IRPEF – CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI – ULTERIORI PRECISAZIONI MINISTERO DELLE FINANZE

 

Come è noto (cfr. supp. nº 3 al Not. nº 1/2001) l’art. 7 alla legge 388/2000, al fine di incentivare l’occupazione, ha introdotto un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che, nel periodo dal 1º ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, effettuino nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time.

Il credito d’imposta è concesso nella misura di lire 800.000 per ciascun mese e per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, nel predetto periodo dal 1º ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, ad incremento del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Con circolare nº 123/E del 3 agosto 2001 il Ministero delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti, che riguardano, in particolare, la problematica del computo dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (servizio militare, malattia, gravidanza e puerperio, ecc.)

Il citato Dicastero ha chiarito, in primo luogo, che i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, si computano sia ai fini del calcolo della media relativa al periodo di riferimento (1º ottobre 1999 – 30 settembre 2000), sia ai fini del computo del numero complessivo mensile dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.

Ha precisato, inoltre, che il bonus fiscale spetta anche qualora l’incremento occupazionale, che dà diritto al beneficio, sia determinato dall’assunzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In altre parole, il credito d’imposta spetta, permanendo tutte le condizioni previste dalla norma, anche se è proprio il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ad aver determinato l’incremento occupazionale, ed anche relativamente ai mesi in cui il dipendente stesso, in quanto assente, non svolge alcuna attività lavorativa.