CONVERSIONE
IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE
(Min. finanze - Ris. 3/8/01, n. 124/E)
Nell'ambito della conversione o
ridenominazione del capitale sociale delle società, le copie conformi dei
verbali delle
deliberazioni del consiglio di
amministrazione, da presentare per l'iscrizione nel registro delle imprese, non
devono essere
assoggettate a imposta di bollo, per il
principio di neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli
effetti conseguenti (art.17, D.Lgs. n. 213/1998).
Il decreto legislativo che detta le
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, infatti,
nello stabilire i criteri di conversione in EURO del capitale sociale, prevede
che, in applicazione del principio di neutralità, le deliberazioni adottate
all'esclusivo fine delle conversioni sono esenti dalle imposte di registro e di
bollo.
Del resto il principio di neutralità
fiscale si estende anche agli "effetti conseguenti" il passaggio
dalla moneta nazionale all'EURO; tra i quali devono essere ricomprese tutte le
operazioni a carico delle società e quindi anche gli adempimenti da eseguire
nel registro delle imprese.
Pertanto, se esclusivamente conseguenti
all'introduzione dell'EURO, le iscrizioni nel registro delle imprese e le copie
conformi dei verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione non
sono soggette all'imposta di bollo.