OPERE
DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
Lo scorso 12 luglio la Corte di
Giustizia Europea ha pronunciato sentenza sulla legittimità della normativa
italiana che consente al titolare di una concessione edilizia o di un piano di
lottizzazione approvato la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
a scomputo totale o parziale del contributo concessorio.
La causa rimessa alla Corte di
Giustizia aveva suscitato un forte interesse degli operatori del settore ed
aveva origine da un'Ordinanza di rimessione alla Corte medesima emessa dal TAR
Lombardia, chiamato a decidere sulla legittimità della procedura adottata dal
Comune di Milano per la realizzazione del programma di lavori nato col nome di
"Progetto Scala 2001".
La legislazione statale vigente in
materia è riconducibile all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 come
modificata dalla legge n. 765 del 1967 ed all'articolo 11 della legge n. 10 del
1977.
La Corte, pronunciandosi sulla
questione, ha dichiarato:
"la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una
normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure
previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o
di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il
rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o
superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi".
A seguito della pronuncia sono emerse
preoccupazioni sulle eventuali interpretazioni di essa da parte degli enti
locali con conseguente blocco di iniziative programmate o già in essere.
Per questi motivi l'ANCE ha promosso la
presentazione di un'interrogazione parlamentare al Ministro delle
infrastrutture e trasporti per sollecitare un intervento di conferma della
legittimità della normativa statale sulla realizzazione diretta delle opere a
scomputo con valore inferiore alla soglia comunitaria. Nell'interrogazione è
stato altresì chiesto al Ministro se il Governo Italiano non intenda
intervenire presso l'Unione Europea affinchè in quella sede venga sancita
definitivamente la praticabilità della realizzazione diretta delle opere a
scomputo da parte del promotore dell'intervento.
Il Ministero delle infrastrutture e
trasporti, il 26 luglio 2001, alla Commissione VIII del Senato ha risposto
all'interrogazione:
"La realizzazione diretta di un'opera
di urbanizzazione a scomputo del contributo dovuto per il rilascio della
concessione è prevista dalla normativa italiana. Tali previsioni in materia di
urbanistica possono continuare a trovare piena applicazione nel caso in cui il
valore della singola opera da realizzarsi sia inferiore all'importo di cinque
milioni di euro previsto dalla direttiva 93/37/CEE".
"Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti", prosegue la risposta, "nell'ambito del progetto di
modifica delle vigenti direttive in materia di appalti pubblici, attualmente
all'esame del Parlamento europeo, ha attualmente allo studio la questione della realizzabilità diretta
delle opere di interesse generale da parte del promotore dell'intervento urbanistico.
Viene difatti condivisa l'opportunità di ripristinare, ove necessario e anche a
mezzo di nuova norma comunitaria, il regime urbanistico sinora vigente".