C.C.N.L.
5/7/1995 - ACCORDO NAZIONALE PER IL SECONDO BIENNIO
Si scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata
in materia per pubblicare qui di seguito il testo dell'accordo nazionale 11
giugno 1997 che ha determinato le nuove misure dei salari e degli stipendi a
valere per il secondo biennio del CCNL 5 luglio 1995.
In data 11 giugno 1997, in Roma
tra
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili,
l'Associazione Sindacale Intersind
e
la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a. - C.I.S.L.
e la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L.
si conviene quanto segue
I. Aumenti retributivi
In attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993, a decorrere dal
1º luglio 1997 e dal 1º luglio 1998 i minimi di paga base per gli operai e i
minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure previste
nella tabella allegata.
Inoltre, con decorrenza 1º aprile 1999, i minimi suddetti sono
aumentati nelle ulteriori misure indicate nella tabella allegata.
Le parti concordano che con la stipula del presente accordo nulla
è dovuto a titolo di vacanza contrattuale di cui al Protocollo del 23 luglio
1993. Fino alla data del 30 giugno 1997 restano in vigore i minimi di paga base
e di stipendio stabiliti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 con decorrenza 1º luglio
1996.
Dichiarazione a verbale
Le parti provvederanno nel mese di giugno 1998 ad una verifica
congiunta della struttura e della dinamica del costo del lavoro nel settore,
sulla base degli impegni reciprocamente assunti con il Protocollo sulle
politiche del lavoro in edilizia sottoscritto in data odierna, per valutare i
risultati conseguiti, ivi compresa la perequazione degli oneri contributivi a
carico delle imprese del settore indipendentemente dalla loro natura giuridica,
con riguardo anche ai contributi per assegni familiari.
II. Durata del C.C.N.L.
La durata del c.c.n.l. 5 luglio 1995 prevista dall'art. 110 è
prorogata al 30 giugno 1999.
III. Accordi locali
1. Con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 1998 in un arco
quadriennale, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, per
la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui
alla lettera d) dell'art. 39 e dell'art. 47 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, fino
alla misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.
L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà
correlato all'andamento congiunturale del settore nel territorio e ai risultati
conseguiti dalle imprese nel territorio medesimo, in termini di produttività,
livelli occupazionali e operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, nonché agli ulteriori indicatori territoriali che
verranno individuati dalle parti sottoscritte prima dell'avvio dei negoziati
integrativi.
Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini
della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata
dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle
Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui
sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio
1993, dall'art. 39 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 e dall'art. 2 del decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi
territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite
dall'art. 39 del contratto nazionale e che le clausole degli accordi locali
difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
IV. Casse edili
1. In attuazione del Protocollo per il Sistema delle Casse edili,
allegato S del c.c.n.l. 5 luglio 1995 e vista la ricognizione degli organismi
similari effettuata dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili,
si conviene quanto segue:
Agli effetti legislativi e
contrattuali potranno essere riconosciuti, sulla base di una valutazione
congiunta delle parti nazionali sottoscritte, gli organismi similari che:
- promanino da contratti collettivi nazionali di lavoro e siano
stati costituiti in forza del relativo contratto integrativo territoriale;
- abbiano natura bilaterale, con la partecipazione alla
costituzione delle Organizzazioni firmatarie dei relativi contratti;
- abbiano un assetto statutario e regolamentare conforme alla
contrattazione da cui promanano ed analogo a quello delle Casse Edili
costituite dalle Associazioni aderenti a quelle nazionali sottoscritte;
- facciano registrare per le imprese ed i lavoratori costi
perequati con quelli relativi alle Casse Edili di cui all'alinea precedente;
- abbiano sul territorio una effettiva, adeguata rappresentatività
ed equilibrio economico finanziario nella gestione.
Sulla base complessiva di tali dati le parti nazionali
sottoscritte si riservano, entro il 31 luglio 1997, di precisare gli organismi
similari per i quali risulteranno accertati i requisiti medesimi, sentite le
Organizzazioni territoriali competenti.
Fermo restando che la disciplina della reciprocità è riservata
all'autonomia collettiva ed è di esclusiva competenza nazionale, condizioni,
criteri e modalità per il riconoscimento reciproco agli effetti dell'ape
ordinaria e dell'ape straordinaria sono contenuti nell'allegato del presente
accordo.
2. Nel confermare l'obiettivo di un sistema unitario di Casse
Edili e fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1., le Associazioni
sottoscritte, anche a nome e per conto delle Organizzazioni territoriali loro
aderenti, ribadiscono l'impegno a non promuovere la costituzione di organismi
esterni al sistema nazionale delle Casse Edili derivante dal c.c.n.l. 5 luglio
1995.
In caso di inosservanza dell'impegno di cui al comma precedente,
le parti nazionali si incontreranno immediatamente per ripristinare
l'attuazione del comma medesimo; nelle more, l'applicazione della disciplina
della reciprocità di cui al precedente paragrafo 1) è sospesa nei confronti
degli Organismi similari promananti dalle Associazioni datoriali che hanno
stipulato l'accordo per la costituzione del nuovo Organismo similare.
È istituita una Commissione paritetica nazionale con il compito di
coordinare le iniziative per la partecipazione di altre Organizzazioni al
sistema unitario di Enti paritetici e per l'unificazione con le Casse Edili,
gli Enti Scuola e i Comitati paritetici per la prevenzione previsti dal
c.c.n.l. 5 luglio 1995, di Organismi similari operanti sullo stesso territorio,
sentite le parti sociali interessate.
Si ribadisce altresì l'impegno all'approvazione entro il 30 giugno
1997 dello Schema tipo di statuto delle Casse Edili e si concorda
sull'incompatibilità in capo alla stessa persona di cariche nelle Casse Edili
derivanti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 e in organismi similari.
3. Per la prestazione ape straordinaria per eventi successivi al
31 dicembre 1996, il coefficiente di cui alla lettera c) del paragrafo 2)
dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 è stabilito come segue:
Anno Coefficiente
1997 8
1998 8
1999 7
2000 6
2001 5
2002 4
2003 3
La prestazione per ape straordinaria cesserà definitivamente con
gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.
Per le prestazioni di cui sopra il periodo di riferimento di cui
alla lettera a) del paragrafo 2) dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 è
stabilito in otto anni per l'anno 1997, con divisione per otto del relativo
ammontare globale delle prestazioni ape ordinaria; per gli anni successivi
(1998-2003) il periodo medesimo è stabilito in dieci anni, con divisione per
dieci del relativo ammontare globale della prestazione per ape ordinaria.
La percentuale contenuta nell'ultimo periodo del paragrafo 2)
dell'accordo 4 giugno 1987 è stabilita nel 70%.
Le percentuali di cui al comma 4 del paragrafo III dell'accordo nazionale
6 febbraio 1991 sono fissate nella misura dell'1,30% per l'anno 1997 ed in
proporzione con il decremento dei coefficienti per gli anni successivi.
Le competenti organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei lavoratori provvederanno ad adeguare la misura del contributo apes in
relazione alle innovazioni di cui sopra, tenendo conto delle esigenze della
gestione.
4. Le parti sottoscritte si impegnano a procedere entro il 31
luglio 1997 ad una rilevazione dell'andamento dell'anzianità professionale
edile ordinaria ed alla eventuale conseguente revisione del Regolamento.
V. Previdenza complementare
1. Le parti sottoscritte concordano sulla costituzione di un Fondo
nazionale per la previdenza complementare per i lavoratori del settore, in
regime di contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.
2. Il Fondo nazionale, che diverrà operativo dal 1º luglio 1998, è
alimentato come segue:
a) il contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della
retribuzione annua utile per la determinazione del t.f.r.;
b) il contributo a carico del lavoratore anch'esso pari all'1%
della retribuzione annua utile per la determinazione del t.f.r.;
c) una quota del t.f.r. da maturare, pari al 18% del t.f.r.
stesso, salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione dall'art.
8, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le parti procederanno entro il 31 dicembre 1999 alla verifica
dell'andamento dell'istituto della previdenza complementare, al fine di
valutare, nel quadro complessivo della struttura e della dinamica del costo del
lavoro e dell'inflazione programmata, le condizioni per un aumento paritetico
fino alla misura massima dello 0,50%, dei contributi di cui alle lettere a) e
b) del comma precedente.
3. Le parti convengono sulla costituzione di una Commissione
tecnica paritetica, con la partecipazione di esperti da esse designati, con il
compito di predisporre e prospettare alle parti sottoscritte, per la
valutazione ed approvazione entro le seguenti date di:
- accordo attuativo, Statuto e regolamento del Fondo 30 settembre
1997;
- programma di promozione delle adesioni al Fondo 30 ottobre 1997;
- stipula atti presso il Notaio 30 novembre 1997.
Le adesioni inizieranno dal 1º Novembre 1997; entro il 31 dicembre
1997 sarà presentata la richiesta di autorizzazione.
I predetti Atti, nei quali sarà definito il ruolo delle Casse
Edili, saranno predisposti alla luce della normativa vigente, o in corso di
emanazione, in modo da rendere operativo il Fondo dal 1º luglio 1998.
In sede di accordo attuativo le parti definiranno la misura ed i
criteri del contributo a carico delle imprese per le spese necessarie alla
costituzione del Fondo.
In sede di approvazione del Regolamento le parti stabiliranno la
quota di adesione a carico del lavoratore.
4. L'adesione al Fondo dei singoli lavoratori è volontaria. Gli
oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori e di
versamento del t.f.r., come previsto dal punto 2. lettera c), avranno
decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli lavoratori al Fondo costituito
ed operante.
Dichiarazione congiunta
Le parti, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi
contratti collettivi di lavoro del settore, confermano la volontà di ricercare
tra tutti i soggetti contraenti in edilizia le condizioni, le modalità e i
tempi per la costituzione di un unico Fondo nazionale per la previdenza
complementare per i lavoratori dell'edilizia.
Anche ai fini del potenziamento delle risorse destinate alla
previdenza complementare, le parti si impegnano ad intraprendere iniziative
nelle competenti sedi governative dirette a realizzare la decontribuzione dei
trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai
contratti collettivi.
VI. Autisti di autobetoniere
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di
autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 "Addetti a
lavori discontinui, o di semplice attesa o custodia" del c.c.n.l. 5 luglio
1995.
La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta alla ratifica dei
rispettivi Organi.
Letto, confermato e sottoscritto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Allegato all'accordo nazionale
11 giugno 1997
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai
e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
omissis