D. LVO
494/96 - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 73/97
Si scioglie la riserva formulata
con la nota informativa inviata in materia per pubblicare, qui di
seguito, il testo della circolare n. 73/97 con la quale il ministero del Lavoro
ha impartito ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni dettate dal D.
Lvo 494/96
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
circolare
n. 73/97
Si fa seguito alla circolare n. 41/97 per fornire ulteriori
chiarimenti interpretativi del D. Lgs 494/96.
- Applicabilità delle disposizioni transitorie dell'art. 19 ai
cosiddetti direttori dei lavori.
In linea di principio è da tener presente che, ai sensi dell'art.
1662 del codice civile, i direttori dei lavori svolgono, per conto dei
committenti, la funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso
d'opera ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole
contrattuali e delle regole d'arte. Poiché nei contratti d'appalto viene
concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici
delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico oltre che delle
regole dell'arte, i direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto
tale funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997,
usufruiscono della norma transitoria di cui all'art. 19 del decreto in oggetto e,
quindi, possono beneficiare della riduzione a 60 ore della durata del corso di
formazione di cui all'art. 10, comma 2.
- Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), in fase di progettazione
esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione
dell'offerta, il coordinatore per la progettazione ha l'obbligo di redigere i
piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 o il piano generale di
sicurezza di cui all'art. 13. Poiché tale obbligo individua precisamente la
presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di
sicurezza di cui agli artt. 12 e 13, ne deriva che tali piani di sicurezza
devono essere trasmessi a cura del committente, a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori.
- Articoli 9 e 22
Gli articoli 9 e 22
stabiliscono, rispettivamente, obblighi e sanzioni a carico dei datori
di lavoro appaltatori. In virtù del "principio di specialità",
affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza di una precisa
previsione di non delegabilità, tali obblighi e le relative sanzioni sono
riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise
attribuzioni e competenze al riguardo.
- Articolo 3, comma 3, lettera a)
La lettera a) dell'articolo 3, comma 3, individua uno dei casi in
cui il committente è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione;
in particolare individua il caso "dei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del
cantiere è superiore a 100 uomini/giorni.
Al riguardo, va precisato che la locuzione "anche non
contemporanea" è un inciso che si riferisce alla "presenza di più
imprese" e, non
un'ulteriore fattispecie che
si aggiungerebbe alla "presenza di più imprese" a prescindere
dai 100 uomini/giorni.
Tale ultima ipotesi è stata prospettata come possibile a
causa della mancanza
di una virgola dopo la parola "contemporanea".
Al contrario, l'interpretazione diramata con la presente
circolare, secondo cui la locuzione "anche non contemporanea" è un
semplice inciso di specificazione riferito alla presenza di più imprese, è
suffragata anche dalla considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma
3 contempla un'unica ipotesi.
- Art. 11, comma 1, lettera a).
L'ipotesi di cui all'art. 11, comma1, lettera a) si caratterizza e
si differenzia dall'ipotesi della lettera b) per la modalità operativa del
cantiere la quale prevede la presenza contemporanea di più di venti lavoratori
per tutti i 30 giorni lavorativi; ciò in quanto la "e" congiunge e
non disgiunge le due fattispecie di 30 giorni lavorativi e di 20 lavoratori.
Infatti nell'altra ipotesi di cantieri la cui entità presunta è di 500 uomini/giorni
non è previsto un numero minimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel
cantiere stesso.
Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori
chiarimenti interpretativi del Decreto Legislativo 626/94 e successive
modifiche.
- Movimentazione manuale dei carichi - articolo 48, comma 2 e
allegato VI.
L'articolo 48, comma 2 stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro
di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio
derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli
elementi forniti dall'allegato VI.
Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la
movimentazione manuale può comportare i rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari.
Tra questi casi è previsto quello dei carichi "troppo
pesanti" esplicitati con l'indicazione numerica di 30 kg. Appare evidente
che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei
carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla
quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi
adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i
lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16.
- Registro Infortuni.
Con circolare n. 28/97 è stato chiarito che anche dopo l'entrata
in vigore del D.Lgs n. 626/94 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva
validità in riferimento alle modalità di tenuta del registro infortuni.
Pertanto rimane valido, come già affermato in detta circolare, che "nel
caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un
limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla
installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono
territori di più province limitrofe ed altri casi del genere, il Registro potrà
essere tenuto nella sede dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori della
provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori".
- Servizio di prevenzione e protezione - individuazione del responsabile
- articolo 8
In merito all'individuazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, in particolare per quanto attiene
alle fattispecie previste dal comma 5 dell'articolo stesso, si precisa quanto
segue:
Nelle ipotesi di più unità produttive, tutte afferenti ad una
unica azienda centrale, il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione può essere individuato, per dette unità produttive, nel responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda centrale.
A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi di
distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda.