INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - PRECISAZIONI ISTITUTO IN MERITO ALLA EQUIPARAZIONE AI FIGLI LEGITTIMI DEI NIPOTI VIVENTI A CARICO

 

L'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, al fine del riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, dispone l'equiparazione ai figli legittimi o legittimati dei figli adottivi e degli affiliati, di quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, di quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché dei minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra citata, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, e cioè i nipoti minori conviventi e a completo carico dei nonni.

La pronuncia della Corte, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, esplica effetto anche sulla materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento al citato art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 ad opera dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, l'ascendente ha diritto ad includere nel proprio nucleo familiare il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, anche in assenza di un formale provvedimento di affidamento.

Sulla materia, l'Inps, con circolare 23 luglio 2001, n. 146, ha fornito alcune precisazioni per una compiuta applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale, che integrano le direttive già impartite con la precedente circolare 4 novembre 1999, n. 195.

L'istituto, con la circolare da ultimo pervenuta, ha precisato che, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, alle fattispecie in parola devono essere applicate le Tabelle relative ai nuclei familiari con figli e le regole di determinazione degli importi per queste stabilite, e non quelle relative ai nuclei familiari composti dai coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

L'Inps giunge a tale conclusione sulla base dell'equiparazione, che discende dalla sentenza n. 180/1999, dei nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.

La stessa regola, che comporta l'applicazione delle Tabelle previste per i nuclei familiari con figli, opera anche nei casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell'ascendente anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale (20 maggio 1999), qualora siano in possesso dei requisiti della minore età e della vivenza a carico dell'ascendente stesso.

Secondo quanto precisato con la citata circolare n. 195/1999, la vivenza a carico del minore si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, nel caso di non convivenza, può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Si pone in evidenza che il riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo familiare il nipote in linea retta è subordinato ad apposita autorizzazione dell'Istituto.