REGISTRO
- VALUTAZIONE AUTOMATICA RETROATTIVA - DIRITTO AL RIMBORSO
(Cass.
Sez. I, Sent. 28/4/97, n. 3657)
In tema di imposta di registro, rientra fra le disposizioni più
favorevoli al contribuente e quindi dà diritto al rimborso d'imposta previsto
dalla disciplina transitoria (art. 79, D.P.R. n. 131/1986), anche la norma che
esclude la rettifica del valore dell'immobile quando quest'ultimo è iscritto in
catasto con attribuzione di rendita e il valore dichiarato dalle parti non
supera un multiplo del reddito risultante dal catasto stesso (criterio di
"valutazione automatica", art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986).
Secondo la Cassazione, infatti, tale normativa pone come valore
convenzionale dell'immobile, sul quale calcolare l'imposta, al massimo quello
corrispondente a tale multiplo.
Di conseguenza, nel caso di rispondenza del valore dichiarato a
quello convenzionale, il trattamento più favorevole al contribuente non
consiste soltanto nel precludere all'Amministrazione finanziaria l'esercizio
del potere di rettifica, ma sta proprio nel fissare un valore
"convenzionale", indipendentemente da quello dichiarato nell'atto o
dal corrispettivo pattuito.
Nel caso di specie, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al
rimborso dell'imposta di registro al contribuente che aveva dichiarato, prima
dell'entrata in vigore del Testo unico, un valore dell'immobile superiore a
quello "convenzionale" e aveva presentato tempestivamente l'apposita
istanza di rimborso.
La disciplina transitoria del Testo unico dell'imposta di
registro, prevedeva, infatti, che le norme più favorevoli ai contribuenti
avessero efficacia anche riguardo ad atti, scritture, denunce anteriori,
relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa,
non fosse divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore. Al rimborso di
imposte già pagate si sarebbe potuto far luogo, inoltre, solo se alla stessa
data fosse stata presentata un'istanza di rimborso (art. 79, D.P.R. n.
131/1986).