CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO
CONTRATTO
(Schema di …)
con le disposizioni del Codice dei
contratti approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 e le integrazioni in seguito a
tutte le innovazioni fino all’ottobre 2008
(Decreto Legislativo 11 settembre
2008, n. 152)
Note introduttive
Gli appalti realizzati da privati, titolari di un permesso di costruire,
che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, con
esclusione di quelle primarie non superiori a euro 5.150.000, hanno sì il
vincolo che li accomuna ai lavori pubblici (art. 32, comma 1, lett. g) del
D.Lgs. 163/2006), ma per gli stessi è previsto che “in relazione alla fase di
esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo”
(art. 32, comma 2, D.Lgs. 163/2006).
Si ritiene comunque utile mantenere il riferimento a tutta la disciplina
riguardante la esecuzione dei lavori contenute nel Codice degli appalti (D.Lgs.
163/2006), nel Regolamento Generale dei lavori pubblici (D.P.R. 554/1999) e nel
Capitolato Generale d’appalto (D.M. 145/2000), salvo le seguenti fattispecie:
- la misura delle penali che potranno essere più onerose di quelle previste
dalla disciplina degli appalti pubblici (che le fissa per ogni giorno di
ritardo tra lo 0,3 e 1 per mille dell’importo lavori) e fissate in relazione
alla necessità di disporre delle opere di urbanizzazione da appaltare in
correlazione con l’avanzamento dei lavori cui si riferiscono;
- La previsione di una revisione
prezzi per la parte di lavori eseguiti a partire dal terzo anno successivo alla
stipula del contratto d’appalto;
- previsione di una ritenuta sui pagamenti anche a tutela dei lavoratori;
- previsione di una ritenuta sui pagamenti pari al 5% in luogo della
costituzione, da parte dell’appaltatore, di una cauzione definitiva
sull’importo dei lavori;
- Tenuta di una contabilità dei lavori più semplificata (giornale dei lavori,
libretto delle misure, registro di contabilità, S.A.L.);
- facoltà per il subappaltatore del possesso di attestazione SOA,
- obbligo per il subappaltatore del possesso dei requisiti soggettivi e
antimafia (che concernono la fase di aggiudicazione);
- Previsione di risoluzione delle controversie mediante un arbitrato “irrituale”;
- Possibilità di ricorso al subappalto, nel rispetto delle previsioni del
bando e in deroga all’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006, previa comunicazione al committente;
- Obblighi assicurativi dell’appaltatore nella misura prevista dalla norma
con possibilità di richiedere garanzie più ampie.
Fatte queste puntualizzazioni si
tengano presenti le seguenti note, effettuate in relazione alla redazione di un
contratto di opera pubblica e valide anche per la fattispecie in esame.
Elemento fondamentale, nel disegno del
regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, è lo «schema di
contratto», del quale il capitolato speciale d'appalto è un allegato (si veda
l’articolo 45, commi 1 e 2), che deve contenere la disciplina del rapporto
bilaterale tra le parti con particolare riferimento a:
a)- termini di esecuzione e penali;
b)- programma di esecuzione dei
lavori;
c)- sospensioni e riprese dei
lavori;
d)- contabilizzazione dei lavori a
misura e/o a corpo;
e)- liquidazione dei corrispettivi;
f)- controlli;
g)- modalità e termini del collaudo
o dell'accertamento della regolare esecuzione;
h)- modalità di risoluzione delle
controversie.
A ben vedere, quindi, tutta la parte
strettamente contrattuale potrebbe essere espulsa dal capitolato speciale in
quanto prevista nello schema di contratto. Peraltro tale conclusione è
abbastanza coerente con l'assetto normativo che si sta prefigurando, essendo
del tutto evidente che sommando i numerosi aspetti di dettaglio contenuti nel
Codice di contratti, nel regolamento di attuazione e nel capitolato generale
d’appalto, gli spazi per una disciplina contrattuale specifica che non sia una
mera ripetizione di quanto già contenuto nelle norme generali è molto limitato.
Si deve notare che con l’entrata in
vigore del Codice dei contratti, il capitolato generale non è ad applicazione
obbligatoria, ma solo in quanto espressamente richiamato nel Capitolato
speciale, a differenza di quanto avveniva in precedenza (in forza
dell’articolo3, comma 5, dell’abrogata legge n. 109 del 1994), ripristinando il
regime di applicazione residuale com’era per il capitolato generale approvato
con d.P.R. n. 1063 del 1962.
Inoltre, lo schema di contratto era
un elaborato già previsto dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 (Regolamento
per la compilazione dei progetti di opere dello Stato) e, in tutt’uno con il
capitolato speciale, dalle norme sulle tariffe professionali, (Tabella B,
lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143; tabella I2, lettera f,
allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144).
Il risultato finale, con il
completamento della disciplina regolamentare sopra accennata, è un sostanziale
svuotamento della parte "normativa" del capitolato speciale
d’appalto, il quale contiene quasi esclusivamente le prescrizioni tecniche da
applicare allo specifico lavoro oggetto del singolo contratto.
Il capitolato speciale deve essere
composto da due parti (articolo 45, comma 3, regolamento generale):
- nella prima parte sono previsti
tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche integrativi di aspetti non pienamente
deducibili dagli atti progettuali;
- nella seconda parte devono essere
previste le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche delle prestazioni,
le modalità delle prove, l'ordine da tenersi nello svolgimento delle
lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del piano di
qualità e la suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza.
Il capitolato deve indicare altresì
le modalità di determinazione dei corrispettivi (in relazione alla tipologia
del contratto, a corpo, a misura, a corpo e misura, articolo 45, commi 6 e 7) e
l'obbligo per l'appaltatore di predisporre il programma esecutivo dei lavori.
Inoltre, per
interventi di particolare complessità (articoli 2, comma 1, lettera h), e 45,
commi 4 e 5), deve imporre l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un “piano
di qualità di costruzione e di installazione”, da approvarsi dalla direzione
dei lavori. In tali casi il capitolato suddividerà tutte le lavorazioni
previste in tre classi di importanza:
a) critica
le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di
vita utile dell’intervento;
b) importante
le strutture o loro parti nonché gli
impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero
qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune
tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
La proposta di capitolato speciale
pertanto è fondata su una parte
"normativa" o “contrattuale”, che integra sia lo schema di contratto,
sia il capitolato generale.
Le restanti parti del capitolato
sono lasciate all'apprezzamento tecnico del progettista in relazione alle
caratteristiche dei singoli interventi. Anche se pare naturale che, nel tempo,
si renderà necessaria una ulteriore correzione e nuova modulazione dei
contenuti economici del rapporto tra le parti che coprono un'area, in termini
di competenza, che si sovrappone parzialmente ai contenuti dello schema di
contratto, della parte prima del capitolato speciale d'appalto e del capitolato
generale.
La proposta è completata da alcune tabelle, contenenti
elementi essenziali del capitolato speciale e pertanto parti integranti e
sostanziali del medesimo, aventi la finalità di razionalizzare l'esposizione
dei contenuti tecnico-economici dei lavori, in modo da consentire una
consultazione rapida da parte degli operatori oltre che una più facile
acquisizione dei dati necessari alla formazione dei bandi di gara, alla
stipulazione formale dei contratti e, non ultimo, agevolare la compilazione
delle schede di rilevazione da inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici (in
particolare le schede A), in attuazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice
dei contratti.
Le tabelle ovviamente vanno adattate in relazione al
singolo lavoro
Per quanto riguarda
Per quanto riguarda
Ai sensi dell’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per i lavori
il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nell’atto di
approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto
e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
Ai sensi dello stesso articolo 45, comma 10, il
capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 42 comma 1, dello stesso
regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di
varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Si deve inoltre prestare attenzione
alla difficoltà operativa che appare più rilevante, consistente
nell'articolazione della tipologia dei contratti (a corpo, a misura, a corpo e
misura) in relazione alle diverse modalità dell'offerta (a prezzi unitari o al
ribasso percentuale), secondo il complesso schema ad incastri risultante dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 del Codice dei contratti.
Con i limiti derivanti dall'impostazione legislativa e, in particolare, dal
rapporto tra l'offerta a prezzi unitari (obbligatoria per i contratti a corpo e
misura, facoltativa per i contratti a corpo e per i contratti a misura),
l'offerta complessiva che ne deriva e i lavori a corpo (negli appalti misti a
corpo e misura). In ogni caso conservano la caratteristica di contratti a corpo, o di contratti a misura, anche quei
contratti ove siano previsti lavori in economia (quando ammissibili), la
presenza di questi ultimi infatti non muta la tipologia del contratto.
Infine, si deve notare che con
l’entrata in vigore del Codice dei contratti sono stati rimossi i limiti e le
condizioni per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (articolo 83), in alternativa alla sola offerta di prezzo (articolo
82). Questo comporta alcuni interventi sul testo del capitolato speciale, con
modifiche modeste sotto il profilo formale ma significative sotto il profilo
sostanziale, sotto forma di opzioni che l’operatore deve scegliere in sede di
redazione del medesimo capitolato. Peraltro, tenuto conto dell’elevato grado di
flessibilità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
all’interno della quale il progettista può prevedere (o il responsabile del
procedimento può imporre) una serie più o meno numerosa di elementi variabili,
si dovrà fare attenzione a che la scelta delle diverse opzioni sia coerente con
gli obiettivi prefissati. Infatti, oltre alla cosiddetta “offerta tecnica” (i
cui elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di gara integrano la
progettazione con valore contrattuale), peraltro in alcuni casi solo eventuale
e non obbligatoria, potrebbero essere previste (ad esempio) offerte di ribasso
sui tempi di esecuzione e offerte di rialzo sull’importo delle rate di acconto.
Per quanto riguarda gli oneri per la
sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996, seppure in genere stabiliti a
corpo come desunti dal piano di sicurezza, essi possono essere previsti
(ricorrendone le circostanze) anche parzialmente o totalmente a misura ed, eccezionalmente,
in economia. Ovviamente anche tali oneri, parte anche economicamente integrante
del contratto ancorché non oggetto dell’offerta, saranno da contabilizzare di
conseguenza a corpo, a misura o in economia in relazione alle previsioni
progettuali. Sul punto si condivide la determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti 26 luglio 2006, n. 4, che conclude in favore
dell’esposizione separata, negli atti progettuali e poi negli atti di gara, dei
soli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e degli
oneri ancillari specifici del singolo cantiere, sottratti al ribasso,
sopprimendo la illogica indicazione separata dei cosiddetti “oneri diretti”
incorporati nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, i quali, appunto perché
incorporati nei predetti prezzi (anche in sede di analisi) non hanno ragione di
essere esposti separatamente al fine di essere sottratti al ribasso di gara.
L’indicazione dell’incidenza
percentuale della manodopera per ciascuna categoria di lavori, prevista
nell’ultima colonna Note alla Tabella “A” allegata al Capitolato speciale
d’appalto, soddisfa quanto richiesto dall’articolo 35, comma 1, lettera l), del
regolamento generale;
LAVORI INTERAMENTE «A MISURA»
Ai sensi dell'articolo 82, comma 2,
lettera a), del Codice dei contratti, i lavori a misura:
- possono
essere appaltati mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- possono
essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.
Pur in
presenza della possibilità di appaltare i lavori a misura mediante offerta a
prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione
facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al
ribasso percentuale.
La previsione
degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo senza che ciò
muti la caratteristica dell’appalto da contratto “a misura” a contratto “a
corpo e misura” (circostanza che farebbe sorgere l’obbligo di appaltare i
lavori esclusivamente mediante l’offerta a prezzi unitari); a tale conclusione
si può giungere in ragione del fatto che gli oneri per la sicurezza, ancorché
compresi nel contratto, sono stabiliti a priori dalla stazione appaltante e i
concorrenti non hanno alcuna possibilità, in sede di gara, di sindacarne il
contenuto economico e il relativo corrispettivo.
LAVORO INTERAMENTE «A CORPO»
Ai sensi dell'articolo 82, comma 2,
lettera b), del Codice dei contratti, il lavoro a corpo:
- possono
essere appaltati mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta;
- possono
essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.
Pur in
presenza della possibilità di appaltare i lavori a corpo mediante offerta a
prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione facilmente
intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al ribasso
percentuale.
Il criterio
dell’offerta di ribasso sull’importo a base d’asta (metodologicamente identica,
ai fini della gara, a quella di ribasso sull’elenco prezzi) non necessita di
alcuna specificazione regolamentare.
LAVORI «A CORPO E MISURA»
Ai sensi dell'articolo 82, comma 3),
del Codice dei contratti, i lavori a corpo e misura:
- devono
essere appaltati esclusivamente
mediante offerta a prezzi unitari.
Ai sensi
dell’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per i lavori il cui
corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione
risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le
rispettive quantità. I lavori a misura sono indicati nel provvedimento di
approvazione del progetto con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
La
previsione degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo,
interamente a misura ovvero parte a corpo e parte a misura, anche in presenza
di un contratto “a corpo e misura”.
LAVORI «IN ECONOMIA»
I lavori in
economia non hanno autonomia propria nel presente capitolato.
I lavori
esclusivamente in economia (lavori extracontrattuali, previsti nel quadro
economico tra le somme a disposizione) sono infatti regolati da norme diverse e
speciali dai lavori da appaltare in via ordinaria, sia dall’articolo 125 del
Codice dei contratti che dal regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554
del 1999. Questo ultimo li disciplina a parte sotto i profili generali (Capo
III del Titolo IX) e contabili (Capo II del Titolo XI).
Per quanto
riguarda i lavori in economia “contrattuali”, cioè quella parte di lavori che
in un contratto ordinario (a corpo, a misura o a corpo e misura) sono previsti
in economia, la loro presenza, sempre eccezionale e motivata dall’impossibilità
di prevedere la valutazione a corpo o, in subordine, a misura, di determinate,
non muta la sostanza del contratto che rimarrà a corpo, a misura o a corpo e
misura, a prescindere dai lavori in economia.
I lavori in economia “contrattuali”, non danno luogo
ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i
prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso
d'asta.
Individuazione delle categorie scorporabili e subappaltabili