INPS -
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - PRECISAZIONI ISTITUTO IN MERITO ALLA
EQUIPARAZIONE AI FIGLI LEGITTIMI DEI NIPOTI VIVENTI A CARICO
L'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, al fine del riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi
e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, dispone l'equiparazione
ai figli legittimi o legittimati dei figli adottivi e degli affiliati, di
quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, di quelli
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché dei minori
regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza
20 maggio 1999, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma sopra citata, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati
anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti,
e cioè i nipoti minori conviventi e a completo carico dei nonni.
La pronuncia della Corte, pur se
intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del
diritto alla pensione di reversibilità, esplica effetto anche sulla materia dei
trattamenti di famiglia, stante il riferimento al citato art. 38 del D.P.R. n.
818/1957 ad opera dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia
di assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, ai fini dell'erogazione dei
trattamenti di famiglia, l'ascendente ha diritto ad includere nel proprio
nucleo familiare il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, anche in
assenza di un formale provvedimento di affidamento.
Sulla materia, l'Inps, con circolare 23
luglio 2001, n. 146, ha fornito alcune precisazioni per una compiuta
applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale,
che integrano le direttive già impartite con la precedente circolare 4 novembre
1999, n. 195.
L'istituto, con la circolare da ultimo
pervenuta, ha precisato che, ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare, alle fattispecie in parola devono essere applicate le Tabelle
relative ai nuclei familiari con figli e le regole di determinazione degli importi
per queste stabilite, e non quelle relative ai nuclei familiari composti dai
coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
L'Inps giunge a tale conclusione sulla
base dell'equiparazione, che discende dalla sentenza n. 180/1999, dei nipoti in
linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, ai figli legittimi,
anche se non formalmente affidati.
La stessa regola, che comporta
l'applicazione delle Tabelle previste per i nuclei familiari con figli, opera
anche nei casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non
aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo
familiare dell'ascendente anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale (20 maggio 1999), qualora siano in possesso dei requisiti della
minore età e della vivenza a carico dell'ascendente stesso.
Secondo quanto precisato con la citata
circolare n. 195/1999, la vivenza a carico del minore si considera dimostrata
quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Il
mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, nel caso di non
convivenza, può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Si pone in evidenza che il
riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo familiare il nipote in linea
retta è subordinato ad apposita autorizzazione dell'Istituto.