D.M.
IMPIANTI PRODUTTIVI A RISCHIO - PRESCRIZIONI URBANISTICHE
Sul supplemento ordinario n. 138 del 16
giugno 2001 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro
dei lavori pubblici 9 maggio 2001 recante "Requisiti minimi di sicurezza
in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
Il provvedimento, che interessa quelle
aree nelle quali sono esercitate attività produttive a rischio di incidente
rilevante (ad esempio industria chimica, petrolifera, siderurgica ecc.) ha
importanti riflessi per l'attività edile relativa sia agli stabilimenti
industriali (anche solo depositi) che a quella sulle aree circostanti ai
medesimi stabilimenti. Ciò con riferimento sia a quanto previsto negli
strumenti urbanistica vigenti, sia alla necessità di adeguare quelli vigenti ai
nuovi criteri indicati nel Decreto, sia all'osservanza dei criteri contenuti
nel D.M. 9 maggio 2001 nella formazione dei nuovi strumenti.
L'ANCE, anche nell'ambito dell'azione
svolta da Confindustria, ha formulato osservazioni alle varie stesure
preliminari del provvedimento. Alcune di esse sono state recepite ed in
particolare quelle relative alla possibilità di promuovere programmi integrati
di intervento che potranno prevedere, tra l'altro, modalità di trasferimento
dei diritti edificatori in aree contigue ovvero indicate in altre aree del
territorio comunale.
Nel merito dei contenuti si richiama
l'attenzione sui seguenti aspetti:
Entrata in vigore
9 agosto 2001 e cioè tre mesi
dall'adozione del Decreto 9 maggio 2001 come previsto dall'art. 14 del D.Lgs.
17 agosto 1999 n. 334 (il Decreto ministeriale è stato emanato con oltre un
anno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi, decorrenti dal 13 ottobre 1999,
previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 344/99).
Adempimenti
Entro il 9 agosto 2001 le Regioni, le
Province, i Comuni dovranno aggiornare, se necessario, i piani territoriali di
coordinamento e gli strumenti urbanistici ai criteri indicati nel Decreto
ministeriale.
Disciplina transitoria
Nel caso di mancato rispetto del
termine del 9 agosto 2001 per l'adozione della variante urbanistica, le
concessioni e le autorizzazioni edilizie potranno essere rilasciate a
condizione che sia stato emesso il parere tecnico del Comitato per la
valutazione del rapporto di sicurezza (art. 21 del D.Lgs. n. 334/99). Sono
fatte salve le concessioni e le autorizzazioni rilasciate entro il 13 ottobre
1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 334/99). Per quelle rilasciate
successivamente a tale data e fino al 9 agosto 2001 dovrà essere stato emesso
il parere tecnico del Comitato.
Ambito di applicazione
Il Decreto ministeriale si applica alle
costruzioni di nuovi stabilimenti, all'ampliamento di quelli esistenti con
aumento della loro pericolosità, alla costruzione di nuovi insediamenti
(residenziali e non) o infrastrutture presso gli stabilimenti (art. 1).
Compiti in materia di pianificazione
Regione: assicura il coordinamento
delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela
ambientale, con quelle del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001, prevedendo
la concertazione con i vari enti territoriali competenti e gli altri soggetti
interessati (art. 2).
Provincia (e città metropolitana):
individua, nei propri strumenti di pianificazione, con la collaborazione dei
comuni interessati le aree nelle quali ricadono gli effetti delle attività a
rischio (art. 3).
Comune: adegua gli strumenti
urbanistici, anche con riferimento al piano territoriale di coordinamento,
individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.
Gli strumenti urbanistici che
contengono aree interessate da attività a rischio dovranno comprendere un
elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti - RIR" predisposto
secondo le indicazioni del Decreto (art. 4).
Gli enti territoriali possono
promuovere, anche su richiesta del gestore dello stabilimento, un programma
integrato di intervento finalizzato a definire un insieme coordinato di
interventi per il conseguimento di migliori livelli di sicurezza.