INPS
- CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - BENEFICI CONTRIBUTIVI - ULTERIORI
INDICAZIONI ISTITUTO
Con circolare n. 85 del 9 aprile scorso
(cfr. anche supp. N. 2 Not. 5/2001) l'Inps aveva fornito le prime istruzioni
operative in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive per
l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, alla luce
della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 e dei successivi
chiarimenti del Ministero del lavoro.
Con la circolare n. 133 del 3 luglio
2001 l'Inps ha fornito ulteriori precisazioni sui seguenti aspetti.
Condizioni soggettive e oggettive dei
lavoratori
In base alle indicazioni ministeriali,
le assunzioni pienamente agevolate, aventi cioè diritto alle riduzioni
contributive in misura superiore al 25%, sono subordinate alla presenza in capo
all'assunto con contratto di formazione e lavoro delle seguenti condizioni:
- età e titolo di studio: le assunzioni
devono riguardare giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni compresi
per i laureati;
- stato di disoccupazione di lunga
durata: le assunzioni devono riguardare persone che siano senza lavoro da
almeno un anno.
L'Istituto previdenziale a tale
proposito riconosce il carattere alternativo dei suddetti requisiti.
Pertanto, le assunzioni con contratto
di formazione e lavoro di lavoratori che rispettino anche solamente una delle
suddette condizioni sono accompagnate dalle agevolazioni contributive piene,
senza la necessità che il datore di lavoro realizzi contemporaneamente un
incremento netto di occupazione.
CFL pienamente agevolati a seguito di
trasformazione
Con riguardo a questa tipologia di
contratti, l'Inps ritiene che il beneficio contributivo in misura piena possa
trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo parziale,
purché indeterminato, del contratto di formazione originariamente stipulato a
part-time.
Resta fermo l'obbligo della
realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incremento
netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi
precedenti.
Viene confermato che il recupero delle
agevolazioni contributive e cioè della differenza tra la riduzione del 25%
operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse
misure previste dalla normativa nazionale, potrà essere effettuata dai datori
di lavoro anche in unica soluzione.
Incremento della forza occupazionale
Ai fini dell'incremento del numero dei
dipendenti, l'Inps precisa che il requisito occupazionale deve essere
determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo
imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali
dislocati nella stessa provincia o in provincie diverse.
Al riguardo, quindi, non assume rilievo
l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi dipendenti siano
occupati.
CFL secondo la regola "de
minimis"
L'istituto previdenziale ribadisce che
l'accesso al beneficio contributivo secondo tale regola si riferisce
esclusivamente alle assunzioni con contratti di formazione e lavoro aventi
titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del
25%.
Concorrono, pertanto, alla
determinazione del limite dei 100 mila euro nel triennio esclusivamente le
differenze tra le riduzioni contributive superiori al 25% e tale ultima misura
generalizzata.
Con l'occasione l'Istituto ha chiarito
che la regola "de minimis" trova applicazione anche con riguardo ai
contratti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento
professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo. Si
tratta, in particolare, dei contratti di formazione e lavoro cosiddetti di
inserimento professionale.
In considerazione della peculiarità
della fattispecie, in tale ipotesi per le operazioni di recupero i datori di
lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.