PREVIDENZA
SOCIALE - INCENTIVI AL RINVIO DEL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' - L.388/2000 E
DECRETO INTERMINISTERIALE 23 MARZO 2001 - ISTRUZIONI INPS
La
G.U. n. 114 del 18 maggio 2001 ha pubblicato il testo del Decreto
Interministeriale 23 marzo 2001, attuativo dell'art.75 della legge 388/2000
(legge Finanziaria 2001), in tema di incentivazione all'occupazione dei
lavoratori anziani.
Come
noto l'art. 75 della legge 388/2000 prevede per i lavoratori dipendenti, che
hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 1°
aprile 2001, la possibilità di rinviare il pensionamento, continuando a
prestare attività lavorativa senza l'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali al fondo IVS (sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia
per quella a carico del lavoratore).
A
tal fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare l'accesso al
pensionamento per un periodo almeno di due anni, ovvero fino al compimento
dell'età pensionabile di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli
uomini) qualora intervenga prima della scadenza del biennio. Inoltre devono
stipulare, con il datore di lavoro, un contratto a tempo determinato di durata
pari al posticipo del pensionamento.
La
facoltà di cui sopra è esercitabile più volte, fino al limite massimo del
raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia.
L'Inps,
con circolare n.118 del 30 maggio 2001, ha dettato le prime istruzioni applicative
per l'esercizio della facoltà in parola, istruzioni che si riepilogano qui di
seguito.
Destinatari
della normativa
Destinatari
della normativa sono i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti
minimi di età e anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva,
come previsti nella tabella C allegata alla legge 449/1997 e nella tabella B
allegata alla legge 335/1995.
Il
lavoratore può far decorrere il posticipo della pensione, e, quindi, il
contratto a termine, dalla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti
dalla normativa vigente per l'accesso al pensionamento di anzianità (pertanto,
a titolo di esempio, se il lavoratore ha maturato i requisiti il 30 giugno
2001, potrà esercitare la facoltà di posticipo dal 1° ottobre 2001). La
circolare non chiarisce il momento dal quale decorre il posticipo della
pensione nel caso in cui la finestra individuale per il pensionamento di
anzianità si sia già aperta in precedenza e risulti, quindi, superata alla data
in cui il lavoratore decide di esercitare la facoltà. La Direzione Generale
dell'Inps ha chiarito, in via breve, che una volta dischiusasi la finestra
individuale, il lavoratore può posticipare la pensione, e quindi far decorrere
il contratto a termine, da qualsiasi mese successivo all'esercizio della
facoltà, senza, cioè, la necessità di attendere la successiva finestra
collettiva. Conseguentemente, nell'esempio precedente, il lavoratore che decida
di esercitare la facoltà nel mese di novembre 2001, potrà far decorrere il
posticipo della pensione, e quindi il contratto a termine, dal 1° dicembre
2001, senza attendere la finestra collettiva del 1° gennaio 2002.
Esonero
dalla contribuzione pensionistica
Con
l'esercizio della facoltà e la stipula del contratto a termine, viene meno, a
partire dalla prima retribuzione relativa a tale contratto, l'obbligo del
datore di lavoro di versare la contribuzione IVS. L'Inps, in via breve, ha
chiarito che l'esonero riguarda:
-
l'aliquota 32,70%;
-
l'addizionale 1% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua
eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ex
art.3-ter, legge 438/1992. Per l'anno 2001, l'importo annuale e mensilizzato,
oltre il quale è dovuta l'addizionale è, rispettivamente, pari a £.68.048.000 e
£.5.671.000.
Conseguentemente,
il datore di lavoro:
-
ometterà, a carico del lavoratore, la trattenuta dell'8,89% e quella dell'1%,
quest'ultima se la retribuzione del lavoratore stesso eccede il limite della I°
fascia di retribuzione pensionabile;
-
non verserà l'aliquota IVS a proprio carico, pari al 23,81%.
Resta,
invece, fermo l'obbligo di versamento della restante contribuzione.
Modalità
della rinuncia
Il
lavoratore, in possesso dei requisiti prescritti, per avvalersi della facoltà
in parola deve:
-
stipulare, con il datore di lavoro, un contratto a tempo determinato, ai sensi
dell'art.75, legge 388/2000 e del decreto interministeriale 23 marzo 2001,
della durata di almeno due anni, o, comunque, fino al compimento dell'età per
la pensione di vecchiaia, se precedente;
-
presentare all'Inps e al datore di lavoro una dichiarazione, da redigere
secondo il fac-simile pubblicato in calce alla circolare dell'Istituto e che si
invia in allegato, di rinuncia alla copertura contributiva per l'IVS, con
l'impegno a posticipare l'accesso al pensionamento. La dichiarazione da
presentare all'Inps deve essere corredata della copia del contratto a termine.
Modalità
di compilazione delle denunce obbligatorie
La
contribuzione diversa da quella pensionistica deve essere indicata sul Mod. DM.
10/2. Più precisamente, l'importo dei contributi diversi da quelli di
pertinenza del FPLD dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del Mod. DM. 10/2, facendolo precedere dal codice tipo
contribuzione "70" che assume il nuovo significato di
"lavoratori esclusi dalla contribuzione Ivs ex art.75 L.388/2000".
Modalità
di compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del modello CUD
Ai
fini della compilazione del quadro "SA" del mod. 770 e del modello
CUD 2001 (dati previdenziali ed assistenziali Inps), i datori di lavoro
provvederanno ad indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice
"70" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1. Non
dovrà essere barrata la voce "Ivs" e non dovrà essere compilato il
campo "retribuzioni particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti
dall'Inps.
Allegato
All'INPS
Sede
di …………..
Area
Assicurato Pensionato
Alla
Ditta …………………………..
C.F./Partita
IVA …………………..
Matricola…………………………..
Esercizio
della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo a norma dell'art.75, commi
da 1 a 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Il
sottoscritto ……………………………………………………………………………………. nato il ……………………………………
a………………………………………………….. codice fiscale …………………………………………………. abitante a …………………
Prov. e CAP …………… via …………………………………………………n. …………..
-
avendo maturato i requisiti di legge per l'accesso al pensionamento di
anzianità,
già
accedere dal ……………………
potendo
accedere dal
………………………..
al
pensionamento di anzianità
-
avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato
dal
………………………………… al ……………………
DICHIARA
di
rinunciare alla copertura contributiva per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto
E
SI IMPEGNA
a
posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo.
……………..….
luogo
e data
firma
Si
allega copia del contratto stipulato.