CREDITO DI IMPOSTA
PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO CHIARIMENTI MINISTERIALI
(ART.15 TUIR)
Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del Ministero
delle Finanze n. 104/E del 3 luglio 2001 sono stati forniti chiarimenti in
merito, tra l'altro, alle modalità applicative per fruire del credito di
imposta per i redditi prodotti all'estero, previsto dall'art.15 del TUIR,
nonché in ordine alla documentazione necessaria ai fini del recupero delle
imposte pagate all'estero in via definitiva.
L'art.15 del TUIR (DPR 917/1986) concede al contribuente,
per i redditi prodotti all'estero ed assoggettati ad imposizione concorrente,
un credito di imposta consistente nella detrazione, dalle imposte dovute in
Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dei tributi pagati
all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con la
risoluzione sopra citata n. 104/E del 3 luglio scorso, ha tenuto a precisare
che tale detrazione, operabile nel limite dell'imposta dovuta in Italia sul
reddito prodotto all'estero (e, nel caso in cui alla formazione del reddito
complessivo concorrono anche altri redditi, fino alla concorrenza della quota
di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti
all'estero e quello complessivo), va richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui i tributi esteri sono stati pagati a
titolo definitivo. Ciò implica che, se un reddito prodotto all'estero ha
concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma è stato assoggettato a
tassazione all'estero in via definitiva l'anno successivo, è solo in
quest'ultimo che si potrà usufruire del credito d'imposta. Il limite di
spettanza dello stesso, invece, che, come detto, è rappresentato dalle imposte
corrisposte in Italia sul reddito estero, va calcolato sulla base degli
elementi di reddito del precedente esercizio, ossia avuto riguardo al periodo
di imposta nel quale il reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il
reddito complessivo.
Nello stesso ambito, inoltre, il Ministero delle Finanze ha
chiarito che, ai fini del recupero, nel rispetto delle modalità applicative
suesposte, delle imposte pagate all'estero in via definitiva, può essere
validamente utilizzata la certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale
estera che attesti il pagamento in via definitiva di tali imposte.
La risoluzione assume estremo rilievo tenuto conto della nuova disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, introdotta, dal 1° gennaio 2001, dall'art.36 della legge 21 novembre 2000 n. 342. Infatti, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria rilevano anche in merito all'individuazione delle modalità applicative per il recupero del credito di imposta per il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.