INPS - AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DEI DISABILI GRAVI MAGGIORENNI - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Le tutele spettanti ai genitori di handicappati gravi maggiorenni e ai lavoratori affidatari di handicappati in situazioni di gravità, quali risultano dalla formulazione degli artt. 42 e 45 del T.U., sono state illustrate dall'Inps con circolare 10 luglio 2001, n. 138.

Tali tutele si concretizzano in riposi, permessi e congedi.

I riposi sono quelli, pari a due ore giornaliere retribuite, di cui possono fruire, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino handicappato grave, i lavoratori, madri o padri, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa) a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

I permessi sono i tre giorni di permesso mensile retribuito di cui hanno diritto, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave, i genitori, alternativamente tra loro, permessi che sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito di ciascun mese.

I riposi e i permessi suddetti possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (già astensione facoltativa) e con il congedo per malattia del figlio (fino a tre anni di età senza limiti, tra i tre e gli otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi).

Il congedo è quello cosiddetto "straordinario", indennizzato, della durata massima complessiva di due anni tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata nell'arco della vita lavorativa, cui ha diritto la lavoratrice, o in alternativa, il lavoratore genitore (e, in caso di loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi) di soggetto in situazione di gravità, accertata dalla competente commissione ASL da almeno cinque anni, e che abbiano titolo a fruire dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/92.

Dalla formulazione della norma in parola, l'Istituto conclude che le agevolazioni previste dall'art. 42 spettano al genitore lavoratore anche se l'altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio.

In base alle nuove disposizioni, la circolare precisa che il lavoratore genitore di figlio disabile maggiorenne ha la possibilità di fruire dei permessi mensili (fino a 3 giorni, a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno) di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, e del congedo straordinario, fino a due anni complessivi tra i due genitori nell'arco dell'intera vita lavorativa, per ciascun figlio disabile,  di cui all'art. 80, comma 2, legge n. 388/2000, anche nel caso in cui l'altro genitore non ne ha diritto, ad esempio perché non svolge attività lavorativa dipendente.

L'unica distinzione che permane attiene alla sussistenza o meno del requisito della convivenza:

- se vi è convivenza tra il figlio maggiorenne disabile ed il genitore richiedente, quest'ultimo ha diritto a fruire delle agevolazioni non solo nel caso in cui l'altro genitore non lavori, ma anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;

- se non vi è lo stato di convivenza tra il figli handicappato maggiorenne ed il lavoratore richiedente, è necessaria la presenza dei requisiti di continuatività ed esclusività dell'assistenza richiesti dall'art. 42, comma 3 T.U.. Poiché la norma richiede l'esclusività dell'assistenza da parte del richiedente, il lavoratore non avrà diritto né ai 3 giorni di permesso mensile, né al congedo straordinario se nel nucleo familiare in cui è inserito il disabile sia presente l'altro genitore o altri soggetti, non lavoratori, in grado di prestare assistenza.

Le nuove indicazioni trovano applicazione - ferme le altre condizioni richieste per la spettanza del diritto - dal 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del Testo Unico.

La circolare precisa inoltre che: il congedo straordinario e i 3 giorni di permesso mensile non possono essere fruiti contemporaneamente. Pertanto, durante lo stesso mese non è consentito:

- al genitore richiedete di fruire di entrambe le provvidenze;

- all'altro genitore di richiedere la provvidenza di cui non beneficia il primo.

 

Figli handicappati gravi minorenni: cumulabilità dei benefici

La circolare contiene inoltre alcune indicazioni a rettifica o a conferma di precedenti istruzioni, concernenti il cumulo delle provvidenze previste dall'art. 33, legge n. 104/1992 e di quelle del Testo Unico sulla maternità e paternità, indicazioni che si devono intendere riferite, per la tipologia dei benefici stessi, ai figli handicappati minorenni. La norma che dispone detto cumulo è il comma 4 dell'art. 42 T.U., che in particolare recita: "i riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio".

In relazione a tale norma la circolare, anche tramite semplice rinvio a precedenti istruzioni, precisa che:

- uno stesso genitore non può fruire, nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei riposi o permessi di cui alla legge n. 104/1992;

- è consentito al genitore che fruisce delle due ore di riposo giornaliero retribuito per l'assistenza al figlio handicappato (fino a tre anni di età) di richiedere l'astensione non retribuita per le ulteriori ore di lavoro della giornata quando il figlio handicappato grave minore di tre anni sia ammalato;

- è consentito che contemporaneamente un genitore fruisca dell'astensione facoltativa (congedo parentale ordinario) e l'altro dei riposi e permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3 per l'assistenza al figlio disabile;

- non è consentito che contemporaneamente un genitore fruisca del congedo parentale (astensione facoltativa) e l'altro del congedo "straordinario" retribuito di 2 anni di cui all'art. 80, legge n. 388/2000.

 

Lavoratori a tempo determinato e congedo straordinario retribuito

A scioglimento della riserva formulata dall'Inps nella circolare n. 64/2001, concernente la spettanza del diritto al congedo "straordinario" retribuito ai lavoratori assunti a termine, la circolare da ultimo intervenuta precisa che detto beneficio può essere loro riconosciuto. Richiama le Sedi ad una attenta verifica circa la reale costituzione del rapporto di lavoro, intendendo in tal modo portare in evidenza eventuali casi di fittizia costituzione del rapporto, finalizzati alla sola fruizione del beneficio.

 

Modulistica

Alla circolare sono allegati due nuovi moduli di domanda del congedo "straordinario", che tengono conto dei nuovi criteri sopra illustrati in tema di figli maggiorenni e di fruibilità in caso di affidamento (vedi di seguito), e che riportano i richiami legislativi al nuovo Testo Unico: Mod. HAND. 4 (congedi straordinari genitori) e Mod. HAND. 5 (congedi straordinari fratelli).

 

Lavoratori affidatari

L'art. 45, comma 2, T.U. estende ai genitori affidatari:

- il diritto ai riposi giornalieri (già definiti di "allattamento"), previsti nel primo anno di vita del bambino a favore della madre dall'art. 39 T.U. cit., e, in determinati casi ben individuati, a favore del padre dall'art. 40 successivo;

- il diritto al raddoppio dei riposi stessi in caso di parto plurimo di cui all'art. 41 (da intendersi, in caso di affidamento plurimo);

- ed infine il diritto ai riposi, permessi e al congedo straordinario previsti per i figli handicappati gravi dall'art. 42 sopra esaminato, se l'affidamento riguarda soggetti gravemente disabili.

In applicazione dell'articolo 42 da ultimo richiamato, la circolare precisa che ai lavoratori affidatari competono:

- i giorni di permesso previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992 (la circolare richiama solo i "giorni di permesso", i quali si dovrebbero individuare nei 3 giorni di permesso mensile previsti dal comma 3 dell'art. 33 per l'assistenza al soggetto disabile dopo il compimento del terzo anno di vita. In realtà non pare potersi escludere il diritto anche alle due ore di riposo giornaliere se il minore affidato ha meno di tre anni di età, stante il rinvio operato dall'art. 45, comma 2, a tutte le disposizioni dell'art. 42);

- il congedo "straordinario" retribuito di due anni di cui al comma 5 dell'art. 42 T.U..

Per meglio individuare i soggetti beneficiari delle suddette provvidenze, e il tempo della operatività di queste, la circolare precisa:

- che l'affidamento può riguardare solo soggetti minorenni;

- che l'affidamento può essere concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età dell'affidato;

- che gli affidatari sono solo coloro che figurano indicati nel provvedimento di affidamento.

Agli effetti del diritto alle tutele in parola, non è assimilabile all'istituto dell'affidamento il caso dell'"inserimento", che ricorre allorquando il provvedimento dispone che il minore venga inserito in comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.

Il congedo "straordinario" retribuito può essere fruito dall'affidatario non oltre la scadenza del periodo di affidamento e in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, il congedo è fruibile, al pari dei genitori naturali o adottivi, solo alternativamente tra loro, e spetterà tra tutte e due per un periodo complessivo non superiore alla durata del periodo di affidamento e comunque entro il limite di due anni tra le due.