INTERVENTI
DI RECUPERO - DETRAZIONE INTERESSI SUI MUTUI - ISTRUZIONI
(Min.
finanze, Circ. 13/6/97, n. 167/E)
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stata
recentemente prevista la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, e fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento della somma
complessiva, non superiore a 5 milioni di lire, degli interessi passivi e dei
relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui
contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero per l'edilizia
residenziale (art. 1, comma 4, D.L. n. 669/1996 e D.M. 27 marzo 1997).
Soggetti
interessati
La detrazione riguarda esclusivamente le persone fisiche soggette
all'IRPEF che stipulano un contratto di mutuo finalizzato alla realizzazione
degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Immobili
di proprietà di terzi
Il beneficio non è subordinato alla circostanza che il
contribuente sia possessore del reddito dell'unità immobiliare oggetto degli
interventi di recupero.
Ne deriva che la detrazione degli interessi spetta, oltre che in
riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di
proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente stesso sulla base di un
contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo, con l'ulteriore
effetto che l'agevolazione può essere chiesta anche da un soggetto che non è
tenuto a dichiarare i redditi dei fabbricati (es. nudo proprietario; cfr.
circolare del 3 maggio 1996, n. 108/E).
Titolarità
di più contratti di mutuo
Se il contribuente è titolare di più contratti di mutuo,
unitamente ad altri soggetti, il limite di 5 milioni dev'essere riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti dal contribuente e dagli altri coobbligati.
Condominio
Qualora il contratto di mutuo sia stipulato da un condominio per
l'esecuzione degli interventi di recupero, il beneficio spetta a ciascun condomino.
Il condominio, infatti, non è un ente personificato dotato di
soggettività tributaria bensì una comunione.
Il presupposto, pertanto, si realizza in capo a ciascun condomino
e quest'ultimo ha diritto a beneficiare dell'agevolazione per la parte di
interessi passivi pagati ed allo stesso imputati in ragione dei millesimi di
proprietà.
In tal caso, trattandosi di mutuo contratto da una pluralità di
persone, il limite di 5 milioni di lire dovrà essere ripartito tra i condomini.
Contratti
di mutuo
La detrazione può essere riconosciuta unicamente per gli interessi
derivanti da contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) e non da altri tipi di
finanziamento (es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).
Non è assolutamente necessario che il contratto di mutuo sia
assistito da ipoteca, diversamente da quanto espressamente richiesto in merito
alla detraibilità degli interessi dei mutui contratti per l'acquisto
dell'abitazione principale (art. 13-bis, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 917/1986).
Abitazione
principale e secondaria
Poiché l'agevolazione è finalizzata alla ripresa dei lavori nel
settore edilizio e viene ad interessare immobili già posseduti dai
contribuenti, il beneficio può coesistere con quello previsto per l'acquisto di
unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.
La detrazione degli interessi è ammessa sia nel caso in cui gli
interventi suddetti riguardino immobili adibiti ad abitazione, sia principale
che secondaria, sia nell'ipotesi in cui gli interventi medesimi concernano unità
immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi eccetera),
sempre che gli interventi vengano posti in essere nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia (art.
2, comma 2, D.M. 27 marzo 1997).
Interventi
di recupero edilizio
Al fine di usufruire dell'agevolazione è necessario che il mutuo
sia stipulato con lo specifico scopo di finanziare i seguenti interventi di
recupero edilizio (art. 31, lett. a, b, c, d, legge n. 457/1978):
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, opere e modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formati e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono
destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Documentazione
Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente
conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli Uffici finanziari la seguente
documentazione:
a) le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al
mutuo;
b) la copia del contratto di mutuo dal quale risulti che
quest'ultimo sia stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero;
c) copia della documentazione comprovante le spese di
realizzazione degli interventi stessi.
Decorrenza
Il beneficio si applica limitatamente ai mutui contratti fino al
31 dicembre 1997.