DETRAZIONE IVA - CESSIONE DI IMMOBILI TRA SOCIETA'
(Cass. -
Sent. 28/6/01, n.8886)
La Cassazione ha escluso che abbia natura fittizia una
cessione di immobili da parte di tre società contemporaneamente poste in
liquidazione, formate dagli stessi soci presenti nella società in accomandita
semplice acquirente dei beni, alla quale, pertanto spetta il diritto di
detrarre la relativa imposta sul valore aggiunto.
La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile, contrariamente
a quanto richiesto dall'Amministrazione finanziaria, la norma che disconosce
gli effetti fiscali di atti privi di valide ragioni economiche e diretti
esclusivamente a ottenere indebite detrazioni d'imposta, in quanto la stessa si
riferisce a manovre elusive attuate attraverso trasformazioni, scissioni,
frazioni, operazioni finanziarie su azioni o vendite di aziende (art. 37-bis,
D.P.R. n. 600/1973).
Nel caso di specie, invece, si è trattato di cessioni di
immobili, secondo la causa tipica della compravendita, cioè il trasferimento
della proprietà degli stessi mediante atti notarili regolarmente assoggettati a
tributo.
Il fatto che le società cedenti fossero composte dagli
stessi soci presenti nella società acquirente e fossero state messe in
liquidazione subito dopo aver ceduto i loro unici beni, nonché il mancato
pagamento di parte del prezzo al momento della verifica non sono stati
considerati elementi sufficienti per far ritenere simulati gli atti pubblici,
che hanno assolto alla loro funzione tipica di operare un trasferimento di
proprietà di beni immobili fra persone giuridiche distinte.
Per i supremi giudici sono, infatti, irrilevanti sia la composizione della compagine sociale, sia il mancato pagamento del prezzo, che costituisce un obbligazione dell'acquirente e rileva sotto il profilo dell'inadempimento se eccepito dal venditore ma non intacca la definitività dell'avvenuto trasferimento, sia la messa in liquidazione delle società, che con la cessione degli immobili avevano, tra l'altro, esaurito il loro oggetto sociale.