PREVIDENZA SOCIALE - INCENTIVI AL RINVIO DEL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' - L.388/2000 E DECRETO INTERMINISTERIALE 23 MARZO 2001 - ISTRUZIONI INPS

 

 

La G.U. n. 114 del 18 maggio 2001 ha pubblicato il testo del Decreto Interministeriale 23 marzo 2001, attuativo dell'art.75 della legge 388/2000 (legge Finanziaria 2001), in tema di incentivazione all'occupazione dei lavoratori anziani.

Come noto l'art. 75 della legge 388/2000 prevede per i lavoratori dipendenti, che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 1° aprile 2001, la possibilità di rinviare il pensionamento, continuando a prestare attività lavorativa senza l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali al fondo IVS (sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia per quella a carico del lavoratore).

A tal fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo almeno di due anni, ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) qualora intervenga prima della scadenza del biennio. Inoltre devono stipulare, con il datore di lavoro, un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.

La facoltà di cui sopra è esercitabile più volte, fino al limite massimo del raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia.

L'Inps, con circolare n.118 del 30 maggio 2001, ha dettato le prime istruzioni applicative per l'esercizio della facoltà in parola, istruzioni che si riepilogano qui di seguito.

 

Destinatari della normativa

Destinatari della normativa sono i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi di età e anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, come previsti nella tabella C allegata alla legge 449/1997 e nella tabella B allegata alla legge 335/1995.

Il lavoratore può far decorrere il posticipo della pensione, e, quindi, il contratto a termine, dalla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti dalla normativa vigente per l'accesso al pensionamento di anzianità (pertanto, a titolo di esempio, se il lavoratore ha maturato i requisiti il 30 giugno 2001, potrà esercitare la facoltà di posticipo dal 1° ottobre 2001). La circolare non chiarisce il momento dal quale decorre il posticipo della pensione nel caso in cui la finestra individuale per il pensionamento di anzianità si sia già aperta in precedenza e risulti, quindi, superata alla data in cui il lavoratore decide di esercitare la facoltà. La Direzione Generale dell'Inps ha chiarito, in via breve, che una volta dischiusasi la finestra individuale, il lavoratore può posticipare la pensione, e quindi far decorrere il contratto a termine, da qualsiasi mese successivo all'esercizio della facoltà, senza, cioè, la necessità di attendere la successiva finestra collettiva. Conseguentemente, nell'esempio precedente, il lavoratore che decida di esercitare la facoltà nel mese di novembre 2001, potrà far decorrere il posticipo della pensione, e quindi il contratto a termine, dal 1° dicembre 2001, senza attendere la finestra collettiva del 1° gennaio 2002.

 

Esonero dalla contribuzione pensionistica

Con l'esercizio della facoltà e la stipula del contratto a termine, viene meno, a partire dalla prima retribuzione relativa a tale contratto, l'obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione IVS. L'Inps, in via breve, ha chiarito che l'esonero riguarda:

- l'aliquota 32,70%;

- l'addizionale 1% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ex art.3-ter, legge 438/1992. Per l'anno 2001, l'importo annuale e mensilizzato, oltre il quale è dovuta l'addizionale è, rispettivamente, pari a £.68.048.000 e £.5.671.000.

Conseguentemente, il datore di lavoro:

- ometterà, a carico del lavoratore, la trattenuta dell'8,89% e quella dell'1%, quest'ultima se la retribuzione del lavoratore stesso eccede il limite della I° fascia di retribuzione pensionabile;

- non verserà l'aliquota IVS a proprio carico, pari al 23,81%.

Resta, invece, fermo l'obbligo di versamento della restante contribuzione.

 

Modalità della rinuncia

Il lavoratore, in possesso dei requisiti prescritti, per avvalersi della facoltà in parola deve:

- stipulare, con il datore di lavoro, un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.75, legge 388/2000 e del decreto interministeriale 23 marzo 2001, della durata di almeno due anni, o, comunque, fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, se precedente;

- presentare all'Inps e al datore di lavoro una dichiarazione, da redigere secondo il fac-simile pubblicato in calce alla circolare dell'Istituto e che si invia in allegato, di rinuncia alla copertura contributiva per l'IVS, con l'impegno a posticipare l'accesso al pensionamento. La dichiarazione da presentare all'Inps deve essere corredata della copia del contratto a termine.

 

Modalità di compilazione delle denunce obbligatorie

La contribuzione diversa da quella pensionistica deve essere indicata sul Mod. DM. 10/2. Più precisamente, l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM. 10/2, facendolo precedere dal codice tipo contribuzione "70" che assume il nuovo significato di "lavoratori esclusi dalla contribuzione Ivs ex art.75 L.388/2000".

 

Modalità di compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del modello CUD

Ai fini della compilazione del quadro "SA" del mod. 770 e del modello CUD 2001 (dati previdenziali ed assistenziali Inps), i datori di lavoro provvederanno ad indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice "70" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1. Non dovrà essere barrata la voce "Ivs" e non dovrà essere compilato il campo "retribuzioni particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti dall'Inps.

 

 Allegato

 

All'INPS

Sede di …………..

 

Area Assicurato Pensionato

Alla Ditta …………………………..

C.F./Partita IVA …………………..

Matricola…………………………..

 

Esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo a norma dell'art.75, commi da 1 a 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. nato il …………………………………… a………………………………………………….. codice fiscale …………………………………………………. abitante a ………………… Prov. e CAP …………… via …………………………………………………n. …………..

 

- avendo maturato i requisiti di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità,

già accedere dal ……………………

potendo

                                accedere dal ………………………..

al pensionamento di anzianità

 

- avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato

dal ………………………………… al ……………………

 

DICHIARA

di rinunciare alla copertura contributiva per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto

 

E SI IMPEGNA

a posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo.

……………..….

luogo e data

 

firma

 

Si allega copia del contratto stipulato.