Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/5/2001 è stato
pubblicato il Decreto Legislativo n. 203 del 27/4/01 con il quale sono stati
modificati i limiti di riferimento per la redazione del bilancio in forma
abbreviata, del bilancio consolidato, nonché i limiti previsti per l'obbligo
della nomina del collegio sindacale per le Società a responsabilità limitata
con capitale sociale inferiore a 200 milioni di lire.
A seguito delle modifiche apportate all'articolo 2435-bis
del Codice civile, la redazione del bilancio in forma abbreviata è consentita
alle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000
euro (pari a 6.050.843.750 lire);
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro
(pari a 12.101.687.500 lire);
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50
unità.
In base ai nuovi limiti, sono esonerate dall'obbligo di
redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle
imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei
seguenti limiti:
1) 12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali (pari a 24.203.375.000 lire);
2) 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni (pari a 48.406.750.000 lire);
3) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2435-bis
del Codice civile, le società a responsabilità limitata con capitale sociale
inferiore a duecento milioni di lire sono obbligate alla nomina del collegio
sindacale se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei seguenti
limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000
euro (pari a 6.050.843.750 lire);
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro
(pari a 12.101.687.500 lire);
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.