INPS - CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE UTILI PER DIRITTO A PENSIONE D'ANZIANITA'

 

L'Inps, con circolare n. 128 del 21 giugno scorso, ha precisato che per i lavoratori licenziati da imprese edili i contributi figurativi, connessi al trattamento di disoccupazione, devono essere considerati utili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche ai fini del diritto alla pensione di anzianitą.

Pertanto, i criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 - recepiti dalla circolare n. 635 R.C.V. --- n. 53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995 - secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell'art. 16 della legge 6 agosto 1975 n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianitą" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi fino al 31 dicembre 2000.

Infatti l'art. 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (cosiddetta legge finanziaria per il 2001), ha disposto che la contribuzione figurativa, accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, per i quali č corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, č utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianitą.

L'Inps ha ricordato, infine, che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 luglio 1994 n. 451 (la cosiddetta disoccupazione lunga), i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano gią utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianitą, ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della citata legge n. 223/91.