LAVORATORI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - D.P.R. 8/2/2001 N. 194

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2001, n. 120, è stato pubblicato il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, concernente "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

Il decreto è entrato in vigore dal 9 giugno u.s..

Il provvedimento riformula organicamente le norme regolamentari dettate in materia di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 che viene espressamente abrogato.

Le norme che riguardano direttamente le imprese - per i trattamenti dovuti ai lavoratori aderenti alle organizzazioni di volontariato - sono contenute nell'art. 9.

 

Ambito di applicazione

 

I benefici che l'art. 9 contempla trovano applicazione ai lavoratori che aderiscono, in qualità di volontari, ad organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale dell'Agenzia di Protezione Civile. All'Agenzia in parola sono trasferiti, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 300/1999, i compiti già di pertinenza del soppresso Dipartimento della Protezione Civile. Tuttavia è necessario rilevare che nelle more di costituzione della predetta Agenzia le disposizioni previste dal decreto da ultimo intervenuto si applicano al Dipartimento di Protezione Civile.

 

Durata dell'assenza

 

I predetti lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro:

 

a) per l'utilizzo in attività di soccorso ed assistenza, autorizzate dall'Agenzia, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno.

I limiti predetti sono raddoppiabili (fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno) per gli eventi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati;

 

b) per l'impiego in attività, autorizzate previamente dall'Agenzia, di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno;

c) se organizzatori delle iniziative di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, per le fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

 

Benefici spettanti

 

Ai lavoratori per le attività elencate alle lettere a), b), e c) del paragrafo che precede competono:

- il mantenimento del posto di lavoro;

- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

- la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi, da parte dell'organizzazione di volontariato.

Il diritto di assentarsi dal lavoro ed ai trattamenti sopra indicati è riconosciuto anche ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, che siano impiegati dal Prefetto in occasioni di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che richiedano mezzi e poteri straordinari.

 

Preavviso per le attività addestrative e di simulazione d'emergenza

 

La richiesta di esonero dal servizio dei lavoratori volontari da impiegare in attività addestrative o di simulazione d'emergenza deve essere avanzata all'Azienda, a cura degli stessi lavoratori o delle organizzazioni cui appartengono, con un preavviso di almeno quindici giorni.

 

Rimborso degli oneri al datore di lavoro

 

Il datore di lavoro è tenuto per il periodo d'impiego dei lavoratori volontari nelle attività individuate dal decreto, ed entro il tempo massimo dallo stesso stabilito, a dispensare dal servizio i lavoratori stessi, ad erogare loro la retribuzione ed a versare la relativa contribuzione.

Ha diritto, a domanda, ad ottenere il rimborso degli oneri sostenuti. Invero, a questo riguardo, non può non evidenziarsi che sia il comma 5 che il comma 9 dell'art. 9, riferiscono il diritto al rimborso "agli emolumenti versati al lavoratore", potendo indurre a ritenere che il rimborso sia limitato alla sola retribuzione.

Ma ugualmente deve sottolinearsi che la lettera delle due norme è esattamente quella già contenuta nell'art. 10, commi 3 e 6 dell'abrogato D.P.R. n.613/1994, in applicazione della quale ai datori di lavoro è stata rimborsata, oltre alla retribuzione diretta ed indiretta, anche la contribuzione previdenziale.

Appare, pertanto, ragionevole ritenere che anche ai sensi del nuovo regolamento il rimborso al datore di lavoro possa estendersi oltre che alla retribuzione anche alla contribuzione.

Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare domanda all'Autorità di Protezione Civile territorialmente competente. La richiesta deve precisare la qualifica professionale del lavoratore, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza, l'evento cui il rimborso si riferisce, nonché le modalità di accreditamento delle somme richieste a rimborso.

 

Attività svolte all'estero

 

Per espressa previsione del comma 12, dell'art. 9, le disposizioni in materia di trattamenti economico-normativi spettanti ai lavoratori volontari previste dallo stesso art. 9 si applicano anche nel caso di attività ed iniziative svolte all'estero, purché previamente autorizzate dall'Agenzia.