LAVORATORI
ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - D.P.R. 8/2/2001 N. 194
Sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2001, n. 120, è stato pubblicato il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, concernente
"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".
Il decreto è entrato in vigore dal 9
giugno u.s..
Il provvedimento riformula
organicamente le norme regolamentari dettate in materia di partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile con D.P.R. 21
settembre 1994, n. 613 che viene espressamente abrogato.
Le norme che riguardano direttamente le
imprese - per i trattamenti dovuti ai lavoratori aderenti alle organizzazioni
di volontariato - sono contenute nell'art. 9.
Ambito di applicazione
I benefici che l'art. 9 contempla
trovano applicazione ai lavoratori che aderiscono, in qualità di volontari, ad
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale dell'Agenzia di
Protezione Civile. All'Agenzia in parola sono trasferiti, ai sensi dell'art. 87
del decreto legislativo n. 300/1999, i compiti già di pertinenza del soppresso
Dipartimento della Protezione Civile. Tuttavia è necessario rilevare che nelle
more di costituzione della predetta Agenzia le disposizioni previste dal
decreto da ultimo intervenuto si applicano al Dipartimento di Protezione
Civile.
Durata dell'assenza
I predetti lavoratori hanno diritto di
assentarsi dal lavoro:
a) per l'utilizzo in attività di
soccorso ed assistenza, autorizzate dall'Agenzia, in vista o in occasione di
calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che debbano essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari, per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno.
I limiti predetti sono raddoppiabili
(fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno) per
gli eventi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per i
casi di effettiva necessità singolarmente individuati;
b) per l'impiego in attività,
autorizzate previamente dall'Agenzia, di pianificazione, di simulazione di
emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi
e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno;
c) se organizzatori delle iniziative di
pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, per
le fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
Benefici spettanti
Ai lavoratori per le attività elencate
alle lettere a), b), e c) del paragrafo che precede competono:
- il mantenimento del posto di lavoro;
- il mantenimento del trattamento
economico e previdenziale;
- la copertura assicurativa contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di
volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi, da parte
dell'organizzazione di volontariato.
Il diritto di assentarsi dal lavoro ed
ai trattamenti sopra indicati è riconosciuto anche ai volontari singoli
iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, che siano impiegati dal
Prefetto in occasioni di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che
richiedano mezzi e poteri straordinari.
Preavviso per le attività addestrative
e di simulazione d'emergenza
La richiesta di esonero dal servizio
dei lavoratori volontari da impiegare in attività addestrative o di simulazione
d'emergenza deve essere avanzata all'Azienda, a cura degli stessi lavoratori o
delle organizzazioni cui appartengono, con un preavviso di almeno quindici
giorni.
Rimborso degli oneri al datore di
lavoro
Il datore di lavoro è tenuto per il
periodo d'impiego dei lavoratori volontari nelle attività individuate dal
decreto, ed entro il tempo massimo dallo stesso stabilito, a dispensare dal
servizio i lavoratori stessi, ad erogare loro la retribuzione ed a versare la
relativa contribuzione.
Ha diritto, a domanda, ad ottenere il
rimborso degli oneri sostenuti. Invero, a questo riguardo, non può non
evidenziarsi che sia il comma 5 che il comma 9 dell'art. 9, riferiscono il
diritto al rimborso "agli emolumenti versati al lavoratore", potendo
indurre a ritenere che il rimborso sia limitato alla sola retribuzione.
Ma ugualmente deve sottolinearsi che la
lettera delle due norme è esattamente quella già contenuta nell'art. 10, commi
3 e 6 dell'abrogato D.P.R. n.613/1994, in applicazione della quale ai datori di
lavoro è stata rimborsata, oltre alla retribuzione diretta ed indiretta, anche
la contribuzione previdenziale.
Appare, pertanto, ragionevole ritenere
che anche ai sensi del nuovo regolamento il rimborso al datore di lavoro possa
estendersi oltre che alla retribuzione anche alla contribuzione.
Ai fini del rimborso, il datore di
lavoro deve presentare domanda all'Autorità di Protezione Civile
territorialmente competente. La richiesta deve precisare la qualifica
professionale del lavoratore, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza, l'evento cui il rimborso si riferisce,
nonché le modalità di accreditamento delle somme richieste a rimborso.
Attività svolte all'estero
Per espressa previsione del comma 12,
dell'art. 9, le disposizioni in materia di trattamenti economico-normativi
spettanti ai lavoratori volontari previste dallo stesso art. 9 si applicano
anche nel caso di attività ed iniziative svolte all'estero, purché previamente
autorizzate dall'Agenzia.