IMPOSTA DI BOLLO - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(Ris. 27/6/01, n. 96)
Si pubblica di seguito la Risoluzione del 27/6/01, n. 96,
emanata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,
con la quale l'Amministrazione Finanziaria esclude l'applicazione dell'imposta
di bollo alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
Il Ministero ha precisato che la denuncia, di cui all'art.4,
comma 7 del D.L. 5 ottobre 1993 n.398, convertito in Legge n.493/1993, non
possa considerarsi in nessun caso un'istanza volta ad ottenere un successivo
provvedimento concessorio, di carattere amministrativo, all'esercizio di
specifiche attività, ma trattasi di un "atto del privato" di
"semplice comunicazione", non soggetto ad imposta di bollo, salvo
l'ipotesi del caso d'uso.
L'Amministrazione ha in proposito ribadito il principio per
cui l'esercizio dell'attività privata non è subordinato ad alcun tipo di atto
di consenso da parte dell'Amministrazione, ma che a questa compete
esclusivamente l'onere dell'accertamento, entro limiti precisi, ed di eventuale
successivo divieto di proseguimento dell'attività.
Oggetto: Imposta di bollo - denuncia di inizio attività.
La Direzione Regionale .... ha trasmesso allo scrivente un
quesito della Direzione Regionale del Commercio e del Turismo della Regione
.... il trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo della
denuncia di inizio attività.
L'ufficio richiedente ritiene applicabile l'imposta di bollo
alla denuncia di inizio attività in quanto considera la stessa un atto del
privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione e, benché non
integri un provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Questa Direzione Centrale non condivide quanto espresso
dalla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo di ...; si ritiene
infatti, che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da
assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che
peraltro non è previsto. Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n.
241 - recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - vige ormai la regola, con l'esclusione di
poche eccezioni, che l'esercizio di un'attività privata non sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque
denominato.
L'amministrazione competente può soltanto, effettuati gli
opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a
proseguire l'attività.
Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denuncie di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l'ipotesi del caso d'uso (quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione).