INAIL - CERTIFICATO DI REGOLARITA'CONTRIBUTIVA-  ISTRUZIONI ISTITUTO

 

L'Inail, con nota del 3 luglio 2001 indirizzata alle proprie sedi periferiche, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio dei certificati di regolarità contributiva. L'Istituto precisa innanzitutto che negli appalti la regolarità contributiva deve essere riferita all'impresa nel suo complesso e, pertanto, la verifica deve essere effettuata sul "cliente" impresa e non sulle singole posizioni assicurative (PAT), accese in funzione delle diverse lavorazioni assicurate.

Con riferimento alla materia degli appalti di lavori pubblici, come noto disciplinata dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'Inail ricorda che le imprese possono, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, comprovare con dichiarazioni sostitutive dei certificati (autocertificazione) la situazione di regolarità contributiva all'Istituto.

In seguito, la stazione appaltante deve procedere al controllo richiedendo alle imprese di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati presentando, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, la relativa documentazione.

L'Inail precisa inoltre che la stazione appaltante o l'impresa aggiudicataria possono richiedere il certificato di regolarità contributiva anche in occasione degli stati di avanzamento dei lavori o della liquidazione di stato finale; in tali casi il termine per il rilascio del certificato da parte dell'Istituto è di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Importante, infine, la precisazione fornita dall'Inail che l'impresa deve ritenersi in posizione regolare se rispetto a tutte le posizioni aperte:

 

- ha presentato idonea denuncia lavori e ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;

 

- è debitrice nei confronti dell'Istituto di somme per le quali però:

 

a) ha in corso una regolarizzazione agevolata, con pagamento rateale autorizzato in base alle disposizioni sul condono o sulle calamità naturali;

 

b) ha in corso un pagamento rateale ed è in regola con il pagamento delle rate stesse;

 

c) sussiste controversia amministrativa/giudiziaria tra l'impresa e l'Istituto non ancora definita.