INPS - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - BENEFICI CONTRIBUTIVI - ULTERIORI INDICAZIONI ISTITUTO

 

Con circolare n. 85 del 9 aprile scorso (cfr. anche supp. N. 2 Not. 5/2001) l'Inps aveva fornito le prime istruzioni operative in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, alla luce della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 e dei successivi chiarimenti del Ministero del lavoro.

Con la circolare n. 133 del 3 luglio 2001 l'Inps ha fornito ulteriori precisazioni sui seguenti aspetti.

Condizioni soggettive e oggettive dei lavoratori

In base alle indicazioni ministeriali, le assunzioni pienamente agevolate, aventi cioè diritto alle riduzioni contributive in misura superiore al 25%, sono subordinate alla presenza in capo all'assunto con contratto di formazione e lavoro delle seguenti condizioni:

- età e titolo di studio: le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni compresi per i laureati;

- stato di disoccupazione di lunga durata: le assunzioni devono riguardare persone che siano senza lavoro da almeno un anno.

L'Istituto previdenziale a tale proposito riconosce il carattere alternativo dei suddetti requisiti.

Pertanto, le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di lavoratori che rispettino anche solamente una delle suddette condizioni sono accompagnate dalle agevolazioni contributive piene, senza la necessità che il datore di lavoro realizzi contemporaneamente un incremento netto di occupazione.

 

CFL pienamente agevolati a seguito di trasformazione

Con riguardo a questa tipologia di contratti, l'Inps ritiene che il beneficio contributivo in misura piena possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo parziale, purché indeterminato, del contratto di formazione originariamente stipulato a part-time.

Resta fermo l'obbligo della realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

Viene confermato che il recupero delle agevolazioni contributive e cioè della differenza tra la riduzione del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale, potrà essere effettuata dai datori di lavoro anche in unica soluzione.

 

Incremento della forza occupazionale

Ai fini dell'incremento del numero dei dipendenti, l'Inps precisa che il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in provincie diverse.

Al riguardo, quindi, non assume rilievo l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi dipendenti siano occupati.

 

CFL secondo la regola "de minimis"

L'istituto previdenziale ribadisce che l'accesso al beneficio contributivo secondo tale regola si riferisce esclusivamente alle assunzioni con contratti di formazione e lavoro aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%.

Concorrono, pertanto, alla determinazione del limite dei 100 mila euro nel triennio esclusivamente le differenze tra le riduzioni contributive superiori al 25% e tale ultima misura generalizzata.

Con l'occasione l'Istituto ha chiarito che la regola "de minimis" trova applicazione anche con riguardo ai contratti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo. Si tratta, in particolare, dei contratti di formazione e lavoro cosiddetti di inserimento professionale.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, in tale ipotesi per le operazioni di recupero i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.