TESTO
UNICO EDILIZIA
Il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri due mesi fa, ma non risulta ancora aver perfezionato
l'iter per la pubblicazione.
Fermo restando che il Testo Unico
entrerà in vigore il 1 gennaio 2002, si ritiene comunque opportuno fornire
alcune indicazioni di carattere generale.
Il Testo Unico dell'Edilizia nasce
dalla volontà di riunificare in maniera sistematica l'insieme delle leggi e
delle norme susseguitesi nel tempo in materia.
La finalità è pertanto compilativa e di
riorganizzazione organica del materiale normativo.
Nell'intenzione del legislatore non vi
era spazio, quindi, per l'introduzione di istituti innovativi, essendo invece
ammessa la abrogazione di talune norme per rispondere a finalità di
razionalizzazione e sistemazione secondo criteri di coordinamento.
Il Testo Unico contiene i principi
fondamentali e generali per la disciplina dell'attività edilizia e si coordina
con le disposizioni specifiche in materia di tutela dei beni culturali ed
ambientali, nonché con le altre discipline di settore incidenti in materia
edilizia.
Nel rispetto dei suddetti principi
fondamentali contenuti nel Testo Unico le regioni esercitano la potestà
legislativa concorrente in materia
edilizia.
Fino all'adeguamento ai principi
fondamentali, le norme anche di dettaglio contenute nel Testo Unico operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario.
Tuttavia, a garanzia dei poteri
regionali in materia, si riconosce che in nessun caso le norme del Testo Unico
possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni
e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni o agli enti
locali.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Viene riconosciuto che nell'ambito
della categoria della ristrutturazione edilizia rientrano gli interventi di
demolizione e fedele ricostruzione di un
fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche
dei materiali a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica. Inoltre, alla luce del combinato
disposto degli artt. 10 e 22, se
rimangono invariati volume, sagoma, prospetti e superfici, nonché numero delle
unità immobiliari e, nei centri storici, anche le destinazioni d'uso, per tali
interventi sarà sufficiente la denuncia di inizio attività.
SPORTELLO UNICO
Il comune, con l'introduzione dello
sportello unico ampliato a tutta l'attività edilizia, adempie in via autonoma
alla richiesta di pareri ad altre autorità esterne all'ente locale.
Tale ufficio ha il compito di curare i
rapporti fra il privato e l'amministrazione ed, ove occorra, con le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
In particolare, esso provvede alla
ricezione delle istanze, al rilascio dei permessi di costruire e dei
certificati di agibilità. Inoltre, ai fini di tale rilascio l'ufficio
acquisisce direttamente il parere dell'ASL qualora non sia sostituibile da
un'autocertificazione, nonché il parere dei vigili del fuoco, ove prescritto.
Compito del responsabile del
procedimento è anche quello di concordare modifiche di lieve entità del
progetto attraverso un confronto con l'interessato, in modo da evitare
pronunciamenti interlocutori negativi.
Viene eliminata l'obbligatorietà del
parere della commissione edilizia, la cui sopravvivenza è rimessa alla scelta
del comune.
CONFERENZA DI SERVIZI
Lo sportello unico promuove anche
l'indizione di una conferenza di servizi per l'acquisizione, laddove risulti
necessario, degli atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio, in particolare:
- autorizzazioni per costruzioni in
zone sismiche
- atti di assenso per gli interventi su
immobili vincolati
- pareri dell'autorità competente in
materia di vincoli idrogeologici
- nulla osta dell'autorità competente
in materia di aree naturali protette
- assenso in materia di servitù.
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Vengono espressamente elencati gli
interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
1) manutenzione ordinaria
2) interventi volti alla eliminazione
di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o
ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
3) opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo.
PERMESSO DI COSTRUIRE
La concessione edilizia si chiamerà
permesso di costruire. Essa sarà obbligatoria per interventi di nuova
costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che
comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti e delle superfici nonché, limitatamente agli immobili compresi in
zona A, mutamenti della destinazione d'uso.
Viene riconosciuto alle regioni il
potere di individuare con legge quali altri interventi subordinare a permesso
di costruire. La violazione di queste norme regionali non comporta
l'applicazione delle sanzioni penali.
INTERVENTI SUBORDINATI A DENUNCIA DI
INIZIO ATTIVITA'
Sono realizzabili con D.I.A. tutti gli
interventi non riconducibili all'elenco di opere espressamente sottoposte a
permesso di costruire, con conseguente soppressione dell'istituto
dell'autorizzazione edilizia.
Inoltre, sono sottoposte a D.I.A. le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Tale denuncia costituisce parte integrante dell'originario permesso
di costruzione.
Laddove gli interventi riguardino
immobili sottoposti a tutela, la D.I.A. è condizionata dal preventivo rilascio
del parere. Tale previsione pone definitivamente fine alla questione
riguardante la possibilità di applicare il procedimento della D.I.A. agli
immobili sottoposti a vincolo storico-culturale e paesistico-ambientale.
Infine, viene riconosciuto alle regioni il potere di sottoporre al
pagamento di oneri alcune tipologie di interventi soggetti a D.I.A..
La norma riconosce espressamente la facoltà per l'interessato di chiedere
il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi
sottoposti a D.I.A.. In questo caso la violazione della disciplina urbanistica
non comporta l'applicazione delle sanzioni penali.
DISCIPLINA DELLA DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA'
La norma prolunga da venti a trenta
giorni il termine entro cui la pubblica amministrazione può pronunziarsi sulla
denuncia presentata allo sportello unico.
Qualora il dirigente del competente
ufficio comunale riscontri l'assenza delle condizioni richieste, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare i lavori, salva la facoltà
per quest'ultimo di ripresentare la denuncia, con le modifiche e le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
Per il caso in cui l'intervento
riguardi un immobile sottoposto a vincolo, la norma chiarisce che il termine di
cui sopra inizia a decorrere dall'esito dell'eventuale conferenza di servizi.
La denuncia ha efficacia pari a tre
anni; i lavori non ultimati entro tale termine richiedono una nuova denuncia di
inizio attività.
AGIBILITA'
Sono ricondotti ad unità i termini di
abitabilità ed agibilità, con conseguente accorpamento del procedimento
assoggettato a termini perentori e successiva formazione del silenzio assenso.