RIMBORSO
CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del
60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in
infortunio è necessario allegare all'apposita domanda le copie del certificato
medico e della denuncia all'Inail relativa ad ogni evento.
Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire
al Collegio entro sei mesi dalla data dell'infortunio e che pertanto le domande
pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali
chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.