CARBON TAX - NUOVA MODULISTICA
(Min.fin. - Circ. 20/6/01, n. 26/D)
Sono state stabilite le procedure informatiche che
devono essere utilizzate dagli Uffici doganali per l'acquisizione dei dati
relativi alle dichiarazioni per la riduzione degli oneri che gravano sugli
esercenti attività di trasporto mediante un credito d'imposta pari all'aumento
delle accise per il gasolio (art.8, legge n. 448/1998).
L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che per agevolare
l'esecuzione degli adempimenti degli operatori e degli uffici interessati e per
una tempestiva e corretta fruizione del beneficio previsto per gli esercenti
attività di trasporto, è stato predisposto un modello di dichiarazione
(conforme alla normativa, D.P.R. n. 277/2000) che sostituisce il precedente
schema di dichiarazione (Circ. n. 125/D del 2000).
Il modello di dichiarazione, redatto sia in formato
cartaceo sia su supporto magnetico o ottico, può essere richiesto agli uffici
del Collegio.
I soggetti che utilizzano procedure informatiche per
la compilazione della dichiarazione dovranno allegare alla stessa un supporto
magnetico od ottico che contiene le stesse informazioni.
L'Agenzia delle Dogane ha definito:
- le caratteristiche tecniche di questi supporti;
- le modalità di registrazione dei dati delle
dichiarazioni.
Il relativo software è disponibile, insieme alle
istruzioni per la sua installazione ed il suo utilizzo, sul sito Internet
dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it.
È disponibile, inoltre, un servizio d'assistenza al
numero di telefono 800.257.428 e all'indirizzo di posta elettronica
dogane.helpdesk@finanze.it.
Possono presentare la dichiarazione, per gli
autoveicoli di massa massima non inferiore a 11,5 tonn., i seguenti soggetti:
- le imprese nazionali che esercitano l'attività
d'autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo delle imprese di
trasporto per conto terzi (legge n. 298/1974);
- le imprese nazionali che esercitano attività
d'autotrasporto merci in conto proprio, munite della licenza di trasporto (art.
32, legge n. 298/74) ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in
conto proprio;
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso della licenza comunitaria per trasporti
internazionali di merci su strada per conto terzi (Reg. CEE n. 881/92);
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri U.E.
che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio esentate da ogni
regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione (art. 13, Reg. CEE
n. 881/92 che ha modificato l'art. 1 Dir. del 23 luglio 1962).
La dichiarazione è presa in carico con
protocollazione effettuata con la specifica procedura di gestione del protocollo
e delle pratiche amministrative (cfr. Circ. n. 73/D del 1997).
I dati della dichiarazione sono acquisiti al sistema
informatico utilizzando l'apposita procedura presente nel menu delle
applicazioni UTF.
Alla presenza d'errore che riguarda il codice IVA
(obbligatorio), la procedura d'acquisizione non consente la registrazione della
dichiarazione e pertanto l'Ufficio finanziario trasmetterà una richiesta
d'integrazione e/o rettifica della dichiarazione stessa al soggetto
dichiarante.
L'Agenzia delle Dogane ha ricordato, tuttavia, che
altre tipologie d'errori non determinano il blocco della registrazione della
dichiarazione.