TRASCRIZIONE
CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
(D.L.
n. 669 del 31/12/96 convertito nella legge n. 30 del 28/2/97)
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 2/97 per
comunicare che il D.L. 31/12/96 n.669 è stato convertito, con modificazioni,
nella legge 28/2/97 n.30.
In particolare si ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge è
relativo alla possibilità di trascrivere presso i registri immobiliari sia i
contratti preliminari di compravendita di immobili che una serie di altri atti
di minore interesse per la categoria.
Nell'ambito della conversione della norma sono state apportate
alcune modifiche.
Relativamente alle novità di maggiore interesse si fa presente
quanto segue.
Innanzitutto è stato introdotto l'obbligo di trascrizione per
tutti quei contratti preliminari (nonché per gli altri atti richiamati
dall'art. 2643 del codice civile) redatti in forma di atto pubblico ovvero di
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Quest'ultima casistica, introdotta nell'ambito della conversione
del decreto insieme con l'obbligo della trascrizione limita e condiziona
fortemente la capacità contrattuale delle parti.
In particolare l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle
sottoscrizioni, ferma restando la necessità di uno specifico procedimento
giudiziale, può costituire un elemento di pressione che una delle parti
esercita nei confronti dell'altra in un qualsiasi momento successivo alla
sottoscrizione di un contratto preliminare.
Si ritiene comunque opportuno evidenziare che è ancora possibile
sottoscrivere tra le parti un contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 del
codice civile senza necessità né di autenticare la sottoscrizione né di
trascrivere l'atto.
L'altra rilevante novità è quella relativa agli edifici in corso
di costruzione per i quali si richiede, ai fini della trascrizione,
l'indicazione della superficie utile della porzione di edificio e la quota del
diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero edificio
espressa in millesimi.
Rispetto alla versione originaria del decreto la semplificazione è
relativa alla soppressione della perizia indicante i millesimi redatta ed
asseverata da un tecnico abilitato.