DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE - CHIARIMENTI
MINISTERIALI
(L. 388/2000, art.2)
Si pubblica un estratto della circolare dell'Agenzia delle
Entrate del Ministero delle Finanze n. 58/E del 18 giugno 2001, di risposta ai
principali quesiti posti in occasione della Videoconferenza del 30 gennaio
2001, nella parte in cui fornisce chiarimenti in merito alla detraibilità,
concessa dall'art.2 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), dei canoni di
locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza
nel comune di lavoro.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3, della L.
388/2000 ha concesso, con efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2001, la
possibilità per i dipendenti, che hanno trasferito o che trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo a non meno di cento
chilometri di distanza dal precedente, di detrarre dall'Irpef lorda, per i
primi tre anni, l'importo versato per i canoni di locazione dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, situata nel nuovo comune di
residenza. Per poter fruire di tale agevolazione, inoltre, la stessa
disposizione normativa prevede che il trasferimento della residenza (se già
effettuato dal lavoratore precedentemente all'entrata in vigore della norma,
ossia prima del 1° gennaio 2001) deve essere stato realizzato nei tre anni
antecedenti a quello in cui si richiede la detrazione.
Quest'ultima, inoltre, è rapportata al periodo di utilizzo
dell'immobile quale dimora principale ed al reddito complessivo, risultando
pari per ciascun anno a:
- Lit. 1.920.000 se il reddito non supera 30 milioni di lire
- Lit. 960.000 se il reddito è compreso tra 30 e 60 milioni
di lire.
Con la circolare n. 58/E del 18 giugno 2001 sopra citata
l'Amministrazione finanziaria ha tenuto a precisare che la suddetta detrazione
di imposta spetta ai lavoratori dipendenti che hanno stipulato un qualsiasi
contratto di locazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il dipendente abbia trasferito la propria residenza nel
comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non
più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Nello stesso ambito il Ministero delle Finanze ha, inoltre,
precisato che la detrazione può essere operata nei primi tre anni a decorrere
da quello nel quale il lavoratore dipendente ha trasferito la propria
residenza.
L'ambito applicativo di queste due ultime condizioni, per le
quali erano sorti i principali dubbi interpretativi, è stato ulteriormente
chiarito attraverso un esempio esplicativo. In particolare, l'Amministrazione
finanziaria ha precisato che, qualora il lavoratore dipendente abbia trasferito
la residenza nel comune di lavoro nel 1998, la detrazione non può essere
operata in quanto sono trascorsi più di tre anni tra il trasferimento della
residenza ed il periodo d'imposta in cui può essere fatta valere la detrazione
(ossia il 2001). Nel caso in cui, invece, il trasferimento della residenza è
avvenuto nel 1999 può essere operata la detrazione in relazione all'anno
d'imposta 2001 (a decorrere dal quale entrano in vigore le disposizioni
agevolative), ma il dipendente potrà usufruire del beneficio fiscale per un
solo anno, poiché il 2001 è il terzo anno in cui ha assunto la nuova residenza.
Per completezza, inoltre, si ricorda che tale agevolazione,
intesa come misura volta a favorire la mobilità del lavoro, deve correlarsi ad
un'altra disposizione avente la stessa finalità e contenuta anch'essa nella
Finanziaria 2001, con la quale sono stati previsti, parallelamente a quelli per
il dipendente, degli incentivi a favore dei datori di lavoro che concedano in
uso fabbricati ai propri dipendenti.
In particolare, si tratta della norme contenute
nell'art.145, commi 98-99, della L. 388/2000 che, integrando rispettivamente
gli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, hanno introdotto dei
benefici per i datori di lavoro che acquistano in locazione, leasing o in
proprietà gli immobili da attribuire in uso a quei lavoratori dipendenti che
trasferiscano la propria residenza anagrafica nel comune di lavoro.
Nello specifico, l'art.145, comma 98, integrando, come
detto, le disposizioni dell'art.62, comma 1- bis, del TUIR, ha introdotto una
deroga al criterio generale stabilito da quest'ultimo, secondo il quale il
datore di lavoro può dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, i canoni di
locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi
in uso ai dipendenti per un importo non superiore a ciò che costituisce reddito
per il lavoratore (calcolato secondo le disposizioni dell'art.48 del TUIR),
ossia alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato (aumentata di
tutte le spese inerenti) e l'importo trattenuto o versato dal dipendente per
l'utilizzo dello stesso immobile.
In tale ambito, la disposizione della Finanziaria 2001 sopra
citata ha introdotto l'ulteriore norma che permette, con efficacia a partire
dal periodo di imposta 2001, l'integrale deducibilità dei suddetti canoni di
locazione anche finanziaria e delle spese di manutenzione per i fabbricati
concessi in uso ai propri dipendenti, nel caso in cui questi ultimi si siano
trasferiti per motivi di lavoro nel comune in cui prestano l'attività
lavorativa. Tale beneficio ha comunque un limite temporale di tre anni,
calcolato a partire da quello in cui si verifica il trasferimento.
In sostanza, affinché il datore di lavoro possa beneficiare
della deducibilità integrale dei predetti oneri, si devono verificare le
seguenti condizioni, in assenza delle quali troverà applicazione il limite di
deducibilità pari all'importo forfetario che costituisce reddito imponibile per
il dipendente, precedentemente esposto:
- utilizzo in locazione, uso o comodato dell'immobile da
parte del dipendente;
- trasferimento della residenza nel comune di lavoro dello
stesso lavoratore.
Nell'ipotesi in cui il fabbricato concesso al dipendente,
anziché in locazione sia acquistato dall'impresa datrice di lavoro (e sempre
che siano rispettate le condizioni esposte nei due punti di cui sopra),
l'art.145 della L. 388/2000, al comma 99, intervenendo sull'art.40, comma 2,
del TUIR, stabilisce che gli stessi immobili possano essere considerati come
beni strumentali per il periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento
del lavoratore e per i due successivi.
Tale ultima disposizione assume rilevanza fiscale in quanto modifica il principio di tassabilità degli stessi immobili. Generalmente, infatti, i fabbricati concessi in uso ai dipendenti rientrano nell'ambito dei cosiddetti immobili-patrimonio, che, diversamente da quelli strumentali, concorrono alla formazione del reddito nella misura corrispondente al rispettivo valore catastale (come disposto dall'art.57 del TUIR). Derogando a questo principio generale, invece, la disposizione sopra citata della Finanziaria 2001 rende applicabile, nel limite temporale precedentemente visto, il criterio di determinazione del valore imponibile valevole per i beni strumentali, basato sulle risultanze contabili (ossia a costi e ricavi).
(omissis)
3 LAVORO DIPENDENTE
3.1 Detrazione per i canoni di locazione
D. Sono state chieste precisazioni in merito alla detrazione
per i lavoratori dipendenti trasferiti nel comune di lavoro, che stipulano
contratti di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale, introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3 della legge
finanziaria. Può fruire, in particolare, della detrazione, un lavoratore che
abbia trasferito la residenza nel 1998?
R. La nuova detrazione concerne un fattispecie che il
legislatore ha descritto in maniera molto dettagliata, circoscrivendo in modo
preciso l'ambito applicativo della norma.
La detrazione, prevista nella misura di lire 1.920.000 se il
reddito complessivo non supera i 30 milioni e nella misura di lire 960.000 se
il reddito complessivo supera i 30 milioni ma non i 60 milioni, può essere
operata dai lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un qualsiasi contratto
di locazione alle seguenti condizioni:
a) abbiano trasferito la propria residenza nel comune di
lavoro o in un comune limitrofo;
b) il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
c) la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non
più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
d) la detrazione può essere operata nei primi tre anni in
cui e' stata trasferita la residenza.
La norma entra in vigore nel periodo d'imposta 2001, per cui
la detrazione potrà essere fatta valere in relazione all'imposta dovuta per
tale anno.
Pertanto, qualora il lavoratore dipendente abbia trasferito la residenza, in un comune avente le caratteristiche precisate in precedenza, nel 1998, la detrazione non può essere operata in quanto sono trascorsi più di tre anni tra il trasferimento della residenza ed il periodo d'imposta in cui può essere fatta valere la detrazione. Se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 1999 può essere operata la detrazione, in relazione all'anno d'imposta 2001 ma il dipendente potrà usufruire dell'agevolazione per un solo anno, poiché il 2001 è il terzo anno in cui ha assunto la nuova residenza.