INAIL
- CERTIFICATO DI REGOLARITA'CONTRIBUTIVA-
ISTRUZIONI ISTITUTO
L'Inail, con nota del 3 luglio 2001
indirizzata alle proprie sedi periferiche, ha fornito chiarimenti in merito al
rilascio dei certificati di regolarità contributiva. L'Istituto precisa innanzitutto
che negli appalti la regolarità contributiva deve essere riferita all'impresa
nel suo complesso e, pertanto, la verifica deve essere effettuata sul
"cliente" impresa e non sulle singole posizioni assicurative (PAT),
accese in funzione delle diverse lavorazioni assicurate.
Con riferimento alla materia degli
appalti di lavori pubblici, come noto disciplinata dalla legge n. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Inail ricorda che le imprese possono,
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione
amministrativa, comprovare con dichiarazioni sostitutive dei certificati
(autocertificazione) la situazione di regolarità contributiva all'Istituto.
In seguito, la stazione appaltante deve
procedere al controllo richiedendo alle imprese di comprovare il possesso dei
requisiti dichiarati presentando, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, la
relativa documentazione.
L'Inail precisa inoltre che la stazione
appaltante o l'impresa aggiudicataria possono richiedere il certificato di
regolarità contributiva anche in occasione degli stati di avanzamento dei
lavori o della liquidazione di stato finale; in tali casi il termine per il
rilascio del certificato da parte dell'Istituto è di 30 giorni dalla ricezione
della richiesta.
Importante, infine, la precisazione
fornita dall'Inail che l'impresa deve ritenersi in posizione regolare se
rispetto a tutte le posizioni aperte:
- ha presentato idonea denuncia lavori
e ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;
- è debitrice nei confronti
dell'Istituto di somme per le quali però:
a) ha in corso una regolarizzazione
agevolata, con pagamento rateale autorizzato in base alle disposizioni sul
condono o sulle calamità naturali;
b) ha in corso un pagamento rateale ed
è in regola con il pagamento delle rate stesse;
c) sussiste controversia
amministrativa/giudiziaria tra l'impresa e l'Istituto non ancora definita.