INPS
- AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DEI DISABILI GRAVI MAGGIORENNI - ISTRUZIONI
ISTITUTO
Le tutele spettanti ai genitori di
handicappati gravi maggiorenni e ai lavoratori affidatari di handicappati in
situazioni di gravità, quali risultano dalla formulazione degli artt. 42 e 45
del T.U., sono state illustrate dall'Inps con circolare 10 luglio 2001, n. 138.
Tali tutele si concretizzano in riposi,
permessi e congedi.
I riposi sono quelli, pari a due ore
giornaliere retribuite, di cui possono fruire, fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino handicappato grave, i lavoratori, madri o padri, in
alternativa al prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa) a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
I permessi sono i tre giorni di
permesso mensile retribuito di cui hanno diritto, successivamente al compimento
del terzo anno di vita del bambino con handicap grave, i genitori,
alternativamente tra loro, permessi che sono fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito di ciascun mese.
I riposi e i permessi suddetti possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario (già astensione facoltativa)
e con il congedo per malattia del figlio (fino a tre anni di età senza limiti,
tra i tre e gli otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi).
Il congedo è quello cosiddetto
"straordinario", indennizzato, della durata massima complessiva di
due anni tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata nell'arco
della vita lavorativa, cui ha diritto la lavoratrice, o in alternativa, il
lavoratore genitore (e, in caso di loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi) di soggetto in situazione di gravità, accertata dalla competente
commissione ASL da almeno cinque anni, e che abbiano titolo a fruire dei
permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/92.
Dalla formulazione della norma in
parola, l'Istituto conclude che le agevolazioni previste dall'art. 42 spettano
al genitore lavoratore anche se l'altro genitore non svolge attività lavorativa,
e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio.
In base alle nuove disposizioni, la
circolare precisa che il lavoratore genitore di figlio disabile maggiorenne ha
la possibilità di fruire dei permessi mensili (fino a 3 giorni, a condizione
che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno) di cui all'art. 33, comma 3,
legge n. 104/1992, e del congedo straordinario, fino a due anni complessivi tra
i due genitori nell'arco dell'intera vita lavorativa, per ciascun figlio
disabile, di cui all'art. 80, comma 2,
legge n. 388/2000, anche nel caso in cui l'altro genitore non ne ha diritto, ad
esempio perché non svolge attività lavorativa dipendente.
L'unica distinzione che permane attiene
alla sussistenza o meno del requisito della convivenza:
- se vi è convivenza tra il figlio
maggiorenne disabile ed il genitore richiedente, quest'ultimo ha diritto a
fruire delle agevolazioni non solo nel caso in cui l'altro genitore non lavori,
ma anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non
lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;
- se non vi è lo stato di convivenza
tra il figli handicappato maggiorenne ed il lavoratore richiedente, è
necessaria la presenza dei requisiti di continuatività ed esclusività
dell'assistenza richiesti dall'art. 42, comma 3 T.U.. Poiché la norma richiede
l'esclusività dell'assistenza da parte del richiedente, il lavoratore non avrà
diritto né ai 3 giorni di permesso mensile, né al congedo straordinario se nel
nucleo familiare in cui è inserito il disabile sia presente l'altro genitore o
altri soggetti, non lavoratori, in grado di prestare assistenza.
Le nuove indicazioni trovano
applicazione - ferme le altre condizioni richieste per la spettanza del diritto
- dal 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del Testo Unico.
La circolare precisa inoltre che: il
congedo straordinario e i 3 giorni di permesso mensile non possono essere
fruiti contemporaneamente. Pertanto, durante lo stesso mese non è consentito:
- al genitore richiedete di fruire di
entrambe le provvidenze;
- all'altro genitore di richiedere la
provvidenza di cui non beneficia il primo.
Figli handicappati gravi minorenni:
cumulabilità dei benefici
La circolare contiene inoltre alcune
indicazioni a rettifica o a conferma di precedenti istruzioni, concernenti il
cumulo delle provvidenze previste dall'art. 33, legge n. 104/1992 e di quelle
del Testo Unico sulla maternità e paternità, indicazioni che si devono intendere
riferite, per la tipologia dei benefici stessi, ai figli handicappati
minorenni. La norma che dispone detto cumulo è il comma 4 dell'art. 42 T.U.,
che in particolare recita: "i riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il
congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio".
In relazione a tale norma la circolare,
anche tramite semplice rinvio a precedenti istruzioni, precisa che:
- uno stesso genitore non può fruire,
nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei riposi o permessi di
cui alla legge n. 104/1992;
- è consentito al genitore che fruisce
delle due ore di riposo giornaliero retribuito per l'assistenza al figlio
handicappato (fino a tre anni di età) di richiedere l'astensione non retribuita
per le ulteriori ore di lavoro della giornata quando il figlio handicappato
grave minore di tre anni sia ammalato;
- è consentito che contemporaneamente
un genitore fruisca dell'astensione facoltativa (congedo parentale ordinario) e
l'altro dei riposi e permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3 per
l'assistenza al figlio disabile;
- non è consentito che
contemporaneamente un genitore fruisca del congedo parentale (astensione
facoltativa) e l'altro del congedo "straordinario" retribuito di 2
anni di cui all'art. 80, legge n. 388/2000.
Lavoratori a tempo determinato e
congedo straordinario retribuito
A scioglimento della riserva formulata
dall'Inps nella circolare n. 64/2001, concernente la spettanza del diritto al
congedo "straordinario" retribuito ai lavoratori assunti a termine,
la circolare da ultimo intervenuta precisa che detto beneficio può essere loro
riconosciuto. Richiama le Sedi ad una attenta verifica circa la reale
costituzione del rapporto di lavoro, intendendo in tal modo portare in evidenza
eventuali casi di fittizia costituzione del rapporto, finalizzati alla sola
fruizione del beneficio.
Modulistica
Alla circolare sono allegati due nuovi
moduli di domanda del congedo "straordinario", che tengono conto dei
nuovi criteri sopra illustrati in tema di figli maggiorenni e di fruibilità in
caso di affidamento (vedi di seguito), e che riportano i richiami legislativi
al nuovo Testo Unico: Mod. HAND. 4 (congedi straordinari genitori) e Mod. HAND.
5 (congedi straordinari fratelli).
Lavoratori affidatari
L'art. 45, comma 2, T.U. estende ai
genitori affidatari:
- il diritto ai riposi giornalieri (già
definiti di "allattamento"), previsti nel primo anno di vita del
bambino a favore della madre dall'art. 39 T.U. cit., e, in determinati casi ben
individuati, a favore del padre dall'art. 40 successivo;
- il diritto al raddoppio dei riposi
stessi in caso di parto plurimo di cui all'art. 41 (da intendersi, in caso di
affidamento plurimo);
- ed infine il diritto ai riposi,
permessi e al congedo straordinario previsti per i figli handicappati gravi
dall'art. 42 sopra esaminato, se l'affidamento riguarda soggetti gravemente
disabili.
In applicazione dell'articolo 42 da
ultimo richiamato, la circolare precisa che ai lavoratori affidatari competono:
- i giorni di permesso previsti
dall'art. 33 della legge n. 104/1992 (la circolare richiama solo i "giorni
di permesso", i quali si dovrebbero individuare nei 3 giorni di permesso
mensile previsti dal comma 3 dell'art. 33 per l'assistenza al soggetto disabile
dopo il compimento del terzo anno di vita. In realtà non pare potersi escludere
il diritto anche alle due ore di riposo giornaliere se il minore affidato ha
meno di tre anni di età, stante il rinvio operato dall'art. 45, comma 2, a
tutte le disposizioni dell'art. 42);
- il congedo "straordinario"
retribuito di due anni di cui al comma 5 dell'art. 42 T.U..
Per meglio individuare i soggetti
beneficiari delle suddette provvidenze, e il tempo della operatività di queste,
la circolare precisa:
- che l'affidamento può riguardare solo
soggetti minorenni;
- che l'affidamento può essere concesso
per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età
dell'affidato;
- che gli affidatari sono solo coloro
che figurano indicati nel provvedimento di affidamento.
Agli effetti del diritto alle tutele in
parola, non è assimilabile all'istituto dell'affidamento il caso
dell'"inserimento", che ricorre allorquando il provvedimento dispone
che il minore venga inserito in comunità di tipo familiare o in un istituto di
assistenza pubblico o privato.
Il congedo "straordinario"
retribuito può essere fruito dall'affidatario non oltre la scadenza del periodo
di affidamento e in caso di affidamento contemporaneo a due persone della
stessa famiglia, il congedo è fruibile, al pari dei genitori naturali o
adottivi, solo alternativamente tra loro, e spetterà tra tutte e due per un
periodo complessivo non superiore alla durata del periodo di affidamento e
comunque entro il limite di due anni tra le due.