A) INPS - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 15 MAGGIO 2001

 

B) INAIL - DANNO BIOLOGICO - RENDITA PER MENOMAZIONI DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 16% - D.LVO 19 APRILE 2001 N. 202

 

C) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2001

 

D) CCNL 29 GENNAIO 2000 - TESTO A STAMPA

 

 

 

A) INPS - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 15 MAGGIO 2001

 

La Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 2001 ha pubblicato il provvedimento del 10 maggio 2001 con il quale la Banca d'Italia ha fissato, nella misura del 4,5% a decorrere dal 15 maggio 2001, il Tasso Ufficiale di Riferimento.

L'INPS in relazione a tale provvedimento, con circolare n° 107/2001, ha proceduto alla determinazione, con decorrenza 15 maggio 2001, della misura del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed ha impartito le relative istruzioni. Si riepilogano, qui di seguito, le citate indicazioni operative dell'Istituto

 

Interessi di dilazione

L'interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 15 maggio 2001 è calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,50% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti)

 

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota è del 10,50% e si applica a partire dalla contribuzione del mese di maggio 2001.

 

Somme aggiuntive

La misura delle somme aggiuntive, ai sensi dell'art.116, commi 8 e segg., della legge n.  388/2000 (legge Finanziaria 2001), è così determinata:

- per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l'aliquota è pari al 10,00% in ragione d'anno (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti). La sanzione civile non può, comunque, essere superiore al 40% dell'importo dovuto.

- per il caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, il tasso è pari al 30% in ragione d'anno. La sanzione non può, in ogni caso, essere superiore al 60% dell'importo dovuto.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, purché il versamento dei contributi o premi avvenga entro 30 giorni dalla denuncia, l'aliquota è pari al 10,00% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti).

- per le inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, l'aliquota è pari al 10,00% in ragione d'anno (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti). La sanzione civile non può, comunque, essere superiore al 40% dell'importo dovuto.

 

 

B) INAIL - DANNO BIOLOGICO - RENDITA PER MENOMAZIONI DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 16% - D.LVO 19 APRILE 2001 N. 202

 

Come noto (cfr. suppl. n. 4 al notiziario mensile n.8-9/2000) l'art. 13 del D. Lvo 38/2000 ha previsto la copertura assicurativa del danno biologico di natura professionale. Il relativo indennizzo è corrisposto dall'INAIL ed il datore di lavoro, ai sensi delle citate nuove disposizioni legislative, è esonerato dalla corrispondente responsabilità risarcitoria civilistica.

Si ricorda che l'impianto del nuovo sistema indennitario prevede:

- una franchigia per le menomazioni (cioè invalidità permanenti) di grado inferiore al 6%;

- una quota di indennizzo base, che ristora il danno biologico, e che viene sempre corrisposta, in quanto ritenuto sempre sussistente in caso di menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 6%. L'indennizzo è erogato in capitale per i gradi d'invalidità dal 6% al 15%; in rendita in caso di postumi invalidanti dal 16% al 100%;

- una ulteriore quota di indennizzo, aggiuntiva a quella di base per danno biologico che ristora le conseguenze patrimoniali delle menomazioni pari o superiori al 16%;

- la determinazione e quantificazione del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali della menomazione attraverso parametri fissati per legge. Gli strumenti a tal fine predisposti sono le tre tabelle valutative approvate con il decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Le suddette regole trovano applicazione ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

Con decreto legislativo 19 aprile 2001 n. 202 sono state apportate correzioni al richiamato art. 13 D.Lvo 38/2000. Le modifiche attengono alle modalità di determinazione dell'ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali delle menomazioni pari o superiori al 16%. La correzione riguarda gli ultimi due periodi della disposizione, che attengono al meccanismo di calcolo della rendita. In particolare, viene meno il riferimento alla tabella delle aliquote di riduzione delle retribuzioni di cui al Testo Unico n.1124/1965.

Alla modifica consegue una liquidazione della quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali in misura più elevata rispetto a quanto sarebbe stato in assenza della correzione normativa.

La modifica retroagisce alla data di decorrenza del nuovo sistema indennitario, e pertanto si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

 

 

C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2001

 

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di maggio 2001 è risultato pari a 115,1

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2000 e quello di maggio 2001 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2001 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2000 è pari a:

 

 

1,017493

 

 

 

D) CCNL29/1/2000 -Testo a stampa

 

Si informano le imprese associate che nel corso del corrente mese è stata ultimata la stampa del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29/1/2000 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini. Il testo del suddetto contratto è a disposizione delle imprese interessate e può essere ritirato presso la sede del Collegio consegnando l'allegata richiesta.

 

 

Allegato

 

 

 

Spett.le Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia

Via U. Foscolo, n.6

25128 - BRESCIA

 

 

 

 

Oggetto: CCNL 29.1.2000 - Richiesta consegna testo a stampa

 

 

 

La sottoscritta impresa ……………………………………………………………………

corrente in …………………………………………… chiede che le venga consegnata copia del testo a stampa del c.c.n.l. 29.1.2000.

Distinti saluti.

 

 

TIMBRO

E

FIRMA