TESTO
UNICO ESPROPRIAZIONI
In attesa della pubblicazione del Testo
Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, si ritiene opportuno
fornire alcune sommarie indicazioni circa gli aspetti principali del
provvedimento, che comunque entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.
Il Testo Unico disciplina
l'espropriazione, anche a favore dei privati, dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Il decreto di esproprio può essere
emanato qualora l'opera da realizzare: sia prevista nel P.R.G.; sul bene da
espropriare sia stato apposto il vincolo a ciò preordinato; vi sia stata la
dichiarazione di pubblica utilità e sia stata determinata, anche il via
provvisoria, l'indennità di esproprio.
Il vincolo preordinato all'esproprio,
ove l'opera non sia prevista dal P.R.G., può essere disposto mediante
conferenza di servizi, accordo di programma, intesa od altro atto che legittimi
la variante al piano.
Nel corso dei cinque anni di durata del
vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente
disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere diverse da quelle
originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la
Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano non manifesta il
proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione
della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione,
s'intenda approvata la determinazione del consiglio comunale.
Per finalità di snellimento, si prevede
che le autorità competenti alla realizzazione dell'opera sono anche competenti
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo in quanto strumentale
all'intervento ed a tal fine istituiscono un apposito ufficio per le
espropriazioni e per ciascun procedimento espropriativo designano un
responsabile.
L'amministrazione può delegare i poteri
espropriativi al concessionario di opera pubblica determinandone l'ambito nella
convenzione.
Per esigenza di celerità del
procedimento, l'espropriante può invitare il proprietario a precisare quanto
sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione
dell'indennità di esproprio. Sulla base di tali indicazioni viene accertato il valore dell'area e determinata l'indennità,
che, se condivisa dal proprietario, deve essere corrisposta entro 60 giorni.
Nel caso di dissenso in merito
all'indennità, previo consenso del proprietario, viene nominato un collegio
arbitrale composto da tre tecnici per redigere una relazione sulla stima del
bene.
L'indennità di esproprio è determinata
sulla base delle caratteristiche del bene alla data dell'emanazione del decreto
di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi
natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato
all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera
prevista.
Se l'espropriazione è finalizzata alla
realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino
nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, l'indennità di esproprio è determinata nella misura
corrispondente al valore venale del bene.
Ai soli fini della determinazione del
valore, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione,
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.
Relativamente alle possibilità legali
di edificazione si precisa che esse non sussistono quando l'area è sottoposta
ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o
regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o
provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati,
abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.
In attesa di una organica
risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo
preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è
dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno
effettivamente prodotto. Qualora non sia prevista la corresponsione
dell'indennità negli atti che ne determinano gli effetti, l'autorità che ha
disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il
termine di due mesi dalla data in cui abbia riceduto la documentata domanda di
pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali
sono dovuti anche gli interessi legali.
L'indennità di espropriazione di
un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due
e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli
articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e
moltiplicato per dieci.
Nel caso di espropriazione di una
costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura
pari al valore venale.
Nel caso di esproprio di un'area non
edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo,
tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei
manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione
diversa da quella agricola.
Se l'area non è effettivamente
coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al
tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati.
Fin da quando è dichiarata la pubblica
utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio,
il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene, che comporta un
corrispettivo maggiorato rispetto all'indennità, sostitutivo del procedimento
espropriativo.
Se l'opera pubblica o di pubblica
utilità non è stata realizzata od iniziata entro il termine di dieci anni,
decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio,
l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione
di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e
il pagamento della somma a titolo di indennità.
Poiché non viene contemplata
l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, la stessa può essere
disposta per aree non destinate ad essere espropriate, se ciò risulti
necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.