A)
INPS - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 15
MAGGIO 2001
B)
INAIL - DANNO BIOLOGICO - RENDITA PER MENOMAZIONI DI GRADO PARI O SUPERIORE AL
16% - D.LVO 19 APRILE 2001 N. 202
C)
LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2001
D)
CCNL 29 GENNAIO 2000 - TESTO A STAMPA
A)
INPS - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 15
MAGGIO 2001
La
Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 2001 ha pubblicato il provvedimento del
10 maggio 2001 con il quale la Banca d'Italia ha fissato, nella misura del 4,5%
a decorrere dal 15 maggio 2001, il Tasso Ufficiale di Riferimento.
L'INPS
in relazione a tale provvedimento, con circolare n° 107/2001, ha proceduto alla
determinazione, con decorrenza 15 maggio 2001, della misura del tasso di
differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed ha impartito le
relative istruzioni. Si riepilogano, qui di seguito, le citate indicazioni
operative dell'Istituto
Interessi
di dilazione
L'interesse
di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 15 maggio 2001 è
calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,50% (tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di sei punti)
Interessi
di differimento
Nei
casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota è del 10,50% e si applica a partire dalla
contribuzione del mese di maggio 2001.
Somme
aggiuntive
La
misura delle somme aggiuntive, ai sensi dell'art.116, commi 8 e segg., della
legge n. 388/2000 (legge Finanziaria
2001), è così determinata:
-
per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l'aliquota è pari al
10,00% in ragione d'anno (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti). La sanzione civile non può, comunque, essere superiore al 40%
dell'importo dovuto.
-
per il caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie
omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, il tasso è pari al 30% in
ragione d'anno. La sanzione non può, in ogni caso, essere superiore al 60%
dell'importo dovuto.
Qualora
la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, e
comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, purché il
versamento dei contributi o premi avvenga entro 30 giorni dalla denuncia,
l'aliquota è pari al 10,00% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti).
-
per le inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, l'aliquota è pari al 10,00% in ragione d'anno (tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti). La sanzione civile non può, comunque,
essere superiore al 40% dell'importo dovuto.
B)
INAIL - DANNO BIOLOGICO - RENDITA PER MENOMAZIONI DI GRADO PARI O SUPERIORE AL
16% - D.LVO 19 APRILE 2001 N. 202
Come
noto (cfr. suppl. n. 4 al notiziario mensile n.8-9/2000) l'art. 13 del D. Lvo
38/2000 ha previsto la copertura assicurativa del danno biologico di natura
professionale. Il relativo indennizzo è corrisposto dall'INAIL ed il datore di
lavoro, ai sensi delle citate nuove disposizioni legislative, è esonerato dalla
corrispondente responsabilità risarcitoria civilistica.
Si
ricorda che l'impianto del nuovo sistema indennitario prevede:
-
una franchigia per le menomazioni (cioè invalidità permanenti) di grado
inferiore al 6%;
-
una quota di indennizzo base, che ristora il danno biologico, e che viene
sempre corrisposta, in quanto ritenuto sempre sussistente in caso di
menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 6%.
L'indennizzo è erogato in capitale per i gradi d'invalidità dal 6% al 15%; in
rendita in caso di postumi invalidanti dal 16% al 100%;
-
una ulteriore quota di indennizzo, aggiuntiva a quella di base per danno
biologico che ristora le conseguenze patrimoniali delle menomazioni pari o
superiori al 16%;
-
la determinazione e quantificazione del danno biologico e delle conseguenze
patrimoniali della menomazione attraverso parametri fissati per legge. Gli
strumenti a tal fine predisposti sono le tre tabelle valutative approvate con
il decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Le
suddette regole trovano applicazione ai danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal
25 luglio 2000.
Con
decreto legislativo 19 aprile 2001 n. 202 sono state apportate correzioni al
richiamato art. 13 D.Lvo 38/2000. Le modifiche attengono alle modalità di
determinazione dell'ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze
patrimoniali delle menomazioni pari o superiori al 16%. La correzione riguarda
gli ultimi due periodi della disposizione, che attengono al meccanismo di
calcolo della rendita. In particolare, viene meno il riferimento alla tabella
delle aliquote di riduzione delle retribuzioni di cui al Testo Unico
n.1124/1965.
Alla
modifica consegue una liquidazione della quota di rendita per l'indennizzo
delle conseguenze patrimoniali in misura più elevata rispetto a quanto sarebbe
stato in assenza della correzione normativa.
La
modifica retroagisce alla data di decorrenza del nuovo sistema indennitario, e
pertanto si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi,
nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
C)
LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2001
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di maggio 2001 è risultato pari a 115,1
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2000 e quello di maggio 2001
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
maggio 2001 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 2000 è pari a:
1,017493
D)
CCNL29/1/2000 -Testo a stampa
Si
informano le imprese associate che nel corso del corrente mese è stata ultimata
la stampa del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29/1/2000 per
i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini. Il testo del suddetto
contratto è a disposizione delle imprese interessate e può essere ritirato
presso la sede del Collegio consegnando l'allegata richiesta.
Allegato
Spett.le
Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia
Via
U. Foscolo, n.6
25128
- BRESCIA
Oggetto:
CCNL 29.1.2000 - Richiesta consegna testo a stampa
La
sottoscritta impresa ……………………………………………………………………
corrente
in …………………………………………… chiede che le venga consegnata copia del testo a stampa
del c.c.n.l. 29.1.2000.
Distinti
saluti.
TIMBRO
E
FIRMA