INPS
- CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE UTILI PER DIRITTO A PENSIONE
D'ANZIANITA'
L'Inps, con circolare n. 128 del 21
giugno scorso, ha precisato che per i lavoratori licenziati da imprese edili i
contributi figurativi, connessi al trattamento di disoccupazione, devono essere
considerati utili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche ai fini del diritto
alla pensione di anzianitą.
Pertanto, i criteri enunciati dal
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 183 del 23
settembre 1983 - recepiti dalla circolare n. 635 R.C.V. --- n. 53595 A.G.O./215
del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995 - secondo cui "i contributi
figurativi da accreditare a norma dell'art. 16 della legge 6 agosto 1975 n.
427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di
anzianitą" restano confermati per i periodi di accredito figurativo
compresi fino al 31 dicembre 2000.
Infatti l'art. 78, comma 22, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 (cosiddetta legge finanziaria per il 2001), ha
disposto che la contribuzione figurativa, accreditata per i periodi successivi
al 31 dicembre 2000, per i quali č corrisposto il trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, č utile
ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del
trattamento pensionistico, compreso quello di anzianitą.
L'Inps ha ricordato, infine, che per i
lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia,
ai sensi dell'art. 11, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 luglio 1994 n. 451 (la cosiddetta
disoccupazione lunga), i periodi di accredito figurativo connessi al predetto
trattamento erano gią utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di anzianitą, ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della citata legge n.
223/91.