IVA - CESSIONE DI
AREE EDIFICABILI DA PARTE DI ASL - ESENZIONE
(Ministero finanze - Ag. Entrate - Ris. 25/9/01, n. 135/E)
Le cessioni di aree edificabili effettuate dalle ASL nei
confronti di privati, provenienti alle stesse da lasciti testamentari o da
donazioni, non sono assoggettabili ad IVA e, conseguentemente, le stesse
scontano l'imposta di registro in misura proporzionale (art.40, D.P.R. n.
131/1986).
La cessione di area edificabile č una operazione che rientra
nel campo di applicazione dell'IVA dal momento che non č indicata fra quelle
escluse (art. 2, terzo comma, lettera c, D.P.R. n. 633/1972). L'Agenzia delle
Entrate sostiene, di conseguenza, che deve essere verificato, ai fini
dell'applicabilitā del tributo, la sussistenza del presupposto soggettivo,
ovvero, nelle specie, se l'Azienda sanitaria locale possa configurarsi soggetto
passivo dell'IVA (art. 4, D.P.R: n.633/1972) e, nel caso, quali siano le
attivitā, svolte dalla stessa, assoggettabili a tale imposta.
Sono soggette ad IVA tutte le cessioni di beni effettuate
dagli enti commerciali, mentre, per quanto riguarda gli enti non commerciali,
assoggetta ad IVA le sole cessioni effettuate nell'esercizio di attivitā
commerciali o agricole.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di
"riordino della disciplina in materia sanitaria", prevede
l'attribuzione alle regioni delle funzioni legislative ed amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e prevede, inoltre, che le
regioni assicurano i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, distrettuale e ospedaliera "attraverso le
Unitā sanitarie locali".
Le Unitā sanitarie locali sono aziende dotate di personalitā
giuridica pubblica e "autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione ed
il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel
rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali e hanno,
inoltre, una gestione ispirata a "criteri di efficacia, efficienza ed
economicitā" e tenuta al "rispetto del vincolo di bilancio,
attraverso l'equilibrio di costi e ricavi". E' evidente, comunque,
sostiene l'Agenzia delle Entrate, che il ruolo primario che le medesime hanno
nell'erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario e assistenziale.
Sotto il profilo fiscale tali attivitā sono espressamente
dichiarate attivitā non commerciali.
Le Aziende sanitarie locali, dunque, in quanto enti non
commerciali, devono assoggettare ad IVA solo le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitā commerciali,
secondarie ed accessorie rispetto ai loro fini istituzionali.
Le cessioni di aree riguardano, nel caso esaminato, il mero smobilizzo di un patrimonio immobiliare in alcun modo utilizzabile dalla ASL per lo svolgimento delle sue attivitā sanitarie ed assistenziali, ovvero per l'esercizio delle attivitā secondarie di natura commerciale cui sopra si accennava. Pertanto, l'attivitā di vendita non č riconducibile alle attivitā commerciali e la cessione non deve essere assoggettata ad IVA.