo "pienamente agevolato" secondo la
regola "de minimis", per il versamento dei contributi nella diversa
misura loro spettante, si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per
i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere
dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "69"
avente il significato di "lavoratori assunti con CFL secondo la regola
"de minimis";
-
determineranno l'importo del beneficio loro spettante e lo esporranno in uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno
dei seguenti codici di nuova istituzione:
Codice
quadro "D" Significato
L.900 "Rid. Contr. Totale" per i
lavoratori relativamente ai quali il datore di lavoro è tenuto al versamento
della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti
L.950 "Rid. Contr. 50%" per i
lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del
50% dei contributi a proprio carico